Sentenza del 26/03/2018 n. 3620 - Comm. Trib. Prov. Catania
Studi di settore - mancata notifica invito al contraddittorio - nullità accertamento - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'accertamento fondato sugli studi di settore è stato ritenuto nullo in assenza della preventiva notifica dell'invito al contraddittorio. Il contribuente ha quindi ottenuto tutela per la violazione del necessario confronto procedimentale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento perché l'Amministrazione finanziaria non aveva preventivamente notificato l'invito al contraddittorio. Tale invito avrebbe dovuto consentirgli di conoscere lo scostamento rilevato mediante l'applicazione dello studio di settore e di fornire chiarimenti, giustificazioni o elementi contrari prima dell'emissione dell'atto.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997
La disposizione è stata interpretata nel senso di imporre, nei casi previsti, l'attivazione del procedimento di definizione mediante invito al contraddittorio prima dell'emissione dell'accertamento.
Art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/1998
La norma richiede il contraddittorio con il contribuente quando l'accertamento è effettuato sulla base degli studi di settore, consentendogli di spiegare o contestare lo scostamento rilevato.
Cassazione Civile, Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 14159
La giurisprudenza conferma che l'omessa preventiva instaurazione del contraddittorio, mediante notifica dell'invito previsto, comporta la nullità dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda un accertamento sugli studi di settore, deve normalmente consentire al contribuente un confronto preventivo sullo scostamento rilevato.
- La mancata notifica dell'invito al contraddittorio può determinare la nullità dell'accertamento, soprattutto quando l'invito avrebbe potuto consentire al contribuente di fornire elementi idonei a spiegare lo scostamento.
- In una situazione analoga, il contribuente deve verificare se l'invito al contraddittorio sia stato effettivamente notificato e se abbia avuto un contenuto sufficientemente specifico per permettere una difesa concreta.
- La tutela non deriva automaticamente dalla mera esistenza di uno scostamento: l'Amministrazione deve anche rispettare gli obblighi procedurali e motivare adeguatamente l'atto dopo aver valutato le osservazioni del contribuente.
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