Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2003/58

Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

Normativa europea32003L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 68/151/CEE per semplificare e modernizzare la pubblicità societaria, facilitando l’accesso alle informazioni da parte di soci, terzi e operatori transfrontalieri. Introduce la possibilità di registrazione e ottenimento di copie in formato elettronico, consente la pubblicazione tramite sistemi elettronici o misure equivalenti e rafforza gli obblighi di indicazione nei documenti commerciali e nei siti web. Prevede inoltre la pubblicità volontaria in altre lingue ufficiali dell’Unione e stabilisce un termine di recepimento al 31 dicembre 2006.

Modernizzazione dei requisiti di pubblicità societaria per taluni tipi di società, con introduzione e disciplina della registrazione e pubblicità elettronica, accesso transfrontaliero alle informazioni e obblighi di informativa nei documenti commerciali e nei siti web.

Ambito di applicazione

Si applica alle società di cui alla direttiva 68/151/CEE, come aggiornata nei relativi elenchi nazionali per Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia, e in generale alle società a responsabilità limitata rientranti nell’ambito della prima direttiva sul diritto societario. Riguarda gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità, i documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, nonché la corrispondenza, gli ordinativi e, se esiste, il sito web della società. Si applica nei singoli Stati membri, lasciando a questi ultimi margini di scelta su registri, modalità di pubblicazione, formati elettronici e misure equivalenti.

Direttiva 2003/58/CE: pubblicità di taluni tipi di società

La direttiva modifica la prima direttiva societaria 68/151/CEE per adeguare la pubblicità legale societaria all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del mercato interno. I considerando evidenziano l’obiettivo di facilitare e accelerare l’accesso alle informazioni sulle società, semplificando le formalità e favorendo l’uso di strumenti elettronici.

Obiettivi e finalità

La finalità principale è modernizzare il sistema di pubblicità societaria, rendendo più agevole per terzi, soci e autorità l’accesso alle informazioni rilevanti. La direttiva si inserisce nel contesto del programma SLIM e recepisce raccomandazioni volte a semplificare la prima e la seconda direttiva sul diritto societario.

Ambito di applicazione

La modifica incide sulla direttiva 68/151/CEE e, in particolare, sulle società ivi elencate nei diversi Stati membri. Il perimetro comprende:

  • gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 68/151/CEE;
  • i documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria in base alle direttive contabili richiamate;
  • la corrispondenza e gli ordinativi delle società;
  • i siti web delle società, se esistenti.

Aggiornamento delle forme societarie

L’articolo 1 aggiorna l’elenco dei tipi societari nazionali riconosciuti ai fini della direttiva 68/151/CEE, con sostituzioni relative a Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia. La modifica serve a tenere conto dell’evoluzione dei diritti societari nazionali successiva al 1968.

Pubblicità dei documenti contabili

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), viene sostituito per allineare il rinvio ai documenti contabili obbligatori alle direttive:

  • 78/660/CEE;
  • 83/349/CEE;
  • 86/635/CEE;
  • 91/674/CEE.

È inoltre abrogato il paragrafo 2 dell’articolo 2 della direttiva 68/151/CEE.

Fascicolo societario, registro ed elettronizzazione

L’articolo 3, nella nuova formulazione, impone a ciascuno Stato membro di prevedere un fascicolo per ogni società presso un registro centrale o presso il registro di commercio/imprese. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità devono essere inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro.

Dal 1º gennaio 2007:

  • le società e gli altri soggetti obbligati alla notifica devono poter registrare elettronicamente tutti gli atti e le indicazioni;
  • gli Stati membri possono imporre a tutte o ad alcune società la registrazione elettronica totale o parziale;
  • gli atti depositati su carta dal 1º gennaio 2007 devono essere convertiti in formato elettronico dal registro.

Per gli atti depositati su carta fino al 31 dicembre 2006 non è prevista la conversione d’ufficio, ma la conversione deve avvenire su richiesta di pubblicità elettronica secondo le regole nazionali di recepimento.

Ottenimento di copie e costi

Le copie integrali o parziali degli atti o indicazioni depositati devono essere ottenibili su richiesta. Dal 1º gennaio 2007 al più tardi, la richiesta può essere presentata in forma cartacea o elettronica, a scelta dell’interessato. Dal momento scelto dallo Stato membro, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007, le copie devono essere fornite dal registro su supporto cartaceo o elettronico, con alcune possibili limitazioni per gli atti registrati fino al 31 dicembre 2006 e per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il costo del rilascio non può superare il costo amministrativo. Le copie cartacee sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente; quelle elettroniche non sono certificate, salvo richiesta espressa, e la certificazione elettronica deve garantire autenticità dell’origine e integrità del contenuto, almeno tramite firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE.

Pubblicità legale e opponibilità ai terzi

La pubblicità degli atti e delle indicazioni è garantita mediante pubblicazione integrale, per estratto o tramite menzione del deposito nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino può essere elettronico.

Gli Stati membri possono sostituire la pubblicazione nel bollettino con una misura di effetto equivalente, che consenta almeno l’accesso cronologico alle informazioni tramite una piattaforma elettronica centrale.

Quanto all’opponibilità:

  • gli atti e le indicazioni sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicità, salvo prova della conoscenza effettiva;
  • per le operazioni compiute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicità, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di non aver potuto venirne a conoscenza;
  • in caso di discordanza tra pubblicità e contenuto del fascicolo/registro, il testo pubblicato non è opponibile ai terzi, che però possono invocarlo salvo conoscenza della versione depositata.

Gli Stati membri devono adottare misure per evitare discordanze tra pubblicità e contenuto del fascicolo o del registro.

Pubblicità in più lingue

L’articolo 3 bis introduce un regime di pubblicità volontaria multilingue. Gli atti e le indicazioni devono essere redatti e registrati in una delle lingue autorizzate dallo Stato membro del registro. Oltre alla pubblicità obbligatoria, gli Stati membri devono consentire la pubblicità volontaria in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità; possono anche consentirla in altre lingue.

Le traduzioni possono essere richieste autenticate. Gli Stati membri devono agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni oggetto di pubblicità volontaria. In caso di discordanza fra la versione ufficiale e la traduzione volontaria, quest’ultima non è opponibile ai terzi, ma i terzi possono comunque farvi affidamento salvo che la società provi la loro conoscenza della versione ufficiale.

Corrispondenza, ordinativi e sito web

L’articolo 4 impone che la corrispondenza e gli ordinativi, in qualunque formato, riportino almeno:

  • le informazioni per individuare il registro presso cui è costituito il fascicolo e il numero di iscrizione della società;
  • il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Se è indicato il capitale, deve trattarsi del capitale sottoscritto e versato. Inoltre, se la società dispone di un sito web, questo deve riportare almeno le stesse indicazioni e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

Sanzioni

L’articolo 6 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni adeguate almeno per:

  • la mancata pubblicità dei documenti contabili obbligatori;
  • l’assenza delle indicazioni obbligatorie nei documenti commerciali o nel sito web.

La direttiva non fissa importi o modelli sanzionatori, lasciando agli Stati membri la scelta della disciplina concreta, purché efficace e adeguata.

Recepimento, entrata in vigore e riesame

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2006 e informare immediatamente la Commissione. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità nazionali.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º gennaio 2012, una relazione con eventuale proposta di modifica, tenendo conto dell’esperienza applicativa e degli sviluppi tecnologici.

Profili di discrezionalità nazionale

La direttiva lascia agli Stati membri margini significativi su:

  • la scelta del registro competente e dell’organizzazione del fascicolo;
  • l’eventuale imposizione della registrazione elettronica ad alcune o tutte le società;
  • la modalità di pubblicità nel bollettino o tramite misura equivalente;
  • l’eventuale autenticazione delle traduzioni;
  • l’eventuale limitazione dell’ottenimento elettronico di atti più risalenti, entro il limite minimo di dieci anni;
  • la determinazione delle sanzioni, purché adeguate.

Il risultato imposto è però chiaro: trasparenza societaria rafforzata, accesso elettronico alle informazioni, interoperabilità linguistica e maggiore certezza per i terzi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle società rientranti nella direttiva 68/151/CEE

L’articolo 1 aggiorna l’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE per riflettere alcuni tipi societari nazionali. Sono sostituiti i trattini relativi a Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia, includendo o aggiornando le denominazioni delle forme societarie rilevanti.

Pubblicità dei documenti contabili

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), sostituendolo con un riferimento ai documenti contabili di ciascun esercizio la cui pubblicazione è obbligatoria in base alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE. È inoltre abrogato l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE.

Fascicolo societario, registrazione elettronica e copie degli atti

L’articolo 3 sostituisce integralmente l’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE. Ogni Stato membro deve istituire un fascicolo per ciascuna società presso un registro centrale o un registro di commercio/imprese. Dal 1º gennaio 2007 le società e gli altri soggetti tenuti alla notificazione devono poter registrare elettronicamente tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità; gli Stati membri possono imporre la registrazione elettronica a tutte o ad alcune società. Gli atti registrati dal 1º gennaio 2007 devono essere inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico, con conversione a cura del registro se inizialmente depositati su carta. Le copie integrali o parziali devono essere ottenibili su richiesta, anche per via elettronica dal 1º gennaio 2007 al più tardi; il costo non può superare il costo amministrativo. Le copie cartacee sono certificate, quelle elettroniche solo su richiesta, con garanzie di autenticità e integrità tramite firma elettronica avanzata. È anche disciplinata la pubblicità nel bollettino nazionale o tramite misura equivalente, la opponibilità ai terzi, il regime della discordanza tra pubblicità e fascicolo, e la definizione di trasmissione "per via elettronica".

Pubblicità volontaria in altre lingue e tutela dei terzi

L’articolo 3 bis introdotto dalla direttiva consente, oltre alla pubblicità obbligatoria nella lingua del registro, la pubblicità volontaria in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità e, facoltativamente, in altre lingue. Gli Stati membri possono imporre l’autenticazione delle traduzioni e devono agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni pubblicate volontariamente. In caso di discordanza, la traduzione volontaria non è opponibile ai terzi, ma i terzi possono avvalersene salvo conoscenza della versione oggetto di pubblicità obbligatoria.

Obblighi di informativa nei documenti commerciali e nei siti web

L’articolo 4 sostituito impone che corrispondenza e ordinativi, in forma cartacea o in altro formato, indichino il registro competente, il numero di iscrizione, il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione. Se è indicato il capitale, deve riferirsi a capitale sottoscritto e versato. Se la società dispone di un sito web, questo deve riportare almeno le stesse indicazioni e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

Sanzioni minime

L’articolo 6 sostituito impone agli Stati membri di stabilire sanzioni adeguate almeno per la mancata pubblicità dei documenti contabili e per l’assenza delle indicazioni obbligatorie nei documenti commerciali o nel sito web della società.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione e riesame

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2006 e comunicarle alla Commissione, indicando un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º gennaio 2012, una relazione, con eventuale proposta di modifica, sulla base dell’esperienza applicativa e degli sviluppi tecnologici.

Come è indicizzato

Materiediritto societariopubblicità legalecontabilità societariamercato internofirma elettronica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.