Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16332/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pola impugna l'ordinanza del 28/06/2023 che ha rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordinanza del 7/06/2022, con cui era stata revocata, dal 5/02/2022, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale conferita per la residua pena relativa a condanna definitiva per reati commessi nel 2012. Il ricorrente contestava il vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe dato rilievo alla sua assoluzione, nel procedimento di cognizione, rispetto ai fatti del 14/04/2022 e avrebbe dato per acquisite le dichiarazioni dei denuncanti senza considerare la presunta infondatezza di tali dichiarazioni; inoltre il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente la mancata adesione al progetto rieducativo senza considerare le relazioni dell'UEPE.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha richiamato l'art. 47, comma 11, dell'Ordinamento penitenziario secondo cui l'affidamento in prova è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova. Ha precisato che non è necessaria l'attesa dell'esito di procedimenti penali per valutare la compatibilità dei comportamenti con la misura alternativa: una singola condotta, se grave, può giustificare la revoca. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato precedenti episodi di aggressività verbale e fisica (anche un episodio del 2011), la segnalazione per fatti del 14/04/2022 (sebbene poi assolto) nonché violazioni delle prescrizioni (uscita dall'abitazione fuori orario e inosservanza della quarantena per COVID-19). Tali elementi, unitamente a precedenti e procedimenti pendenti, denotavano un quadro tale da escludere la prosecuzione dell'affidamento. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario

    L'affidamento in prova al servizio sociale è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la valutazione della compatibilità è autonoma e non richiede l'esito di procedimenti penali.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso nel procedimento penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997 (Cordelli)

    Richiamata per il principio secondo cui l'affidamento in prova implica una prognosi favorevole circa la prevenzione di ulteriori reati e il buon esito del percorso di risocializzazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013 (Adelizzi)

    Richiamata per affermare che non sussiste pregiudizialità logica tra l'andamento di procedimenti penali e la valutazione, da parte del giudice della misura alternativa, circa la compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura.

Massime di principio

  • La revoca di un affidamento in prova può essere decisa anche in assenza di una condanna penale definitiva per i fatti recenti: il giudice della misura valuta la compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della prova in modo autonomo.
  • Una singola condotta grave o ripetuti comportamenti di violazione delle prescrizioni possono suffragare la revoca dell'affidamento se vengono a minare la prognosi favorevole originaria sul percorso rieducativo.
  • L'assoluzione nel procedimento penale non impedisce al giudice della sorveglianza di considerare i fatti denunciati ai fini della revoca, quando emergano elementi indicativi di pericolosità o mancata adesione al progetto rieducativo.
  • Precedenti penali, comportamenti aggressivi documentati e inosservanza delle prescrizioni (anche relativamente a norme sanitarie) costituiscono indici rilevanti nella valutazione complessiva sulla prosecuzione della misura alternativa.
  • In fase di ricorso avverso la revoca, è necessario confrontarsi con il quadro fattuale complessivo (precedenti, denunce, violazioni delle prescrizioni e relazioni dell'UEPE); contestare solo l'esito di un procedimento penale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'inesistenza di incompatibilità con la misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.