Cassazione Civile, Ordinanza n. 24524/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, quale ex amministratore e socio unico di una società ormai cancellata dal registro delle imprese, all’esito di un’indagine su più società a lui riferibili. Gli atti rideterminavano il reddito d’impresa per gli anni 2011-2013 ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, contestando una sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali e un contesto organizzativo ritenuto fraudolento, anche con riferimento all’illecita compensazione di contributi previdenziali mediante crediti IRES fittizi. In appello l’Agenzia aveva riproposto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi originari per tardività, sostenendo la regolare notifica degli avvisi ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sulla base delle ricevute delle raccomandate informative. Il contribuente aveva invece insistito sulla querela di falso, lamentando la falsità materiale delle firme apposte sulle attestazioni di consegna delle raccomandate, e aveva dedotto l’errore della CTR nel ritenere non ammissibile o irrilevante la querela, nel ritenere tardivi i ricorsi e nel condannarlo alle spese. Con i motivi di ricorso ha dedotto: violazione dell’art. 222 c.p.c. per omessa interlocuzione con la controparte sulla querela di falso; violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR negato rilevanza ai documenti impugnati e per non avere autorizzato la proposizione della querela; violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e sulla notifica degli atti tributari; violazione delle norme sulle spese di lite per la liquidazione in favore dell’Agenzia assistita da propri funzionari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: il giudice tributario, in presenza di una mera istanza di autorizzazione a proporre querela di falso non seguita dalla effettiva instaurazione del relativo giudizio dinanzi al tribunale competente, non era tenuto a sospendere il processo né a svolgere un’indagine preliminare sulla fondatezza della querela; correttamente, quindi, la CTR ha deciso sulla preliminare eccezione di tardività dei ricorsi, ritenendo perfezionate le notifiche. La Corte ha inoltre ricordato che l’avviso di ricevimento e la relata di notifica fanno fede fino a querela di falso per le attestazioni coperte da fede privilegiata, mentre la prova del mancato recapito della raccomandata informativa può essere fornita con altri mezzi nei limiti indicati dalla giurisprudenza. La domanda di querela di falso riproposta in cassazione è stata considerata non proponibile perché concernente documenti posti a base della decisione di merito, la cui eventuale falsità va fatta valere, se del caso, con revocazione. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti; il quarto motivo è stato respinto, con integrazione della motivazione della condanna alle spese, poiché nel processo tributario le spese possono essere liquidate in favore dell’Amministrazione anche quando sia assistita da propri funzionari, secondo la disciplina speciale vigente. Il quinto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 222 c.p.c.
La Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse l’obbligo di interpellare la parte che aveva prodotto i documenti, poiché mancava una querela di falso ritualmente introdotta nel giudizio competente.
artt. 221, 222 e 355 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla querela di falso; la Corte ritiene infondato il motivo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La sentenza può essere corretta nella motivazione in diritto quando il dispositivo è conforme a diritto.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
"il processo è sospeso quando è presentata querela di falso"
Nel processo tributario la sospensione è obbligatoria solo quando la querela di falso sia effettivamente proposta e rilevante.
art. 140 c.p.c.
La notifica in caso di irreperibilità relativa richiede tutti gli adempimenti previsti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento.
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982
Richiamato in relazione alla notifica a mezzo posta e alla raccomandata informativa.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Fondamento dell’eccezione di inammissibilità per tardività dei ricorsi introduttivi tributari.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina speciale della rifusione delle spese nel processo tributario anche in favore dell’Amministrazione assistita da propri funzionari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, con formula finale non integralmente riportata nel testo fornito.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla revocazione quale rimedio per far valere la falsità dei documenti posti a base della decisione.
art. 395, n. 2, c.p.c.
La falsità accertata dei documenti posti a base della decisione di merito è deducibile, se del caso, con revocazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la querela di falso impone la sospensione del giudizio solo quando sia effettivamente proposta in modo rituale e riguardi un documento rilevante ai fini della decisione; il giudice tributario deve verificare pertinenza e rilevanza dell’iniziativa, ma non deve sostituirsi al giudice competente per la decisione sul falso.
- La fede privilegiata della relata di notifica e dell’avviso di ricevimento copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale o dall’agente postale come avvenuti in sua presenza; resta invece contestabile con prova ordinaria ciò che non rientra in tali attestazioni, come l’effettivo recapito della raccomandata informativa quando non desumibile da un atto assistito da fede privilegiata.
- Nella notifica ex art. 140 c.p.c., applicabile nelle ipotesi di irreperibilità relativa, il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti; la notifica non può dirsi validamente perfezionata senza la raccomandata informativa e la sua ricezione, ovvero senza il maturare del termine previsto dalla disciplina e dalla giurisprudenza richiamata.
- Nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile solo con riferimento ad atti del procedimento di legittimità o a documenti ammissibili ex art. 372 c.p.c.; la falsità di documenti posti a base della sentenza impugnata deve essere fatta valere, se del caso, con revocazione.
- Nel processo tributario le spese possono essere liquidate in favore dell’Amministrazione anche quando essa stia in giudizio tramite propri funzionari; la liquidazione va parametrata ai compensi forensi secondo la disciplina speciale vigente, con la riduzione prevista dalla legge.
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