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Direttiva 2003/59

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Normativa europea32003L0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce, per i conducenti professionali di determinati veicoli per trasporto merci e passeggeri, un sistema armonizzato di qualificazione iniziale e di formazione periodica. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 settembre 2006, con applicazione graduale delle regole sulla qualificazione iniziale per il trasporto passeggeri dal 10 settembre 2008 e per il trasporto merci dal 10 settembre 2009. Il sistema si fonda su un CAP attestante la qualificazione, su requisiti minimi di contenuto formativo, su centri autorizzati e su un codice comunitario armonizzato da apporre sulla patente o su una carta di qualificazione del conducente. La direttiva modifica inoltre il regolamento (CEE) n. 3820/85 e la direttiva 91/439/CEE, abrogando la direttiva 76/914/CEE.

Disciplina della qualificazione iniziale e della formazione periodica obbligatoria dei conducenti professionali di taluni veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri, con rilascio di un CAP e riconoscimento reciproco nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica all’attività di guida svolta all’interno della Comunità dai cittadini di uno Stato membro e dai cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati presso un’impresa stabilita in uno Stato membro, quando guidano veicoli per i quali è richiesta la patente C1, C1+E, C, C+E oppure D1, D1+E, D, D+E, o equivalenti. Sono previste deroghe per veicoli con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli delle forze armate e di protezione civile, mezzi in prova o nuovi/non ancora immatricolati, veicoli per emergenza o salvataggio, veicoli usati per lezioni di guida, trasporti privati non commerciali e veicoli che trasportano materiali/attrezzature usati dal conducente nell’attività, se la guida non è l’attività principale.

Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. La finalità è accrescere la sicurezza stradale, migliorare la sicurezza dei conducenti e garantire condizioni di concorrenza omogenee nel mercato dei trasporti su strada.

Obiettivi e impostazione generale

La disciplina mira a garantire che il conducente possieda, prima dell’accesso all’attività e durante il suo esercizio, un livello adeguato di conoscenze teoriche e capacità pratiche. La direttiva parte dalla constatazione che, prima del suo intervento, la formazione obbligatoria era prevista solo in alcuni Stati membri e che la maggior parte dei conducenti operava sulla sola base della patente di guida.

La logica del testo è quella di un obbligo di risultato imposto agli Stati membri: essi devono assicurare un sistema di qualificazione iniziale e un sistema di formazione periodica, scegliendo però forme organizzative e strumenti applicativi interni. La direttiva lascia quindi spazi di discrezionalità soprattutto nella scelta tra modelli di qualificazione iniziale e nella gestione dei calendari di avvio per i conducenti già in servizio.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 si applica all’attività di guida svolta:

  • dai cittadini di uno Stato membro;
  • dai cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati presso un’impresa stabilita in uno Stato membro.

L’ambito materiale riguarda il trasporto su strada all’interno della Comunità con veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria C1, C1+E, C, C+E oppure D1, D1+E, D, D+E, o una patente riconosciuta equivalente.

Sono escluse, ai sensi dell’articolo 2, diverse categorie di veicoli e utilizzi, tra cui:

  • veicoli con velocità massima autorizzata non superiore a 45 km/h;
  • mezzi delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze di mantenimento dell’ordine pubblico;
  • veicoli in prova, nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • veicoli impiegati in emergenze o missioni di salvataggio;
  • veicoli usati per lezioni di guida per il conseguimento della patente o del CAP;
  • veicoli per trasporto privato e non commerciale di merci o passeggeri;
  • veicoli che trasportano materiale o attrezzature usate dal conducente nell’attività, quando la guida non è l’attività principale.

Sistema di qualificazione e formazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di prevedere:

  • una qualificazione iniziale;
  • una formazione periodica.

Per la qualificazione iniziale gli Stati membri possono scegliere tra due modelli:

  1. frequenza di corsi con esame finale;
  2. soli esami teorici e pratici.

È inoltre possibile introdurre una qualificazione iniziale accelerata per determinate ipotesi legate all’età e alle categorie di guida previste dall’articolo 5. In questo caso è comunque richiesto un corso obbligatorio con esame finale.

La direttiva consente anche di esonerare, in tutto o in parte, il conducente già titolare del certificato di idoneità professionale previsto dalla direttiva 96/26/CE dagli esami o dai moduli formativi che riguardano materie già coperte da quel titolo.

Diritti acquisiti

L’articolo 4 tutela i conducenti già in possesso di determinate patenti rilasciate entro una finestra temporale rispetto alla data limite di recepimento:

  • per le categorie D1, D1+E, D, D+E, il titolo rilasciato al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento esenta dall’obbligo di qualificazione iniziale;
  • per le categorie C1, C1+E, C, C+E, il titolo rilasciato al più tardi tre anni dopo la data limite di recepimento comporta la medesima esenzione.

Il sistema, quindi, non impone la riqualificazione iniziale ai conducenti già abilitati in prossimità dell’entrata a regime della direttiva, ma rinvia a una disciplina transitoria espressa.

Età minima, categorie di guida e CAP

L’articolo 5 collega età minima, categoria di veicolo e tipo di CAP richiesto.

Per il trasporto merci:

  • a 18 anni si possono guidare veicoli C e C+E con il CAP rilasciato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1;
  • a 18 anni si possono guidare veicoli C1 e C1+E con il CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2;
  • a 21 anni si possono guidare veicoli C e C+E con il CAP della qualificazione iniziale accelerata.

Per il trasporto passeggeri:

  • a 21 anni è possibile guidare veicoli D e D+E per servizi di linea non superiori a 50 km, nonché D1 e D1+E, con il CAP accelerato; gli Stati membri possono consentire la guida già a 18 anni per tali categorie, sempre con il CAP accelerato;
  • a 21 anni è possibile guidare veicoli D e D+E con il CAP ordinario; gli Stati membri possono consentire la guida già a 20 anni e ridurre l’età a 18 anni per la guida senza passeggeri;
  • a 23 anni è possibile guidare veicoli D e D+E con il CAP accelerato.

La direttiva prevede inoltre che i conducenti che già possiedono un CAP per una categoria siano esentati dal conseguire nuovamente il CAP per tutte le categorie del medesimo gruppo, e che chi passa dal trasporto merci a quello passeggeri, o viceversa, non debba ripetere le parti comuni della qualificazione iniziale, ma solo le sezioni specifiche della nuova attività.

CAP, centri autorizzati ed esami

L’articolo 6 disciplina il rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o quella accelerata.

Nel modello ordinario:

  • lo Stato membro può imporre la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato;
  • i corsi devono coprire tutte le materie dell’allegato I;
  • la formazione si conclude con un esame organizzato e sorvegliato dalle autorità competenti o da enti da esse designati;
  • il superamento dell’esame consente il rilascio del CAP.

Nel modello alternativo, lo Stato membro può prevedere soltanto esami teorici e pratici, sempre organizzati e sorvegliati dalle autorità competenti o da enti designati.

Per la qualificazione iniziale accelerata, invece, il corso è obbligatorio presso un centro autorizzato, verte su tutte le materie dell’allegato I e si conclude con un esame specifico.

Formazione periodica

L’articolo 7 definisce la formazione periodica come aggiornamento professionale rivolto ai titolari del CAP e ai conducenti che beneficiano dei diritti acquisiti di cui all’articolo 4. Essa è finalizzata a mantenere e approfondire le conoscenze essenziali, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

L’articolo 8 stabilisce che:

  • il primo corso di formazione periodica va seguito entro cinque anni dal rilascio del CAP, per i titolari di qualificazione iniziale;
  • per i conducenti tutelati dai diritti acquisiti, il primo corso si colloca entro cinque anni secondo un calendario stabilito dagli Stati membri;
  • gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine, ma non al di sotto di tre anni né oltre sette anni;
  • dopo il primo ciclo, la formazione periodica va ripetuta ogni cinque anni prima della scadenza del CAP.

La norma ammette anche la conservazione della formazione già svolta in caso di trasferimento del conducente a un’altra impresa.

Luogo di svolgimento della formazione

L’articolo 9 stabilisce criteri territoriali precisi:

  • i cittadini di uno Stato membro acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza;
  • i cittadini di paesi terzi la acquisiscono nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o in quello che ha rilasciato il permesso di lavoro;
  • la formazione periodica si svolge nello Stato membro di residenza o in quello in cui il conducente lavora.

Codice comunitario, patente e carta di qualificazione del conducente

L’articolo 10 introduce il codice comunitario armonizzato “95”, da apporre accanto alle categorie di patente o sulla carta di qualificazione del conducente, con indicazione della data fino alla quale il conducente è in regola con l’obbligo di idoneità professionale.

Il sistema prevede due supporti documentali principali:

  • la patente di guida, con l’apposizione del codice;
  • la carta di qualificazione del conducente, conforme al modello dell’allegato II.

Gli Stati membri devono riconoscere reciprocamente la carta da essi rilasciata e verificare che la patente indicata sulla carta sia valida al momento del rilascio.

Per i conducenti di paesi terzi:

  • per il trasporto merci, la qualificazione e la formazione sono comprovate dall’attestato di conducente del regolamento (CE) n. 484/2002, eventualmente integrato dalla carta di qualificazione;
  • per il trasporto passeggeri, è possibile utilizzare il codice sulla patente comunitaria, la carta di qualificazione o un certificato nazionale reciprocamente riconosciuto.

Requisiti minimi formativi e contenuti dell’allegato I

L’allegato I definisce i requisiti minimi delle materie da trattare e stabilisce che il livello di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della decisione 85/368/CEE.

Le materie sono raggruppate in tre grandi aree:

  • perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza;
  • applicazione della normativa;
  • salute, sicurezza stradale, sicurezza ambientale, servizi e logistica.

Tra i contenuti principali figurano:

  • conoscenza delle caratteristiche tecniche del veicolo e del sistema di trasmissione;
  • uso ottimale di freni, rallentatori e tecniche di guida economica;
  • sicurezza nel carico del veicolo, stabilità, ripartizione del carico e, per il trasporto persone, sicurezza e comfort dei passeggeri;
  • conoscenza della normativa sociale nel trasporto su strada, dei controlli e del cronotachigrafo;
  • regolamentazione del trasporto di merci e di persone;
  • prevenzione dei rischi, criminalità e traffico di clandestini;
  • idoneità fisica e mentale, gestione della fatica, dell’alcol e delle sostanze alteranti;
  • gestione delle emergenze, primo soccorso, incendio ed evacuazione;
  • immagine dell’impresa e contesto economico del trasporto merci e passeggeri.

Durata dei corsi ed esami

L’allegato I fissa la durata minima dei percorsi formativi:

  • qualificazione iniziale ordinaria: 280 ore, di cui almeno 20 ore di guida individuale;
  • per i conducenti che cambiano o ampliano attività ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5: 70 ore e 5 ore di guida individuale;
  • qualificazione iniziale accelerata: 140 ore, di cui almeno 10 ore di guida individuale;
  • per i medesimi conducenti: 35 ore e 2,5 ore di guida individuale.

Per la prova pratica e teorica dell’opzione con soli esami, sono previste almeno:

  • 4 ore per l’esame teorico;
  • 90 minuti per la prova di guida;
  • 30 minuti per la prova pratica aggiuntiva.

La formazione periodica dura 35 ore ogni cinque anni, in corsi di almeno 7 ore ciascuno, con possibilità di uso parziale di un simulatore di alta qualità.

Autorizzazione dei centri di formazione

I centri che organizzano qualificazione iniziale e formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti su domanda scritta, con indicazione di:

  • programma didattico;
  • qualifiche degli insegnanti;
  • sedi, mezzi e materiale;
  • numero massimo dei partecipanti.

L’autorizzazione richiede che i corsi siano effettivamente svolti secondo i documenti presentati; le autorità possono assistere ai corsi e controllare strutture, risorse e svolgimento di corsi ed esami. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa se vengono meno le condizioni. Gli istruttori devono essere aggiornati sugli sviluppi normativi e possedere idonea esperienza professionale e didattica.

Carta di qualificazione del conducente e requisiti di sicurezza

L’allegato II descrive il modello comunitario della carta di qualificazione del conducente. La carta deve rispettare standard fisici ISO 7810 e ISO 7816-1 e metodi di verifica ISO 10373. Deve contenere dati identificativi, categorie abilitate, data di rilascio e di scadenza, codice comunitario e altre indicazioni previste dal modello.

La carta deve offrire un livello di sicurezza almeno comparabile a quello della patente di guida, con misure volte a impedire falsificazioni o manipolazioni. Gli Stati membri possono aggiungere colori o elementi di sicurezza, ma il codice a barre non può contenere dati diversi da quelli leggibili sulla carta o necessari al rilascio.

Recepimento, applicazione, abrogazioni e controllo della Commissione

L’articolo 14 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni di recepimento entro il 10 settembre 2006 e di informarne la Commissione. Le norme interne devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

L’applicazione è graduale:

  • dal 10 settembre 2008 per la qualificazione iniziale relativa alle categorie D1, D1+E, D, D+E;
  • dal 10 settembre 2009 per le categorie C1, C1+E, C, C+E.

L’articolo 15 abroga:

  • l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 3820/85, con effetti differenziati dal 10 settembre 2008 e dal 10 settembre 2009;
  • la direttiva 76/914/CEE dal 10 settembre 2009.

L’articolo 13 impone alla Commissione una relazione entro il 10 settembre 2011 sull’attuazione della direttiva, in particolare sull’equivalenza dei sistemi di qualificazione iniziale e sulla loro efficienza nel conseguire il livello di qualificazione perseguito, con eventuali proposte di modifica.

Significato pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del trasporto, la direttiva comporta un obbligo strutturale di formazione continua e un rafforzamento della documentazione abilitativa del conducente. Per avvocati e commercialisti, rilevano soprattutto:

  • la gestione dei requisiti di accesso e mantenimento dell’abilitazione professionale;
  • la pianificazione dei cicli quinquennali di formazione;
  • la verifica delle deroghe e dei diritti acquisiti;
  • l’organizzazione dei rapporti con centri autorizzati e con i sistemi di certificazione nazionali;
  • l’impatto sul personale impiegato in imprese di trasporto merci e passeggeri, comprese le ipotesi di conducenti di paesi terzi.

La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta, ma non sull’obbligo di risultato: entro le scadenze previste, devono esistere un sistema di qualificazione iniziale, un sistema di formazione periodica, centri autorizzati, esami controllati e un meccanismo di attestazione armonizzato riconoscibile in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Campo di applicazione e deroghe

L’articolo 1 delimita l’ambito soggettivo e oggettivo ai conducenti UE e a taluni conducenti di paesi terzi impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro, per la guida su strade aperte all’uso pubblico di veicoli che richiedono patenti delle categorie C1, C1+E, C, C+E e D1, D1+E, D, D+E. L’articolo 2 esclude una serie di categorie di veicoli e impieghi, tra cui mezzi lenti, veicoli militari o di protezione civile, mezzi in prova o nuovi, veicoli per emergenze, mezzi per lezioni di guida, trasporti privati non commerciali e veicoli per attività accessorie quando la guida non è l’attività principale.

Obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica

L’articolo 3 stabilisce che l’attività di guida è subordinata a un obbligo di qualificazione iniziale e a un obbligo di formazione periodica. Gli Stati membri possono scegliere tra due sistemi di qualificazione iniziale: frequenza di corsi più esame, oppure soli esami teorici e pratici. È inoltre possibile prevedere una qualificazione iniziale accelerata per specifiche ipotesi di età/categoria. La formazione periodica è obbligatoria e si conclude con il rilascio di un CAP.

Diritti acquisiti

L’articolo 4 esenta dalla qualificazione iniziale i conducenti titolari di patenti D1, D1+E, D, D+E rilasciate al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento, e quelli titolari di patenti C1, C1+E, C, C+E rilasciate al più tardi tre anni dopo tale data. La direttiva tutela quindi i diritti acquisiti, rinviando alla data limite di recepimento per il calcolo dell’esenzione.

Età minima e condizioni per guidare nelle diverse categorie

L’articolo 5 disciplina le età minime e il titolo CAP richiesto per guidare veicoli per merci e passeggeri. Per il trasporto merci, si può guidare a 18 anni con CAP di qualificazione iniziale per C/C+E o C1/C1+E secondo i casi, oppure a 21 anni con il CAP della qualificazione iniziale accelerata per C/C+E. Per il trasporto passeggeri, si prevedono soglie di 21, 20 o 18 anni in presenza di specifiche condizioni e del CAP ordinario o accelerato; per la categoria più ampia è prevista anche l’età di 23 anni con CAP accelerato. Sono previste esenzioni dal riottenimento del CAP in caso di estensione o cambiamento di attività tra merci e passeggeri, limitatamente alle sezioni specifiche della nuova qualificazione.

CAP di qualificazione iniziale e qualificazione iniziale accelerata

L’articolo 6 prevede il rilascio di un CAP a seguito di corsi presso centri autorizzati e superamento di esami, oppure a seguito di soli esami teorici e pratici, a seconda dell’opzione scelta dallo Stato membro. Per la qualificazione iniziale accelerata, il corso è obbligatorio presso un centro autorizzato e si conclude con esame, con rilascio di un CAP specifico.

Formazione periodica e sua cadenza

L’articolo 7 definisce la formazione periodica come aggiornamento professionale per i titolari di CAP e per i conducenti beneficiari dei diritti acquisiti, con attenzione a sicurezza stradale e razionalizzazione del carburante. L’articolo 8 stabilisce che il primo corso va seguito entro cinque anni dal rilascio del CAP o, per i conducenti con diritti acquisiti, secondo il calendario nazionale; gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine, ma non sotto i tre anni né oltre i sette. Successivamente, la formazione periodica si ripete ogni cinque anni.

Luogo di svolgimento della formazione

L’articolo 9 stabilisce che la qualificazione iniziale dei cittadini di uno Stato membro si acquisisce nello Stato membro di residenza; per i cittadini di paesi terzi, nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o in quello che ha rilasciato il permesso di lavoro. La formazione periodica si svolge nello Stato membro di residenza o di lavoro.

Codice comunitario e documenti di attestazione

L’articolo 10 prevede l’apposizione del codice comunitario armonizzato ‘95’ accanto alle categorie di patente o sulla carta di qualificazione del conducente, con indicazione della data di scadenza. Per i cittadini di paesi terzi che trasportano merci, la prova della qualificazione avviene tramite l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002, eventualmente integrato dalla carta di qualificazione; per i trasporti passeggeri sono ammessi codice sulla patente, carta di qualificazione o certificato nazionale riconosciuto reciprocamente.

Contenuto formativo minimo e durata dei corsi

L’allegato I definisce i requisiti minimi delle materie, con livello minimo non inferiore al livello 2 della decisione 85/368/CEE. La qualificazione iniziale ordinaria dura 280 ore, con almeno 20 ore di guida individuale, ridotte a 70 ore e 5 ore di guida individuale per i conducenti che passano a un nuovo tipo di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 5. La qualificazione iniziale accelerata dura 140 ore con almeno 10 ore di guida individuale, ridotte a 35 ore e 2,5 ore per i medesimi conducenti. La formazione periodica dura 35 ore ogni cinque anni, in moduli di almeno 7 ore, e può essere in parte svolta su simulatore.

Autorizzazione dei centri di formazione e controllo

L’allegato I, sezione 5, subordina l’attività dei centri di formazione ad autorizzazione dell’autorità competente, su richiesta scritta corredata di programma didattico, qualifiche degli insegnanti, sedi, mezzi e condizioni di partecipazione. L’autorizzazione richiede conformità ai documenti presentati e può essere controllata o revocata/sospesa se mancano più le condizioni. Gli istruttori devono avere adeguata preparazione didattica e pedagogica e, per la parte pratica, esperienza come conducenti professionisti o esperienza equivalente.

Recepimento, applicazione graduale, abrogazioni e relazione della Commissione

L’articolo 14 impone il recepimento entro il 10 settembre 2006. Le disposizioni sulla qualificazione iniziale si applicano dal 10 settembre 2008 per i veicoli delle categorie D1, D1+E, D, D+E e dal 10 settembre 2009 per C1, C1+E, C, C+E. L’articolo 15 abroga l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 con efficacia differenziata e abroga la direttiva 76/914/CEE dal 10 settembre 2009. L’articolo 13 prevede una relazione della Commissione entro il 10 settembre 2011 sull’attuazione della direttiva e sull’equivalenza/efficacia dei diversi sistemi di qualificazione iniziale.

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