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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49436/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione di appello (28/01/2021) che aveva confermato la condanna per i reati indicati ai capi D) (emissione di fatture per operazioni inesistenti, ultimo atto 30/04/2007), E) (sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, 30/04/2007) e F) (falso in atto pubblico per induzione, 30/04/2007). L'unico motivo dedotto lamentava violazione degli artt. 99, comma 6, 157, comma 2, 161, comma 2 c.p. e 129, comma 1 c.p.p.: il ricorrente sosteneva che la regola mitigatoria di cui all'art. 99, sesto comma, dovesse ridurre l'aumento del massimo edittale attribuibile alla recidiva, comportando la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di appello. Indicava calcoli di scadenza prescrizionale (30/08/2020 per i capi D e F; 30/12/2018 per il capo E) e contestava che la sospensione per Covid-19 e altri rinvii non impedissero la prescrizione. In subordine ha invocato il prospetto del "prospective overruling" e la violazione dell'art. 7 CEDU per carenza di prevedibilità della successiva interpretazione delle Sezioni Unite (Cirelli).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le Sezioni Unite (Sez. U, n. 30046/23/06/2022, Cirelli) hanno stabilito che la disposizione di cui all'art. 99, sesto comma, c.p. non incide sul calcolo dei termini di prescrizione; per i soggetti con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale va invece applicato l'aumento previsto dall'art. 99, comma 4 (due terzi del massimo edittale) ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione. Sulla base di ciò la Corte ha ricalcolato i termini prescrizionali: per i capi D) e F) il termine massimo cadeva il 30/12/2023; per il capo E) il termine massimo cadeva il 28/02/2021 (e comunque non anteriore alla sentenza di appello, tenendo conto anche delle sospensioni processuali rilevanti oltre alla sospensione Covid). La questione di prevedibilità e del prospective overruling è stata ritenuta infondata: al tempo dei fatti (30/04/2007) non esisteva un indirizzo giurisprudenziale consolidato che garantisse al reo la ragionevole prevedibilità dell'interpretazione favorevole invocata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (commi 4 e 6)

    Comma 4: aumento per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (applicato per determinare l'aumento del massimo edittale). Comma 6 (regola mitigatoria): le Sezioni Unite hanno stabilito che tale regola non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata per la determinazione dei termini prescrizionali; la Corte conferma che il calcolo va eseguito secondo i parametri oggettivi e le modifiche introdotte dalla legge 5/12/2005 n.251

  • art. 161 cod. pen. (comma 2)

    Rilevante per l'aumento massimo conseguente alle interruzioni della prescrizione; incide sul termine massimo computato

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Ha modificato il regime della prescrizione introducendo criteri oggettivi e astratti per il calcolo dei termini prescrizionali; la sentenza si attiene a tale regime

  • art. 129, comma 1 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente fra le norme lamentate; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata applicazione della regola mitigatoria ai fini prescrizionali

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferimento alla durata delle pene accessorie oggetto di parziale modifica in appello (contestazione originaria in primo grado)

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo che consente la condanna alle spese e al versamento a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicato per liquidare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • art. 7 CEDU

    Invocato dalla difesa in relazione al divieto di retroattività di una mutata interpretazione peggiorativa; la Corte ha ritenuto che non sia venuto meno il requisito della prevedibilità dell'interpretazione all'epoca del fatto, quindi la censura è infondata

  • Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli) - giurisprudenza

    Decisione delle Sezioni Unite che ha chiarito che l'art. 99, sesto comma, non rileva ai fini del calcolo della prescrizione; consolidamento interpretativo fatto proprio dalla Corte di cassazione nel decidere il ricorso

Massime di principio

  • La regola mitigatoria di cui all'art. 99, sesto comma, c.p. non incide sul calcolo dei termini di prescrizione: per i recidivi va considerato l'aumento previsto dall'art. 99, comma 4 (due terzi) ai fini del massimo edittale computabile per la prescrizione
  • Il calcolo della prescrizione, dopo la legge n. 251/2005, si esegue con parametri oggettivi e astratti (artt. 157 e 161 c.p.), tenendo conto anche degli aumenti per recidiva e delle interruzioni/sospensioni processuali rilevanti
  • Le sospensioni e i rinvii processuali (non solo quelli legati all'emergenza Covid) possono incidere sul computo prescrizionale e vanno valutati insieme alle altre cause di sospensione/interruzione
  • La tesi del "prospective overruling" o di violazione dell'art. 7 CEDU può avere rilievo solo se il mutamento giurisprudenziale sfavorevole è stato imprevedibile alla data del fatto: è necessario che, al momento del reato, esistesse un quadro giurisprudenziale consolidato che rendesse ragionevolmente prevedibile l'interpretazione sfavorevole
  • Un ricorso in cassazione infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre il gravame

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