Ordinanza n. 47/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 13.3.2026, con il quale il Prefetto -OMISSIS- ha confermato nei confronti della -OMISSIS- i precedenti Decreti prot. n. -OMISSIS- dell’1.7.2020 e prot. n. -OMISSIS- del 7.3.2023, con i quali è stata negata l’iscrizione della predetta società nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List), per l’esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa ex artt. 84 e 91 D.Lg.vo n. 159/2011, specificando che non potevano essere applicate le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di conferma del diniego di iscrizione nella White List, con esclusione dell’applicazione della prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio del 13 marzo 2026, che ha confermato i precedenti dinieghi di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Il diniego è stato fondato sulla possibile sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011; il provvedimento ha inoltre escluso l’applicabilità delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del medesimo decreto legislativo. La società ha chiesto incidentalmente la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato, non ricorressero i presupposti per la sospensione. Il giudice ha valorizzato la straordinaria complessità della fattispecie, riservandone una valutazione più approfondita all’udienza pubblica di merito, nonché tre circostanze: il diretto e intenso coinvolgimento del marito dell’amministratrice unica nella gestione della società; la sua frequentazione non occasionale con esponenti della criminalità organizzata; la recente richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare nei confronti del marito, per il reato di associazione mafiosa, e dell’amministratrice unica, per estorsione e riciclaggio aggravati dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. All’esito della comparazione degli interessi contrapposti, è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico sotteso al provvedimento prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento della ragione sociale della ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta all’esito della valutazione provvisoria della controversia e della comparazione degli interessi.
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Costituiscono il fondamento normativo del diniego di iscrizione nella White List per la possibile sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La ricorrente contestava anche l’esclusione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito la questione.
art. 1, comma 52, l. n. 190/2012
Prevede l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, comunemente denominato White List.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento della ragione sociale della società ricorrente a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate.
art. 416-bis c.p.
È il reato contestato al marito dell’amministratrice unica e considerato dal TAR tra gli elementi rilevanti nella valutazione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione della domanda di sospensione può essere negativa quando la fattispecie presenti una straordinaria complessità e richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, da svolgersi nella successiva udienza pubblica di merito.
- Nel giudizio cautelare relativo al diniego di iscrizione nella White List, il giudice può valorizzare, ai fini della comparazione degli interessi, il coinvolgimento intenso di un prossimo congiunto dell’amministratore nella gestione dell’impresa, le frequentazioni non occasionali con esponenti della criminalità organizzata e l’esistenza di procedimenti penali con richiesta di rinvio a giudizio per reati associativi o aggravati dal metodo mafioso.
- Quando gli elementi disponibili evidenziano un possibile rischio di infiltrazione mafiosa e incidono sulla sicurezza pubblica, l’interesse pubblico alla prevenzione può prevalere, in sede cautelare, sull’interesse dell’impresa alla sospensione del diniego di iscrizione nella White List.
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