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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36040/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3865/27/14 (depositata il 15/12/2014) con la quale era stato accolto l'appello del Comune di Misterbianco contro la decisione di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento (n. 29520090015219084) relativa all'ICI dovuta per le annualità 2004-2006, emessa su base di precedenti avvisi di accertamento. La società ricorrente proponeva sei motivi di ricorso per la cassazione della predetta sentenza; il Comune e l'agente della riscossione hanno resistito e hanno proposto ricorsi incidentali.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in quanto la ricorrente principale ha depositato memoria di rinuncia al ricorso in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, risultando altresì l'avvenuto pagamento dell'importo determinato per la definizione. La Corte ha rilevato che l'adesione alla definizione comporta rinuncia ai giudizi sui relativi carichi e che la definizione estingue la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e della consolidata giurisprudenza. Ha quindi pronunciato l'estinzione del giudizio e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio (pur rimanendo a carico delle parti le spese da loro anticipate), escludendo altresì l'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi oggetto della definizione; tale adesione e il relativo pagamento determinano l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Prevede che, in caso di definizione agevolata o altra causa sopravvenuta che faccia venir meno la materia del contendere, il giudizio debba estinguersi; dispone inoltre regole sulle spese del giudizio in caso di estinzione (le spese restano a carico di chi le ha anticipate).

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito, nel periodo emergenziale, il trattamento dell'udienza in camera di consiglio senza la presenza fisica delle parti; qui utilizzata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022

    Ulteriore disposizione procedurale richiamata per la trattazione del procedimento secondo il regime emergenziale/semplificato, confermando la liceità della decisione in camera di consiglio.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Regola sull'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di impugnazioni; la Corte conferma la giurisprudenza che riconosce la natura eccezionale e sanzionatoria di questa misura e quindi ne limita l'applicazione ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, escludendone l'applicazione nell'ipotesi di estinzione per definizione agevolata.

  • art. 391, comma 2, cod. proc. civ.

    Norma processuale che, in via generale, punisce la rinuncia al ricorso con la condanna alle spese; la Corte qui esclude l'applicazione di tale regola alla rinuncia derivante dall'adesione alla definizione agevolata perché ciò contrasterebbe con la ratio della definizione stessa.

  • Cass. civ., sent. n. 20967 del 6/8/2019

    Giurisprudenza che conferma che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, equivale a rinuncia al ricorso e determina l'estinzione del giudizio.

  • Cass. civ., sent. n. 29394 del 7/12/2017

    Conferma il principio secondo cui l'adesione alla definizione agevolata implica rinuncia ai giudizi pendenti e comporta l'estinzione del processo relativo ai carichi definiti.

  • Cass. civ., sent. n. 31021 del 30/11/2018

    Ulteriore conferma della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra definizione agevolata e estinzione del giudizio.

  • Altre pronunce della Cassazione richiamate (es. n. 11540/2019; n. 24083/2018; n. 7107/2019; n. 28311/2018; n. 10198/2018; n. 23175/2015; n. 10140/2020; n. 19071/2018)

    Collegio egiurisprudenza consolidata citate nel provvedimento a sostegno dei principi: l'adesione alla definizione agevolata e il conseguente pagamento comportano estinzione del giudizio; non deve essere applicato il meccanismo di aggravio (ulteriore contributo unificato) salvo i casi tipici; la rinuncia collegata alla definizione ha valore estintivo.

Massime di principio

  • L'adesione a una procedura di definizione agevolata che comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determina, una volta eseguito il pagamento previsto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • La dichiarazione di adesione alla definizione, anche se depositata nel giudizio di legittimità, equivale a una rinuncia al ricorso e il giudice deve dichiarare estinto il processo.
  • Le spese del giudizio in caso di estinzione per definizione rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ma il giudice può compensarle integralmente tra le parti; non si applica automaticamente la regola penale/condannatoria dell'art. 391 c.p.c. quando ciò contrastasse con la finalità della definizione agevolata.
  • L'ulteriore versamento del contributo unificato (misura di carattere sanzionatorio/straordinario) non trova applicazione nelle ipotesi di estinzione per definizione agevolata, essendo riservato a situazioni di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Per evitare l'estinzione del giudizio, il contribuente non deve sottoscrivere la dichiarazione di adesione che comporta rinuncia ai giudizi pendenti o deve valutare attentamente conseguenze prima di effettuare il pagamento per la definizione.
  • In caso di adesione e pagamento, è importante conservare e produrre la documentazione che attesti l'ammissione alla procedura e l'effettivo versamento, perché sono gli elementi che giustificano la dichiarazione di estinzione del processo.

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