Direttiva 2003/70
Direttiva 2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo. La Commissione conclude, sulla base del riesame effettuato, che tali sostanze soddisfano in generale i requisiti per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze, con riferimento agli impieghi esaminati. La direttiva fissa un termine di recepimento al 30 novembre 2004 e prevede specifici obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti, con scadenze differenziate fino al 31 maggio 2008.
Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione all'autorizzazione, al riesame e all'eventuale modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo. Riguarda sia i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva sia quelli in associazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Non disciplina direttamente operatori privati, ma impone obblighi di recepimento e di riesame amministrativo alle autorità nazionali competenti; le misure si applicano nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dei suoi allegati, con riferimento agli impieghi esaminati nel rapporto di riesame della Commissione.
Iscrizione di mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2003/70/CE della Commissione modifica la disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari inserendo tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo. L'intervento segue il riesame svolto nell'ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e si fonda sulla conclusione che, per gli impieghi esaminati, i prodotti contenenti tali sostanze possono in generale soddisfare i requisiti di sicurezza e di efficacia richiesti dalla direttiva quadro.
Contesto e presupposti del riesame
I considerando precisano che le sostanze erano già incluse nell'elenco delle sostanze attive da valutare ai fini di un'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Le valutazioni sono state effettuate dagli Stati membri relatori designati, con rapporti trasmessi alla Commissione rispettivamente da Danimarca per mecoprop e mecoprop-P, e da Svezia per propiconazolo. Il riesame si è concluso il 15 aprile 2003 e non ha evidenziato perplessità tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
Obiettivo normativo
La finalità della direttiva è consentire che, in tutti gli Stati membri, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo possano essere rilasciate o mantenute conformemente alla direttiva 91/414/CEE. La Commissione ritiene inoltre opportuno rendere disponibile il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni riservate, per agevolare l'applicazione uniforme dei principi stabiliti dalla normativa di base.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e le loro autorità competenti in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Si applica ai prodotti contenenti mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo, sia come unica sostanza attiva sia in associazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il testo non introduce una disciplina autonoma per gli operatori economici, ma produce effetti indiretti sulle imprese titolari delle autorizzazioni, in quanto le autorizzazioni esistenti devono essere riesaminate e, se del caso, modificate o revocate.
Modifica dell'allegato I e conseguenze autorizzative
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come indicato nell'allegato della direttiva 2003/70/CE. L'iscrizione in allegato I è la condizione che consente di mantenere o concedere autorizzazioni nazionali ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti sostanziali della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L'articolo 2 fissa il termine di recepimento al 30 novembre 2004. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2004. È inoltre richiesto un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento, oppure un richiamo corredato alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone un primo livello di controllo sulle autorizzazioni già rilasciate per ciascun prodotto fitosanitario contenente le sostanze iscritte. Gli Stati membri devono verificare che siano soddisfatte le condizioni relative alle sostanze attive previste dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 novembre 2004.
Riesame completo secondo i principi uniformi
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede un riesame più approfondito per ogni prodotto autorizzato contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo come unica sostanza attiva, oppure in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I. Il riesame deve svolgersi secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III. All'esito di tale valutazione, gli Stati membri devono verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2008.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2004. I destinatari sono gli Stati membri, che devono trasporla e applicarla mediante le proprie misure interne.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, il punto centrale è la distinzione tra la modifica normativa dell'allegato I e il successivo adeguamento amministrativo delle autorizzazioni nazionali. La direttiva non autorizza automaticamente ogni prodotto contenente le sostanze indicate, ma impone un doppio livello di verifica: un controllo iniziale sulla conformità alle condizioni dell'allegato I entro il 30 novembre 2004 e un riesame completo, secondo i principi uniformi e il fascicolo dell'allegato III, da completare entro il 31 maggio 2008 per i prodotti rientranti nel paragrafo 2 dell'articolo 3. Gli operatori interessati devono quindi attendersi possibili richieste documentali e, in caso di esito negativo del riesame, modifiche o revoche delle autorizzazioni nazionali.
Disposizioni principali
Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva 2003/70/CE, con l'inserimento delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo. L'effetto pratico è consentire, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva 91/414/CEE.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1º dicembre 2004. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e inserire, al momento dell'adozione, un riferimento alla direttiva oppure accompagnare la pubblicazione ufficiale con un siffatto riferimento, secondo le modalità decise a livello nazionale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo per verificare il rispetto delle condizioni relative alle sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 novembre 2004.
Riesame completo dei prodotti e scadenza finale
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I, sia riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, ove necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2008.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º giugno 2004. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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