Direttiva 2003/69
Direttiva 2003/69/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, recante modifica all'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di clormequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE per taluni prodotti vegetali. Le modifiche derivano da nuove valutazioni scientifiche e di rischio, con l’obiettivo di garantire un’adeguata protezione del consumatore senza compromettere le pratiche agricole autorizzate. Gli Stati membri devono recepire e applicare le modifiche entro i termini fissati, con una specifica disposizione transitoria per le pere trattate con clormequat.
Modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE aggiornando i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari in specifici prodotti vegetali, tra cui clormequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, con riferimento specifico ai residui di antiparassitari presenti in fragole, ravanelli, cipolline e pere, nonché alle sostanze azoxystrobin, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, clormequat e ai ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram, propineb e zineb). La direttiva vincola gli Stati membri quanto al recepimento e all'applicazione delle modifiche dell'allegato della direttiva quadro; non introduce un regime autonomo, ma interviene sui valori massimi di residui applicabili nel mercato comunitario/UE.
Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti vegetali
La direttiva 2003/69/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che disciplina le percentuali massime di residui di antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La finalità è aggiornare alcuni limiti massimi di residui alla luce di nuove valutazioni scientifiche, delle pratiche agricole autorizzate e della tutela della salute dei consumatori.
Contesto e criteri di aggiornamento
Nei considerando si precisa che i limiti massimi di residui rappresentano il livello superiore ammissibile quando le buone pratiche agricole sono rispettate e che tali limiti vengono periodicamente riesaminati. La Commissione richiama la necessità di tenere conto dei dati di controllo, delle autorizzazioni nuove o modificate, della valutazione tossicologica e dell’assunzione alimentare, nonché degli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità. È indicato che le modifiche proposte sono state considerate compatibili con la protezione del consumatore e che sono state consultate anche le controparti commerciali nell’ambito dell’OMC.
Modifiche puntuali ai limiti massimi di residui
L’articolo 1 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE in più punti:
- per il kresoxym-metile sulle fragole, il valore è sostituito da 1 (p) mg/kg, in luogo di 0,2 (p) mg/kg;
- per i ditiocarbammati indicati come "Maneb, mancozeb, metiram, propineb e zineb (somma espressa come CS2)", sui ravanelli il limite passa da 0,2 mg/kg a 2 mg/kg;
- per la stessa voce sui cipollini, il limite passa da 0,05* mg/kg a 1 mg/kg;
- per il clormequat sulle pere, la nota t) è riscritta prevedendo una quantità massima di residui temporanea di 0,3 mg/kg fino al 31 luglio 2006;
- le voci relative ad azoxystrobin e lambda-cialotrina sono sostituite con quelle riportate nell’allegato della direttiva.
Disciplina transitoria e margini di discrezionalità
La direttiva prevede una misura transitoria espressa per le pere trattate con clormequat, giustificata dal lento decadimento dei residui di base presenti nell’ambiente. La quantità massima temporanea di 0,3 mg/kg resta applicabile fino al 31 luglio 2006. Pur trattandosi di una direttiva tecnica di armonizzazione, agli Stati membri resta un margine di discrezionalità solo quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, non quanto al risultato da raggiungere, che consiste nell’adeguamento dei limiti nazionali ai nuovi valori fissati.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1° agosto 2003. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori della filiera agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese agricole, importatori e distributori, la direttiva comporta l’aggiornamento immediato dei valori di conformità per specifiche combinazioni sostanza/prodotto. In particolare, occorre verificare la conformità dei residui nei prodotti interessati ai nuovi limiti, tenendo conto sia delle soglie aumentate sia della misura temporanea prevista per le pere con clormequat.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE
L’articolo 1 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE. In particolare: per il kresoxym-metile sulle fragole, il limite è elevato da 0,2 (p) mg/kg a 1 (p) mg/kg; per i ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram, propineb e zineb, somma espressa come CS2), sui ravanelli il limite passa da 0,2 mg/kg a 2 mg/kg e sulle cipolline da 0,05* mg/kg a 1 mg/kg; per il clormequat sulle pere, la nota t) è sostituita prevedendo una quantità massima di residui temporanea di 0,3 mg/kg fino al 31 luglio 2006; le voci relative ad azoxystrobin e lambda-cialotrina sono sostituite dalle corrispondenti voci contenute nell’allegato della direttiva.
Obbligo di recepimento e decorrenza di applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° agosto 2003. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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