Cassazione Penale, Sentenza n. 16332/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pola impugna l'ordinanza del 28/06/2023 che ha rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordinanza del 7/06/2022, con cui era stata revocata, dal 5/02/2022, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale conferita per la residua pena relativa a condanna definitiva per reati commessi nel 2012. Il ricorrente contestava il vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe dato rilievo alla sua assoluzione, nel procedimento di cognizione, rispetto ai fatti del 14/04/2022 e avrebbe dato per acquisite le dichiarazioni dei denuncanti senza considerare la presunta infondatezza di tali dichiarazioni; inoltre il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente la mancata adesione al progetto rieducativo senza considerare le relazioni dell'UEPE.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha richiamato l'art. 47, comma 11, dell'Ordinamento penitenziario secondo cui l'affidamento in prova è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova. Ha precisato che non è necessaria l'attesa dell'esito di procedimenti penali per valutare la compatibilità dei comportamenti con la misura alternativa: una singola condotta, se grave, può giustificare la revoca. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato precedenti episodi di aggressività verbale e fisica (anche un episodio del 2011), la segnalazione per fatti del 14/04/2022 (sebbene poi assolto) nonché violazioni delle prescrizioni (uscita dall'abitazione fuori orario e inosservanza della quarantena per COVID-19). Tali elementi, unitamente a precedenti e procedimenti pendenti, denotavano un quadro tale da escludere la prosecuzione dell'affidamento. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario
L'affidamento in prova al servizio sociale è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la valutazione della compatibilità è autonoma e non richiede l'esito di procedimenti penali.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso nel procedimento penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997 (Cordelli)
Richiamata per il principio secondo cui l'affidamento in prova implica una prognosi favorevole circa la prevenzione di ulteriori reati e il buon esito del percorso di risocializzazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013 (Adelizzi)
Richiamata per affermare che non sussiste pregiudizialità logica tra l'andamento di procedimenti penali e la valutazione, da parte del giudice della misura alternativa, circa la compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura.
Massime di principio
- La revoca di un affidamento in prova può essere decisa anche in assenza di una condanna penale definitiva per i fatti recenti: il giudice della misura valuta la compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della prova in modo autonomo.
- Una singola condotta grave o ripetuti comportamenti di violazione delle prescrizioni possono suffragare la revoca dell'affidamento se vengono a minare la prognosi favorevole originaria sul percorso rieducativo.
- L'assoluzione nel procedimento penale non impedisce al giudice della sorveglianza di considerare i fatti denunciati ai fini della revoca, quando emergano elementi indicativi di pericolosità o mancata adesione al progetto rieducativo.
- Precedenti penali, comportamenti aggressivi documentati e inosservanza delle prescrizioni (anche relativamente a norme sanitarie) costituiscono indici rilevanti nella valutazione complessiva sulla prosecuzione della misura alternativa.
- In fase di ricorso avverso la revoca, è necessario confrontarsi con il quadro fattuale complessivo (precedenti, denunce, violazioni delle prescrizioni e relazioni dell'UEPE); contestare solo l'esito di un procedimento penale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'inesistenza di incompatibilità con la misura.
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