Direttiva 2003/65
Direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/65/CE modifica la direttiva 86/609/CEE per rendere più rapida e flessibile l'aggiornamento degli allegati tecnici relativi alla protezione degli animali usati in sperimentazione o per altri fini scientifici. Introduce una base per l'adozione delle misure di esecuzione tramite procedura di regolamentazione con comitato, in luogo della sola procedura legislativa ordinaria. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 16 settembre 2004.
Modifica la direttiva 86/609/CEE per adeguare la procedura di aggiornamento degli allegati tecnici relativi alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o scientifici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sull'ordinamento relativo alla direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. L'intervento riguarda in particolare gli allegati tecnici della direttiva, cioè le disposizioni di dettaglio su cura e ricovero degli animali, che potranno essere aggiornate tramite procedura di comitato. Non disciplina direttamente gli utilizzatori degli animali, ma il quadro normativo nazionale che gli Stati devono adattare.
Modifica della direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o scientifici
La direttiva 2003/65/CE interviene su un settore tecnico e sensibile del diritto UE, quello della protezione degli animali vertebrati impiegati in sperimentazione o per altri fini scientifici. Il suo obiettivo è consentire un aggiornamento più celere degli allegati tecnici della direttiva 86/609/CEE, adeguandoli all'evoluzione scientifica e tecnica, senza dover ricorrere ogni volta alla procedura legislativa ordinaria.
Contesto e finalità della modifica
Nei considerando si richiama la conclusione, da parte della Comunità, della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, attuata dalla direttiva 86/609/CEE. Si evidenzia che l'allegato II della direttiva riprende l'appendice A della convenzione e che tali disposizioni hanno natura tecnica.
La direttiva sottolinea che gli allegati devono essere adattati ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca. La precedente procedura di codecisione era ritenuta troppo lenta per questo tipo di aggiornamenti, da qui la necessità di una procedura di esecuzione più flessibile.
Modifiche introdotte alla direttiva 86/609/CEE
La direttiva inserisce due nuovi articoli nella direttiva 86/609/CEE:
- articolo 24 bis: stabilisce che le misure necessarie per l'attuazione della direttiva relative agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 24 ter, paragrafo 2;
- articolo 24 ter: disciplina il funzionamento del comitato che assiste la Commissione.
In base all'articolo 24 ter:
- la Commissione è assistita da un comitato;
- nei casi di cui al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa;
- il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi;
- il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Ambito materiale della delega tecnica
La nuova procedura riguarda espressamente gli allegati della direttiva. Si tratta quindi di un ambito circoscritto alle disposizioni tecniche di dettaglio, e non della disciplina sostanziale di principio sulla protezione degli animali da laboratorio. La direttiva non modifica, nel testo fornito, gli obblighi materiali dei soggetti che utilizzano animali, ma la modalità con cui i relativi standard tecnici possono essere aggiornati.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 16 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.
Al momento dell'adozione delle misure nazionali, queste devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, quindi vi è un margine di discrezionalità formale, non sostanziale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, il rilievo principale è istituzionale e di recepimento: la direttiva impone l'adeguamento dell'ordinamento nazionale entro il termine indicato e autorizza un meccanismo più rapido di aggiornamento degli allegati tecnici della disciplina europea sulla sperimentazione animale. L'impatto operativo è quindi legato soprattutto alla futura produzione di atti esecutivi e all'eventuale necessità di adeguamenti regolamentari nazionali.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
La direttiva interviene sulla direttiva 86/609/CEE per adeguarne gli allegati ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca. I considerando evidenziano che le modifiche tecniche non erano più gestibili con sufficiente tempestività tramite la sola procedura di codecisione.
Procedura di comitato per gli allegati
È inserito l'articolo 24 bis nella direttiva 86/609/CEE, che prevede l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione della direttiva relative agli allegati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.
Ruolo della Commissione e del comitato
Il nuovo articolo 24 ter stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato in tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 16 settembre 2004 e informarne immediatamente la Commissione.
Obbligo di riferimento alla direttiva
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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