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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2031/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/07/2023 del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione di tipo mafioso. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 627 c.p.p., vizi di motivazione in ordine al pericolo di recidiva e alla presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., travisamento delle intercettazioni e mancata considerazione della distanza temporale tra i fatti rilevati (intercettazioni del 2019) e l'applicazione della misura nonché dell'effettivo e irreversibile allontanamento del ricorrente dal nucleo Patitucci - Garofalo Rosanna che, se accertato, poteva incidere sull'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa alle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame specifico sulle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse errato nella datazione delle intercettazioni (ha confuso la data di trascrizione con la data di registrazione) e non avesse adeguatamente risposto al quesito rimesso dalla sentenza rescindente circa la possibilità che l'allontanamento del ricorrente interrompesse la sua operatività rispetto al sodalizio, ossia non avesse verificato l'esistenza di elementi concreti e attuali dalla cui sussistenza emergesse la permanenza delle esigenze cautelari. Non è stata disposta la rimessione immediata in libertà; si dispone la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato per la censura sulla violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame non avesse fornito una motivazione esaustiva in relazione al profilo richiesto dalla sentenza rescindente, integrando così il vizio previsto dall'art. 627 c.p.p.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione relativa di adeguatezza delle misure: il ricorrente contestava il superamento di tale presunzione; la Corte ha richiamato la necessità di una valutazione puntuale degli elementi contrari alla presunzione (es. allontanamento e inattualità del pericolo).

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indicata soltanto per individuare la competenza del Tribunale di Catanzaro a cui rinviare il nuovo giudizio sul profilo delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, atteso che l'annullamento non comporta immediata revoca della detenzione.

  • Cass. sent. n. 26232 del 04/05/2023 (pronuncia rescindente)

    Pronuncia che aveva annullato l'ordinanza originaria rinviando per accertare specificamente se le intercettazioni (pur datate 2019 e riferite a fatti antecedenti) documentassero un effettivo e dirimente allontanamento del ricorrente dal sodalizio, quesito che il giudice del rinvio non ha adeguatamente approfondito.

  • Giurisprudenza citata (ex multis Cass., 19922/22)

    Richiamata per il principio che, nei reati di mafia 'storica', il mero decorso del tempo in carcere non è di per sé sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari; rimane però necessario valutare elementi concreti e attuali di pericolo.

Massime di principio

  • La data di trascrizione delle intercettazioni non equivale alla data di registrazione: il giudice deve sempre verificare la data effettiva delle conversazioni e valutare la distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare.
  • Quando l'accusa fonda la gravità indiziaria su rapporti di parentela o rapporti privilegiati, l'eventuale prova di un effettivo e duraturo allontanamento può essere dirimente e va valutata con attenzione; il giudice deve motivare specificamente se e perché tale allontanamento non incida sull'attualità delle esigenze cautelari.
  • Il tribunale non può dedurre la 'messa a disposizione' dell'indagato per future attività criminali in assenza di elementi concreti che attestino un riavvicinamento o contatti successivi: l'eventuale disponibilità non può essere postulata ipoteticamente.
  • In ipotesi di reati di tipo mafioso la sola detenzione prolungata non esclude automaticamente le esigenze cautelari, ma resta comunque necessario un accertamento motivato e contemporaneo di elementi concreti che ne giustifichino la permanenza.
  • Se la Corte di legittimità rinvia un giudizio per specifici approfondimenti, il giudice del rinvio ha l'obbligo di dare risposta puntuale e completa ai quesiti rimessi; la mancata risposta o l'errata valutazione temporale costituiscono motivo di annullamento.
  • Nelle decisioni cautelari occorre sempre distinguere tra elementi indiziari che riguardano il passato e quelli che dimostrano l'attualità del pericolo: la valutazione dell'attualità è centrale per la conferma o la revoca della misura.

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