Sentenza n. 156/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione del direttore generale (DDG) dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 1364 del 30 dicembre 2024, recante «avviso pubblico a manifestare l’interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs 502/92 e s.m.i. per attività di specialistica ambulatoriale– individuazione elenco di strutture idonee ed assegnazione tetti di spesa annui, nei limiti previsti dalla deliberazione giunta regionale 28 novembre 2022, N. 1339» e dei relativi allegati, tra cui la tabella di attribuzione del budget; - della deliberazione del direttore generale (DDG) dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 1014 del 16 ottobre 2024, recante «Avviso pubblico rivolto a Strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di Accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per attività di specialistica ambulatoriale – Adozione» e dei relativi allegati, tra cui l’avviso pubblico, il fabbisogno sanitario, il disciplinare dell’avviso pubblico, il capitolato speciale, lo schema di domanda di adesione; - in parte qua, della deliberazione del direttore generale (DDG) dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 171 del 20 febbraio 2025, recante «avviso pubblico a manifestare l’interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs 502/92 e s.m.i.– adozione schemi di accordo denominati “acquisto prestazioni sanitarie accreditate di specialistica ambulatoriale» e dei relativi allegati, tra cui gli schemi di accordo contrattuale, laddove confermativi degli esiti della procedura di selezione e dei criteri di selezione ivi utilizzati; - ove occorrer possa, della deliberazione del direttore generale (DDG) dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 1161 del 19 novembre 2024, recante «Avvisi pubblici 2025/2027 rivolti a Strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di Accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. – Nomina Commissioni di Valutazione» e dei relativi allegati; - ove occorrer possa, del verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 309788 del 20 dicembre 2024, recante «Verbali della Commissione di Valutazione per avviso pubblico rivolto a strutture private accreditate interessata alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per attività di specialistica ambulatoriale di cui alla deliberazione del direttore generale n. 1014 del 16 ottobre 2024» e dei relativi allegati nonché di tutti gli ulteriori verbali delle operazioni di gara adottati dalla predetta Commissione di Valutazione, anche non noti; - ove occorrer possa, della delibera di giunta regionale (DGR) della Regione Toscana n. 1339 del 28 novembre 2022, recante «Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate» e dei relativi allegati; - ove occorrer possa, della delibera di giunta regionale (DGR) della Regione Toscana n. 1150 del 9 ottobre 2023, recante «DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 “Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private”: revoca e nuovo recepimento» e dei relativi allegati; - ove occorrer possa, della nota della Regione Toscana prot. n. 634854 del 5 dicembre 2024, recante «Emendamento al DdL “Concorrenza 2023” e sospensione dei termini di accreditamento”»; - ove occorrer possa, della nota dell’Azienda USL Toscana Sud Est prot. n. 0308482 del 19 dicembre 2024 e del relativo parere legale endoprocedimentale dell’avv. Paolo Stolzi del 27 dicembre 2024; - ove occorrer possa, della nota della Regione Toscana prot. n. AOOGRT 0621180 del 28 novembre 2024 (prot. aziendale n° 0289198 del 28 novembre 2024); - ove occorrer possa, della delibera dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 1274 del 29 novembre 2024; - ove occorrer possa, del decreto del presidente della Giunta regionale della Regione Toscana n. 13 del 27 gennaio 2025; - ove occorrer possa, della delibera dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 94 del 30 gennaio 2025; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento - della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ai sensi degli artt. 31, comma 3 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a. e, in ogni caso, - per la declaratoria di inefficacia e/o nullità e, comunque, per la caducazione degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 stipulati nelle more del presente giudizio, anche ai fini del subentro nell’erogazione dei servizi e dei budget.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per la stipula di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e per l’assegnazione dei budget di specialistica ambulatoriale per il triennio 2025-2027, inclusi l’avviso, i criteri di valutazione, gli esiti e la ripartizione del budget
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di rapporti convenzionali, ha contestato la riduzione del budget assegnatole e gli atti della procedura selettiva. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, del d.m. 19 dicembre 2022 e della DGR Toscana n. 1150/2023, nonché manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei criteri di valutazione. In particolare, ha censurato l’utilizzo di indicatori quantitativi relativi al numero di prestazioni offerte, alla copertura del fabbisogno, alle prestazioni di maggiore criticità, alla territorialità e alla prossimità dell’assistenza, sostenendo che tali parametri non misurassero la qualità delle prestazioni e determinassero una doppia penalizzazione per le strutture che non offrissero l’intero ventaglio delle prestazioni richieste. Con il secondo motivo ha contestato i punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione alla formazione del personale, alla dotazione tecnologica, alle apparecchiature TC e RMN e agli ecografi con doppler, deducendo travisamento, difetto di istruttoria e illogicità. Ha sostenuto, inoltre, che la documentazione mancante avrebbe dovuto essere acquisita mediante soccorso istruttorio e che le apparecchiature, pur non ancora autorizzate o accreditate alla scadenza dell’avviso, avrebbero dovuto essere valorizzate. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 5 dell’avviso, sostenendo che il budget non assegnato avrebbe dovuto essere accantonato e successivamente redistribuito, anziché assegnato alla struttura con il punteggio più elevato. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 36 della l. 193/2024, incompetenza, carenza di potere, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, nonché difetto di motivazione, sostenendo che la sospensione sopravvenuta dell’efficacia dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 e del d.m. 19 dicembre 2022 avrebbe imposto di interrompere la procedura già avviata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall’eccezione regionale di inammissibilità perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la natura quantitativa degli indicatori non impedisce che essi esprimano profili qualitativi dell’offerta e dell’attività dell’operatore. Gli indicatori relativi alla quantità e alla tipologia delle prestazioni, alla copertura territoriale e alla prossimità sono stati ritenuti coerenti con la valutazione della capacità della struttura di soddisfare il fabbisogno sanitario complessivo, comprese le prestazioni meno remunerative. La scelta dei criteri rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, carenza di trasparenza o inidoneità comparativa, vizi non riscontrati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato respinto. Quanto alla formazione, la ricorrente non aveva allegato l’elenco dei corsi svolti nel 2023, richiesto dall’avviso; tale omissione riguardava un elemento integrante dell’offerta e non una mera irregolarità formale, sicché non era sanabile mediante soccorso istruttorio senza alterare la parità di trattamento. Quanto alla dotazione tecnologica e all’ecografo, la ricorrente aveva prodotto l’elenco delle attrezzature ma non le specifiche tecniche e la documentazione richiesta, non dimostrando il dedotto difetto di istruttoria. Quanto a TC e RMN, alla scadenza dell’avviso mancavano le autorizzazioni e gli accreditamenti richiesti; le successive autorizzazioni retroattive non potevano incidere sulla valutazione di un requisito premiale riferito alla situazione esistente alla scadenza dell’avviso. Il giudice ha inoltre affermato che la lex specialis, se letteralmente chiara, deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale e non può essere disapplicata perché ritenuta inopportuna o incongrua; la disapplicazione è possibile soltanto per clausole nulle. Il terzo motivo è stato respinto perché l’art. 8 dell’avviso non attribuiva alle strutture un diritto o interesse a ottenere proporzionalmente il budget residuo. L’amministrazione aveva previsto l’accantonamento e la successiva riprogrammazione solo per esigenze non preventivate; nel caso concreto aveva invece destinato le risorse al soddisfacimento del fabbisogno programmato e all’apertura immediata delle agende, scelta rientrante nella discrezionalità amministrativa e non manifestamente illogica. Il quarto motivo è stato respinto in applicazione del principio tempus regit actum. La sospensione normativa introdotta dalla l. 193/2024 non conteneva una previsione espressa di applicazione alle procedure già bandite, non riguardava la specifica procedura e non imponeva quindi di arrestare una selezione già avviata sotto il precedente quadro normativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell’Azienda USL e della struttura controinteressata; sono state compensate nei confronti della Regione e nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
i soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare
La disposizione consente l’utilizzo di criteri oggettivi di selezione anche quantitativi, purché idonei a valorizzare la qualità e la capacità dell’operatore di soddisfare il fabbisogno sanitario.
d.m. 19 dicembre 2022
Il decreto consente di considerare, nella selezione delle strutture private accreditate, l’attività svolta e ulteriori elementi concernenti sicurezza, appropriatezza e qualità.
DGR Toscana n. 1150/2023, Allegato B
Gli ambiti di qualità possono essere valutati anche attraverso l’attività svolta, la completezza dei flussi informativi, la gestione delle liste d’attesa, la regolarità dell’attività amministrativa e l’esecuzione dei precedenti accordi.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La domanda di accertamento della fondatezza della pretesa non conduce all’accoglimento quando l’amministrazione conserva margini di valutazione o quando la pretesa non risulta fondata.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La richiesta di accertamento della pretesa è stata respinta perché non risultava dimostrata l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi né la spettanza del budget richiesto.
art. 36, l. 193/2024
l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 [...] è sospesa [...] e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026
La sospensione normativa, non riferita espressamente alle procedure già bandite e non configurata come intervento sulla specifica selezione, non incide sulle procedure già avviate.
art. 8 dell’avviso pubblico
qualora le prestazioni offerte [...] siano inferiori al fabbisogno programmato, le [...] risorse non assegnate sono accantonate [...] e riprogrammate in corso d’anno per far fronte ad esigenze non preventivate
La clausola non attribuisce automaticamente alle strutture un diritto al budget residuo e consente la riprogrammazione delle risorse secondo le esigenze considerate dall’amministrazione.
art. 1362 ss. c.c.
Le clausole della lex specialis dal contenuto letterale e logico inequivoco devono essere interpretate secondo il loro significato testuale.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione della lex specialis deve rispettare la buona fede e non può fondare letture integrative incompatibili con il testo chiaro della clausola.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la stipula di accordi contrattuali con strutture sanitarie private accreditate, indicatori quantitativi relativi ai volumi di prestazioni, alla copertura del fabbisogno, alla territorialità e alla prossimità possono legittimamente fungere da parametri di valutazione qualitativa quando siano funzionali a misurare la capacità dell’operatore di soddisfare il fabbisogno sanitario.
- La scelta dei criteri di valutazione e dei metodi di attribuzione dei punteggi rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata soltanto se manifestamente irragionevole, illogica, abnorme, non trasparente o inidonea a consentire una comparazione effettiva delle offerte.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare elementi dell’offerta la cui mancata produzione impedisca la valutazione di un requisito premiale, poiché ciò altererebbe la parità di trattamento e consentirebbe una regolarizzazione postuma di contenuti dell’offerta.
- I requisiti tecnici e premiali richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine di partecipazione, salvo diversa previsione; le autorizzazioni, gli accreditamenti o le altre sopravvenienze successive non incidono sulla valutazione compiuta dalla commissione.
- Una clausola chiara della lex specialis deve essere applicata secondo il suo significato letterale e non può essere disapplicata perché ritenuta inopportuna o incongrua; la disapplicazione è ammessa soltanto in presenza di nullità della clausola.
- In assenza di una previsione espressa dello ius superveniens, le norme sopravvenute non si applicano alle procedure selettive già bandite, anche quando incidano sul fondamento normativo generale della procedura, poiché prevalgono la stabilità della lex specialis, la certezza delle regole e la tutela dell’affidamento dei partecipanti.
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