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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18375/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato istanza di rimborso, rimasta senza risposta e quindi sfociata in silenzio-rifiuto, per ottenere la restituzione del 90% di imposte dirette e IVA versate per il triennio 1990-1992, invocando la definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La CTP aveva riconosciuto solo in parte il rimborso, mentre la CTR aveva rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Ufficio, escludendo il diritto al rimborso. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 107, par. 2, TFUE e dell’art. 14, par. 1 del regolamento n. 659/1999, sostenendo che la CTR avesse applicato la disciplina senza considerare i principi dell’Unione e dell’ordinamento interno, e che la soluzione adottata avvantaggiasse i contribuenti inadempienti in violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di rimborso. Ha affermato che, quanto all’IVA relativa a un’impresa, la disciplina di favore non è applicabile per effetto della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, che ha qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Quanto alle imposte diverse dall’IVA, la Corte ha ribadito che la decisione della Commissione costituisce ius superveniens direttamente applicabile e che il rimborso è ammesso solo se il contribuente dimostri la riconducibilità del caso concreto a un aiuto individuale consentito, a un regime de minimis o ad altro regime autorizzato; poiché nel caso concreto mancava tale allegazione/prova, il diniego è stato confermato. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché diretta sostanzialmente a neutralizzare una decisione UE già direttamente efficace. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata del 10% o il rimborso del 90% per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non opera automaticamente in ogni caso, essendo soggetta ai limiti derivanti dal diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato.

  • art. 107, par. 2, TFUE

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte valorizza invece il divieto di aiuti di Stato incompatibili e la conseguente disapplicazione della disciplina interna contrastante.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La misura nazionale è stata ritenuta dalla Commissione come aiuto di Stato con esecuzione illegale e quindi incompatibile con il mercato interno.

  • art. 14, par. 1, regolamento n. 659/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che il recupero/rimborso deve conformarsi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione è considerata atto vincolante e direttamente applicabile nell'ordinamento interno come ius superveniens.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto inammissibile perché non volto a chiarire un dubbio interpretativo del diritto UE, ma a contestare l'efficacia di una decisione europea già vincolante.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di eguaglianza, ma non ritenuto idoneo a superare il limite eurounitario sugli aiuti di Stato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità contributiva, ma non idoneo a fondare il rimborso in contrasto con il diritto UE.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di imparzialità della PA, senza incidenza decisiva sulla soluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata disposta la condanna al pagamento dell'ulteriore importo dovuto per il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina nazionale di favore è stata dichiarata dalla Commissione europea aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve dare immediata applicazione alla decisione europea e disapplicare la norma interna contrastante.
  • Il contribuente che chieda il rimborso sulla base di una misura di favore dichiarata incompatibile con il mercato interno deve allegare e provare che il proprio caso rientri in un'ipotesi residuale consentita dal diritto UE, come un aiuto individuale compatibile, un regime de minimis o altro regime autorizzato.
  • In assenza di prova circa la sussistenza dei presupposti che consentono la deroga al divieto di aiuti di Stato, il rimborso deve essere negato anche se la disciplina interna, in astratto, lo prevederebbe.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è ammissibile quando sia usato per elidere l'efficacia di una decisione della Commissione UE già vincolante e direttamente applicabile, anziché per risolvere un autentico problema interpretativo del diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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