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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Accertamenti cc.dd. a tavolino - Obbligo generalizzato di elevare il p.v.c. e rispettare il termine dilatorio di 60 gg. - Non sussiste - Obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi cc.dd. armonizzati - Sussiste - Presupposto: diretta applicabilità del diritto dell'Unione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fiscale svolto «a tavolino» e, in particolare, se l’Amministrazione fosse tenuta a redigere un processo verbale di constatazione e a rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nonché se sussistesse un obbligo di contraddittorio preventivo. Il testo distingue tra tributi non armonizzati, per i quali l’obbligo sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e tributi armonizzati, per i quali discende dal diritto dell’Unione europea.

La decisione

Il principio riportato esclude un obbligo generalizzato di redigere un p.v.c. e rispettare il termine di 60 giorni negli accertamenti a tavolino. Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è dovuto soltanto quando una specifica norma lo prescrive. Per i tributi armonizzati, invece, la sua omissione può invalidare l’atto, a condizione che il contribuente indichi concretamente in giudizio quali argomenti avrebbe potuto presentare se fosse stato sentito tempestivamente. Il testo non identifica la sentenza, il giudice, le parti o l’esito processuale concreto, né contiene statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    in tema di tributi "non armonizzati" l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (art. 12, comma 7, L. 212/2000)

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio prima dell’accertamento: l’obbligo opera soltanto nelle fattispecie specificamente previste dalla legge.

  • Diritto dell’Unione europea (obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati)

    in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

    Per i tributi armonizzati l’Amministrazione deve consentire il contraddittorio preventivo. La sua violazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente espone concretamente quali difese o osservazioni avrebbe presentato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a tavolino non si applicano automaticamente l’obbligo di redigere un p.v.c. e il termine dilatorio di 60 giorni: occorre verificare se una specifica disposizione li preveda per il caso concreto.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una norma nazionale lo stabilisce espressamente.
  • Per i tributi armonizzati, il contraddittorio preventivo è richiesto in forza del diritto dell’Unione; per ottenere l’invalidità dell’accertamento, il contribuente deve indicare in giudizio, in modo concreto, quali ragioni avrebbe potuto far valere.

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