Cassazione Civile, Ordinanza n. 31491/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione confermata in appello per violazione dell’art. 128-bis del d.P.R. n. 1639 del 1968, contestata a un soggetto ritenuto intento alla pesca con bombole. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato la sanzione. Dalla motivazione richiamata in ordinanza emerge che il ricorso mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sostenendo che non fosse stato rinvenuto il pescato/profitto della pesca e, implicitamente, contestando la ricostruzione probatoria. La memoria depositata non introduceva argomenti nuovi, ma reiterava i motivi già dedotti. In memoria la controricorrente aveva anche eccepito la nullità della notifica, ma tale questione è stata ritenuta superata dalla ragione più liquida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore secondo cui le censure sollevate investivano l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è apparente o manifestamente illogica. La Corte ha inoltre applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo superfluo esaminare l’eccezione di nullità della notifica sollevata in memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 128-bis d.P.R. n. 1639 del 1968
costituisce la norma sostanziale posta a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione confermata in appello; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali, circostanza di cui la Corte dà atto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia apparente o manifestamente illogica.
- Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere le prove ritenute decisive.
- Quando il ricorso è già destinato al rigetto o all’inammissibilità per ragioni di merito processuale evidente, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida e omettere l’esame di questioni preliminari, come vizi della notifica o del contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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