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Direttiva 2003/72

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Normativa europea32003L0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce il regime di coinvolgimento dei lavoratori nelle SCE, in linea di principio tramite negoziazione tra gli organi delle entità partecipanti e una delegazione speciale dei lavoratori. In mancanza di accordo, si applicano disposizioni di riferimento di fonte UE, contenute nell’allegato, che disciplinano organo di rappresentanza, informazione, consultazione e, se del caso, partecipazione agli organi societari. La direttiva tutela i diritti acquisiti, impone agli Stati membri di recepirla entro il 18 agosto 2006 e prevede controlli, riservatezza, protezione dei rappresentanti e misure contro gli abusi procedurali.

Disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative europee (SCE), completando lo statuto della SCE con regole su informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Ambito di applicazione

Si applica alle società cooperative europee (SCE) costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 e, a seconda del tipo di costituzione e delle soglie occupazionali, alle entità giuridiche partecipanti, alle loro filiazioni e succursali interessate. Copre le SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione, nonché le SCE costituite esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e persone fisiche, con regole diverse a seconda che vi siano almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri. Prevede esclusioni/deroghe rilevanti per le SCE che, in mancanza di accordo, non attivano negoziati o li interrompono e per talune fattispecie in cui gli Stati membri possono non applicare le disposizioni di riferimento sulla partecipazione; inoltre coordina il rapporto con la direttiva 94/45/CE e, nel testo, con la direttiva 97/74/CE, che non si applicano alla SCE quando opera il sistema speciale della presente direttiva.

Direttiva 2003/72/CE sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative europee

La direttiva completa lo statuto della società cooperativa europea (SCE) con un sistema armonizzato di coinvolgimento dei lavoratori, fondato in via prioritaria sulla negoziazione tra le entità partecipanti e una delegazione speciale dei lavoratori. L’impianto normativo mira a evitare che la costituzione della SCE comporti la perdita o la riduzione dei livelli di informazione, consultazione e partecipazione già esistenti, applicando il principio di conservazione dei diritti acquisiti.

Finalità e principi ispiratori

La direttiva si colloca a complemento del regolamento (CE) n. 1435/2003 sulla SCE. I considerando chiariscono che non si intende imporre un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori, data la diversità delle discipline nazionali, ma assicurare un quadro minimo comune per l’informazione e consultazione transnazionale e, ove già esista, la partecipazione agli organi societari.

La logica di fondo è quella del principio "prima/dopo":

  • i diritti dei lavoratori esistenti prima della costituzione della SCE devono essere preservati o trasferiti nella nuova entità;
  • in caso di trasformazione o di modifiche strutturali, il livello di coinvolgimento non può essere abbassato rispetto a quello preesistente;
  • in caso di trasferimento della sede in un altro Stato membro, deve continuare ad applicarsi almeno lo stesso livello di diritti di partecipazione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 delimita l’oggetto della direttiva al coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’operatività del sistema, perché chiariscono:

  • chi sono le "entità giuridiche partecipanti";
  • quali imprese rientrano nel concetto di "filiazione";
  • cosa si intende per "organo di rappresentanza", "delegazione speciale di negoziazione", "informazione", "consultazione" e "partecipazione".

La partecipazione comprende sia l’elezione o designazione di membri degli organi di vigilanza o amministrazione, sia la facoltà di raccomandarne la designazione o di opporvisi.

Procedura negoziale ordinaria

Per le SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione, il meccanismo ordinario è la negoziazione regolata dagli articoli 3-6.

Delegazione speciale di negoziazione

Gli organi di direzione o amministrazione delle entità partecipanti devono avviare quanto prima le iniziative necessarie per aprire il negoziato. A tal fine si costituisce una delegazione speciale rappresentativa dei lavoratori delle entità partecipanti e delle filiazioni o succursali interessate.

La composizione è proporzionale al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro, con assegnazione di un seggio per ogni quota pari al 10% o sua frazione del totale dei lavoratori nell’insieme degli Stati membri. Nelle fusioni sono previsti membri supplementari per garantire la rappresentanza delle cooperative partecipanti interessate, entro il limite del 20% dei membri designati proporzionalmente.

Gli Stati membri disciplinano le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione e devono, nella misura del possibile, assicurare almeno un rappresentante per ciascuna entità giuridica partecipante che abbia lavoratori nello Stato interessato. Le modalità di nomina dovrebbero inoltre promuovere l’equilibrio di genere.

Regole di voto e maggioranze

La delegazione speciale decide di regola a maggioranza assoluta dei membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori.

Se l’accordo negoziato comporta una riduzione dei diritti di partecipazione, la decisione richiede una maggioranza rafforzata di due terzi dei membri che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, inclusi i rappresentanti dei lavoratori occupati in almeno due Stati membri. La stessa regola si applica alla decisione di non aprire i negoziati o di interromperli e fare affidamento sulla disciplina nazionale di informazione e consultazione.

Esperti, sindacati e costi

La delegazione può farsi assistere da esperti di sua scelta, anche di livello sindacale europeo, e può informare dell’avvio dei negoziati le organizzazioni esterne, inclusi i sindacati. I costi della delegazione e dei negoziati sono a carico delle entità partecipanti, salva la facoltà degli Stati membri di stabilire limiti di bilancio, anche coprendo soltanto le spese di un esperto.

Contenuto dell’accordo

L’accordo scritto tra gli organi competenti e la delegazione speciale disciplina in particolare:

  • il campo di applicazione;
  • la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza;
  • competenze, modalità di informazione e consultazione;
  • frequenza delle riunioni;
  • risorse finanziarie e materiali;
  • eventuali procedure alternative di informazione e consultazione;
  • eventuali modalità di partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione o vigilanza;
  • data di efficacia, durata e casi di rinegoziazione, inclusi i cambiamenti strutturali.

Nella SCE costituita mediante trasformazione, l’accordo deve garantire un livello di coinvolgimento almeno identico a quello esistente nella cooperativa trasformata.

Disposizioni di riferimento in mancanza di accordo

Se le parti lo prevedono, oppure se non si raggiunge un accordo entro sei mesi, prorogabili fino a un anno, e a condizione che la delegazione speciale non abbia deciso di non negoziare o interrompere i negoziati, si applicano le disposizioni di riferimento contenute nell’allegato.

La disciplina della partecipazione agli organi societari entra in gioco solo in presenza di specifiche condizioni:

  • nella trasformazione, se la cooperativa era già soggetta a partecipazione;
  • nella fusione, se una o più cooperative partecipanti presentavano forme di partecipazione riguardanti almeno il 25% dei lavoratori, salvo decisione diversa della delegazione speciale;
  • negli altri casi, se una o più entità partecipanti avevano forme di partecipazione riguardanti almeno il 50% dei lavoratori, salvo decisione diversa della delegazione speciale.

Gli Stati membri possono escludere l’applicazione della parte terza dell’allegato nel caso della fusione.

SCE costituite da persone fisiche o da una sola entità giuridica e persone fisiche

Per queste SCE, gli articoli 3-7 si applicano solo se il complesso dei lavoratori è almeno pari a 50 e distribuito in almeno due Stati membri. Sotto tale soglia, il coinvolgimento è disciplinato dalle norme nazionali dello Stato della sede per la SCE e da quelle dello Stato di ubicazione per filiazioni e succursali.

Se dopo l’iscrizione la soglia viene superata, oppure se almeno un terzo dei lavoratori lo richiede, tornano applicabili le regole negoziali e di riferimento degli articoli 3-7, mutatis mutandis.

Partecipazione alle assemblee generali

L’articolo 9 ammette la partecipazione con diritto di voto dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle assemblee generali, o alle assemblee separate o settoriali ove previste, in tre ipotesi principali:

  • se lo stabilisce l’accordo negoziato;
  • se una cooperativa soggetta a tale sistema si trasforma in SCE;
  • in caso di mancato accordo, quando si applicano l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e la parte terza dell’allegato, a condizione che la cooperativa partecipante con sistema partecipativo avesse la quota più alta di partecipazione prima dell’iscrizione.

Riservatezza, protezione e garanzie

La direttiva dedica particolare attenzione alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori.

Gli articoli 10 e 12 prevedono che:

  • i membri della delegazione speciale, dell’organo di rappresentanza e gli esperti siano vincolati al segreto su informazioni riservate;
  • l’obbligo continui anche dopo la cessazione del mandato;
  • gli Stati membri possano escludere la divulgazione di informazioni che, secondo criteri oggettivi, possano creare gravi difficoltà o danni alla SCE;
  • debbano esistere procedure amministrative o giudiziarie di impugnazione;
  • i rappresentanti godano della stessa protezione e delle stesse garanzie previste dal diritto e dalle prassi nazionali, inclusa la tutela contro discriminazioni, molestie e sanzioni, oltre al diritto alla retribuzione per il tempo necessario all’esercizio delle funzioni.

Cooperazione e osservanza

L’articolo 11 impone agli organi societari e a quelli di rappresentanza di operare con spirito di cooperazione. L’articolo 13 impone agli Stati membri di prevenire lo sviamento delle procedure di costituzione della SCE volto a negare o ridurre i diritti di coinvolgimento.

L’articolo 14 richiede misure efficaci di enforcement, incluse procedure amministrative o giudiziarie, per imporre il rispetto degli obblighi della direttiva. Tali obblighi devono essere garantiti anche rispetto alle succursali della SCE e alle entità partecipanti o collegate situate nello Stato membro, indipendentemente dal luogo della sede sociale.

Rapporti con altre direttive e tutela dei diritti esistenti

L’articolo 15 coordina la direttiva con la disciplina dei comitati aziendali europei e delle procedure di informazione e consultazione transnazionale:

  • se la SCE rientra nell’ambito della direttiva 94/45/CE o 97/74/CE, queste non si applicano né alla SCE né alle sue filiazioni;
  • tuttavia, se la delegazione speciale decide di non negoziare o interrompe i negoziati, tornano ad applicarsi le direttive citate e le relative norme nazionali;
  • restano fermi i diritti di coinvolgimento diversi dalla partecipazione agli organi societari e le regole applicabili alle filiazioni o alle SCE fuori dagli articoli 3-7.

Gli Stati membri possono inoltre preservare le strutture di rappresentanza delle entità partecipanti che cessano di esistere come soggetti distinti.

Disposizioni di riferimento dell’allegato

L’allegato contiene la disciplina sussidiaria applicabile quando non vi sia accordo.

Organo di rappresentanza

L’organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali, eletti o designati dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, dall’insieme dei lavoratori. La composizione è proporzionale al numero dei lavoratori in ciascuno Stato membro, con un seggio per ogni quota del 10% o frazione. Se le dimensioni lo giustificano, può essere eletto un comitato ad hoc fino a tre membri.

Entro quattro anni dall’istituzione, l’organo di rappresentanza deve decidere se rinegoziare l’accordo o mantenere il regime di riferimento.

Informazione e consultazione

L’organo di rappresentanza ha diritto a informazione e consultazione almeno una volta all’anno, sulla base di relazioni periodiche, riguardo all’evoluzione delle attività e delle prospettive della SCE. Gli argomenti rilevanti includono struttura, situazione economico-finanziaria, occupazione, investimenti, riorganizzazioni, nuovi metodi di lavoro, trasferimenti di produzione, fusioni, riduzioni di dimensione, chiusure e licenziamenti collettivi.

In circostanze eccezionali, come delocalizzazioni, trasferimenti, chiusure o licenziamenti collettivi, l’organo di rappresentanza ha diritto a riunirsi con l’organo competente o con il livello direzionale più appropriato per essere informato e consultato sulle misure. La SCE sostiene i costi di funzionamento, incluse le spese di organizzazione, interpretazione, viaggio e soggiorno, salvo diverso accordo.

Partecipazione

La parte terza dell’allegato stabilisce che:

  • nella trasformazione, la partecipazione preesistente deve continuare in tutti i suoi elementi;
  • negli altri casi, i lavoratori o il loro organo di rappresentanza possono eleggere, designare, raccomandare o opporsi alla designazione di un numero di membri degli organi di amministrazione o vigilanza pari alla più alta quota applicabile prima dell’iscrizione;
  • se nessuna entità partecipante era soggetta a partecipazione prima dell’iscrizione, non vi è obbligo di introdurla;
  • la ripartizione dei seggi è determinata in funzione della distribuzione dei lavoratori nei vari Stati membri;
  • i membri così designati hanno piena parità di diritti e obblighi rispetto agli altri membri dell’organo, compreso il diritto di voto.

Recepimento e controllo della Commissione

La direttiva doveva essere recepita entro il 18 agosto 2006. Gli Stati membri potevano anche affidare l’attuazione alle parti sociali, purché fossero comunque in grado di garantire in ogni momento il risultato prescritto.

La Commissione deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro il 18 agosto 2009, consultando Stati membri e parti sociali a livello comunitario, e proporre al Consiglio eventuali modifiche.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura del sistema

L’articolo 1 afferma che la direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE e stabilisce le modalità di coinvolgimento tramite negoziazione (articoli 3-6) oppure, in mancanza o in casi specifici, tramite disposizioni di riferimento dell’allegato (articoli 7 e 8).

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, SCE, entità giuridiche partecipanti, filiazione, filiazione o succursale interessata, rappresentanti dei lavoratori, organo di rappresentanza, delegazione speciale di negoziazione, coinvolgimento dei lavoratori, informazione, consultazione e partecipazione. La nozione di partecipazione comprende il diritto di eleggere/designare o di raccomandare/opporre membri degli organi di vigilanza o amministrazione.

Delegazione speciale di negoziazione

L’articolo 3 impone l’istituzione di una delegazione speciale rappresentativa dei lavoratori per negoziare con gli organi competenti delle entità partecipanti. La composizione è proporzionale ai lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro, con un seggio per ogni quota pari al 10% o frazione; nella fusione sono previsti membri supplementari per garantire la rappresentanza delle cooperative partecipanti interessate, entro il limite del 20% dei membri designati proporzionalmente. Gli Stati membri disciplinano le modalità di elezione/designazione, promuovono l’equilibrio di genere e possono consentire la presenza di rappresentanti sindacali. La delegazione delibera di regola a maggioranza assoluta dei membri e dei lavoratori rappresentati; per riduzioni dei diritti di partecipazione servono maggioranze rafforzate (due terzi dei membri e due terzi dei lavoratori, con specifici requisiti transnazionali).

Facoltà di non aprire o interrompere i negoziati

L’articolo 3, paragrafo 6, consente alla delegazione speciale di decidere a maggioranza qualificata di non aprire o di interrompere i negoziati e di rinviare alla disciplina nazionale di informazione e consultazione. In tal caso non si applicano le disposizioni dell’allegato; i negoziati possono essere riaperti su richiesta del 10% dei lavoratori o dei loro rappresentanti, non prima di due anni, salvo diverso accordo. Nelle SCE costituite mediante trasformazione, questa facoltà non opera se la partecipazione era già prevista nella cooperativa da trasformare.

Contenuto dell’accordo negoziato

L’articolo 4 indica le materie che l’accordo scritto deve regolare: ambito, composizione e funzioni dell’organo di rappresentanza, frequenza delle riunioni, risorse finanziarie e materiali, eventuali procedure di informazione/consultazione alternative, eventuali modalità di partecipazione dei lavoratori agli organi societari, data di entrata in vigore, durata e rinegoziazione, inclusi i casi di modifiche strutturali. Nella trasformazione, l’accordo deve garantire un livello di coinvolgimento almeno identico a quello preesistente.

Durata dei negoziati e legge applicabile

L’articolo 5 prevede che i negoziati inizino subito dopo la costituzione della delegazione speciale e possano durare sei mesi, prorogabili consensualmente fino a un massimo di un anno. L’articolo 6 stabilisce che, salvo diversa disposizione della direttiva, si applica la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE.

Disposizioni di riferimento in mancanza di accordo

L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a prevedere norme di riferimento conformi all’allegato. Esse si applicano dalla registrazione della SCE se le parti lo decidono, oppure se non si conclude un accordo entro il termine dell’articolo 5 e l’organo competente di ciascuna entità partecipante accetta di procedere, purché la delegazione speciale non abbia deliberato di non negoziare o interrompere i negoziati. La partecipazione negli organi societari si applica, con soglie diverse, solo nei casi di trasformazione o quando nelle entità partecipanti esisteva una partecipazione almeno pari al 25% (fusione) o al 50% (altri casi), salvo decisione diversa della delegazione speciale; gli Stati membri possono escludere l’applicazione della parte terza dell’allegato nel caso della fusione.

Regole per SCE costituite da persone fisiche o da una sola entità giuridica e persone fisiche

L’articolo 8 estende gli articoli 3-7 alle SCE di questo tipo solo se i lavoratori sono almeno 50 in almeno due Stati membri. Sotto tale soglia, o se i 50 lavoratori sono concentrati in un solo Stato membro, si applicano le regole nazionali del luogo della sede per la SCE e quelle dello Stato di ubicazione per filiazioni e succursali. Se dopo l’iscrizione si raggiungono almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri o lo richiede almeno un terzo dei lavoratori complessivi, tornano applicabili gli articoli 3-7 mutatis mutandis.

Partecipazione alle assemblee generali o separate/settoriali

L’articolo 9 consente, in talune ipotesi, la partecipazione con diritto di voto dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle assemblee generali o, se esistenti, alle assemblee separate o settoriali: quando ciò è pattuito nell’accordo, quando una cooperativa soggetta a tale sistema si trasforma in SCE, oppure in assenza di accordo e con applicazione dell’articolo 7 e della parte terza dell’allegato, se la cooperativa partecipante con tale sistema aveva la più alta quota di partecipazione prima dell’iscrizione.

Riservatezza e limiti alla divulgazione

L’articolo 10 impone il segreto su informazioni riservate ai membri della delegazione speciale, dell’organo di rappresentanza e agli esperti, con obbligo che sopravvive alla cessazione del mandato. Gli Stati membri possono esonerare dalla comunicazione informazioni che, secondo criteri oggettivi, potrebbero arrecare grave pregiudizio al funzionamento della SCE o delle sue entità; devono inoltre prevedere procedure di impugnazione amministrative o giudiziarie.

Cooperazione, protezione e garanzie

Gli articoli 11 e 12 richiedono che gli organi societari e quelli di rappresentanza cooperino in spirito di collaborazione e che i rappresentanti dei lavoratori godano della stessa protezione e delle stesse garanzie previste dal diritto e dalle prassi nazionali, inclusa la tutela contro discriminazioni, molestie, licenziamento e altre sanzioni, nonché il diritto alla retribuzione durante le assenze necessarie per l’esercizio del mandato.

Prevenzione degli abusi e osservanza

L’articolo 13 impone agli Stati membri di adottare misure per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione della SCE volto a privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento. L’articolo 14 richiede misure di esecuzione e procedure amministrative o giudiziarie per imporre il rispetto degli obblighi, applicabili anche alle succursali della SCE e alle entità partecipanti situate nello Stato membro interessato.

Rapporti con altre direttive e diritti preesistenti

L’articolo 15 esclude l’applicazione delle direttive 94/45/CE e 97/74/CE alle SCE che ricadono nel regime della presente direttiva, salvo il caso in cui la delegazione speciale decida di non negoziare o di interrompere i negoziati. Le norme nazionali sulla partecipazione agli organi societari diverse da quelle di recepimento della direttiva non si applicano alle SCE soggette agli articoli 3-7. Restano salvi i diritti di coinvolgimento diversi dalla partecipazione e le regole applicabili alle filiazioni della SCE o alle SCE non coperte dagli articoli 3-7; gli Stati membri possono preservare le strutture di rappresentanza delle entità partecipanti che cessano di esistere.

Recepimento, controllo e vigore

L’articolo 16 impone il recepimento entro il 18 agosto 2006, anche tramite accordi collettivi, e richiede che gli Stati membri assicurino in ogni momento il risultato prescritto. La Commissione deve riesaminare l’applicazione entro il 18 agosto 2009 (articolo 17). La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 18) ed è diretta agli Stati membri (articolo 19).

Disposizioni di riferimento dell’allegato

L’allegato disciplina l’organo di rappresentanza: composizione proporzionale per Stato membro con un seggio per ogni quota del 10% dei lavoratori; possibilità di comitato ad hoc fino a tre membri; regolamento interno; informazione dell’organo competente; riesame dopo quattro anni per decidere se rinegoziare o mantenere le regole di riferimento. Per informazione e consultazione, l’organo di rappresentanza si riunisce almeno una volta all’anno, riceve ordini del giorno e documenti rilevanti, è informato su struttura, situazione economico-finanziaria, occupazione, investimenti, riorganizzazioni, trasferimenti, fusioni, chiusure e licenziamenti collettivi; in circostanze eccezionali ha diritto a riunioni urgenti. La SCE sostiene i costi e fornisce risorse. La parte terza disciplina la partecipazione, assicurando nella trasformazione il mantenimento integrale del livello preesistente e, negli altri casi, un numero di membri degli organi societari pari alla più alta quota vigente prima dell’iscrizione, con regole di ripartizione dei seggi e piena parità di diritti e obblighi dei membri designati dai lavoratori.

Come è indicizzato

Materiediritto societariolavororelazioni industrialicoinvolgimento dei lavoratorisocietà cooperative europee

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