Sentenza n. 801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento e relativa graduatoria per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2013, nonché la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, collocato al tredicesimo posto con un punteggio di 29,21, a fronte di sette posti utili, contestava il giudizio di avanzamento e la graduatoria deducendo eccesso di potere in senso assoluto e relativo, travisamento dei fatti, disomogeneità del metro valutativo e omesso o insufficiente sindacato del TAR. Sosteneva che i propri titoli di studio, corsi, incarichi internazionali e NATO, missioni operative all’estero, incarichi di comando e svolgimento contemporaneo di più compiti dimostrassero una netta superiorità rispetto agli ufficiali promossi, in particolare rispetto al controinteressato. Contestava inoltre la mancata astensione del superiore che aveva redatto precedenti documenti caratteristici, prospettando un conflitto di interessi derivante da precedenti contenziosi. In appello riproponeva infine, mediante mero rinvio al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, le censure di eccesso di potere in senso assoluto non esaminate o assorbite dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente inammissibile l’appello per la riproposizione per relationem delle domande e censure non esaminate o assorbite in primo grado. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tali motivi devono essere riproposti espressamente e con indicazione del loro contenuto; il mero richiamo agli atti di primo grado non consente di delimitare l’effetto devolutivo né assicura il contraddittorio, comportando la rinuncia ai motivi non riproposti. Nel merito, ha respinto le ulteriori censure. Ha escluso l’obbligo di astensione, rilevando che le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 sono tassative e che non ogni conflittualità o precedente denuncia nei confronti del superiore determina incompatibilità; occorrono fatti oggettivamente gravi, eccedenti la normale divergenza di opinioni e tali da compromettere la serenità del giudizio. Quanto alla valutazione di avanzamento, il Collegio ha ribadito che essa costituisce espressione di amplissima discrezionalità tecnico-valutativa e che il sindacato giurisdizionale è limitato alle palesi, macroscopiche e immediate irrazionalità o incoerenze. Il vizio di eccesso di potere relativo richiede una vistosa e ingiustificabile rottura dell’uniformità del metro valutativo tra l’interessato e uno o più pari grado promossi; non può essere dimostrato mediante un confronto a coppie fondato sull’estrapolazione di singoli elementi di prevalenza. Il punteggio numerico, integrato dalle schede e dalla verbalizzazione dei lavori della Commissione, costituisce motivazione sufficiente, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore. I titoli culturali, gli incarichi internazionali, le missioni all’estero e gli incarichi di grado superiore non attribuiscono automaticamente preminenza e il loro peso resta rimesso alla Commissione. Non essendo emersa una macroscopica incoerenza o disparità di trattamento, l’appello è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con conferma della sentenza del TAR e compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello
La riproposizione dei motivi assorbiti o non esaminati deve essere espressa e specifica; il mero rinvio per relationem agli atti di primo grado è inidoneo e comporta l’inammissibilità della relativa parte dell’appello.
art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010
Le ipotesi di incompatibilità nella redazione dei documenti caratteristici dei militari hanno natura tassativa; l’astensione non è automaticamente imposta dalla mera conflittualità o dall’esistenza di precedenti contenziosi.
art. 706 d.P.R. 90/2010
la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto
La titolarità di incarichi di particolare rilievo, anche se propri del grado superiore, non determina automaticamente un giudizio favorevole, dovendo capacità e attitudini essere accertate concretamente.
art. 707 d.P.R. 90/2010
La valutazione delle qualità intellettuali e culturali rientra nel complessivo apprezzamento della Commissione secondo la documentazione rilevante per lo scrutinio; la mera sommatoria di titoli non è decisiva.
art. 710 d.P.R. 90/2010
La disciplina delle operazioni della Commissione, comprese la discussione e la verbalizzazione, concorre a integrare il punteggio numerico e le schede di supporto quali strumenti di motivazione della valutazione.
art. 1030, comma 2, c.m.
Il punto di merito numerico assume un ruolo centrale nella motivazione dei giudizi di avanzamento a scelta.
art. 702 r.m.
Il punteggio numerico, nel sistema di avanzamento, condensa la valutazione amministrativa e costituisce garanzia motivazionale secondo la disciplina speciale.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità dell’appello, consentendo il contraddittorio sul punto.
art. 112 c.p.c.
La decisione deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; gli argomenti secondari non esaminati sono ritenuti non decisivi quando le questioni rilevanti siano state definite.
art. 26, comma 1, c.p.a. e art. 92, comma 2, c.p.c.
La sussistenza di eccezionali ragioni, correlate al tenore delle questioni controverse, consente la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente e specificamente ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il mero richiamo per relationem al ricorso o agli atti di primo grado non è sufficiente e comporta la rinuncia o l’inammissibilità della relativa censura.
- Il giudizio della Commissione di avanzamento degli ufficiali, sia sull’idoneità sia sull’attribuzione del punteggio, costituisce esercizio di amplissima discrezionalità tecnico-valutativa e può essere sindacato solo in presenza di palesi, macroscopiche e immediatamente percepibili irrazionalità, incoerenze o violazioni delle regole procedurali.
- L’eccesso di potere in senso relativo nella valutazione di avanzamento richiede la dimostrazione di una vistosa, patente e ingiustificabile rottura dell’uniformità del metro valutativo tra l’ufficiale interessato e uno o più pari grado promossi; non è sufficiente evidenziare singoli elementi di prevalenza mediante un confronto individuale o a coppie.
- Nel sistema di avanzamento a scelta, il punteggio numerico, integrato dalla discussione collegiale, dalle schede di supporto e dalla verbalizzazione delle operazioni, è normalmente idoneo a esprimere la motivazione della valutazione e non richiede una motivazione discorsiva ulteriore.
- Titoli culturali, incarichi internazionali, missioni all’estero e incarichi propri del grado superiore non attribuiscono automaticamente preminenza nella procedura di avanzamento; il loro rilievo e il loro peso comparativo sono rimessi alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, purché non emergano macroscopiche incoerenze.
- L’obbligo di astensione del superiore nella redazione dei documenti caratteristici non deriva da ogni situazione di conflittualità o da precedenti contenziosi, ma richiede la ricorrenza di un’ipotesi normativa tassativa oppure di fatti oggettivamente gravi, eccedenti la normale divergenza di opinioni e idonei a compromettere la serenità della valutazione.
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