Cassazione Penale, Sentenza n. 29539/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) c.p.p. (vizi di motivazione e violazione di legge) con riferimento all'art. 578 c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo centrale è che la prescrizione del reato era maturata il 26/7/2021, quindi prima della sentenza di primo grado del 13/9/2021, pertanto non potevano essere mantenute le statuizioni civili e la condanna alla refusione delle spese delle parti civili disposte dal primo grado e confermate dalla Corte d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi, eliminando tali statuizioni. In sostanza la Cassazione ha stabilito che, essendo la prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado, non potevano rimanere valide le decisioni civili adottate in primo grado né la condanna al rimborso delle spese a favore delle parti civili
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di impugnazione: le lettere B) ed E) concernono rispettivamente la violazione di norme di diritto e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Cassazione ha rilevato che tali censure erano fondate in relazione alle statuizioni civili confermate in violazione del principio di cui all'art. 578 c.p.p.
art. 578, cod. proc. pen.
Norma relativa agli effetti civili della decisione penale: la Corte interpreta che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno (nonché sulla refusione delle spese a favore delle parti civili) può essere adottata solo se nel precedente grado di giudizio sia stata affermata la responsabilità dell'imputato con sentenza di condanna; se la prescrizione del reato è anteriore alla sentenza di primo grado, le statuizioni civili disposte in primo grado devono essere revocate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. con mod.)
Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sulla questione sostanziale ma sulla modalità di trattazione del ricorso
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni)
Sez. Un., n. 39614 del 28/4/2022, Di Paola; Sez. 2 n. 24458 del 22/3/2018; Sez. 4 n. 33778 del 20/6/2017; altre sezioni citate
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello che accerta che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili in essa contenute e non può confermare la refusione delle spese a favore della parte civile
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, le statuizioni civili disposte in quella sentenza (risarcimento, restituzioni, ecc.) devono essere revocate dall'eventuale giudice d'appello che accerti tale anteriore estinzione del reato
- Non può essere disposta la refusione delle spese processuali a favore della parte civile se l'estinzione del reato è intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado
- Per valutare la validità delle statuizioni civili in sede d'appello è determinante la data di maturazione della causa estintiva (es. prescrizione) rispetto alla data della sentenza di primo grado
- Le doglianze sulla violazione di legge e sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) sono idonee a fondare la cassazione quando l'errore sul carattere estintivo del reato incide sulle statuizioni civili assunte in primo grado
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente le date rilevanti (data di maturazione della prescrizione, data di pronuncia della sentenza di primo grado) e dedurre in gravame la conseguente nullità o annullamento delle statuizioni civili ove la prescrizione sia antecedente
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