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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1838/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa o erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza e all'attualità della pericolosità sociale: il ricorrente denunciava che il decreto si fondava su precedenti già esaminati nel provvedimento originario del 2015 e non teneva conto del lungo periodo di detenzione (2015-2023) e del processo di riabilitazione; chiedeva l'annullamento o la revoca della sorveglianza speciale per carenza di elementi che comprovino la pericolosità attuale e per mancanza di motivazione analitica sulla sua attualità. Richiamava giurisprudenza secondo cui la pericolosità deve essere provata con indizi evidenti e univoci e non può basarsi su mere presunzioni o appartenenze storiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha svolto una valutazione concreta e motivata della persistenza della pericolosità sociale (in particolare ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011), considerando non solo i precedenti antecedenti alla detenzione ma anche atti successivi e recenti: segnalazioni per truffa, ripetute violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, revoca di misura alternativa e arresti in flagranza per inosservanza degli obblighi. Tale quadro è stato ritenuto idoneo a dimostrare la pericolosità attuale. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni in materia di misure di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge o per motivazione del tutto carente o meramente apparente). Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. a) e b.; art. 14, commi 2-bis e 2-ter

    Definisce i presupposti della pericolosità sociale e disciplina la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la necessità di verifica giudiziale dell'attualità della pericolosità al termine della detenzione.

  • art. 14 d.lgs. n.159/2011 (commi 2-bis e 2-ter)

    sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione; al termine della detenzione la verifica dell'attuale pericolosità da parte del Tribunale

    Stabilisce che la misura è sospesa durante la detenzione e che, al termine, il Tribunale deve accertare concretamente la persistenza della pericolosità (anche d'ufficio e con assunzione di informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalla pubblica sicurezza).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    richiamate varie pronunce (es. Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018; Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016)

    Principi ripetitivamente affermati: la pericolosità va accertata in concreto, non per presunzioni; la sospensione per detenzione non estingue l'obbligo di rivalutare l'attualità della pericolosità; il sindacato in Cassazione sulla motivazione è limitato e ammissibile solo per motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Corte Costituzionale (richiamate sentenze)

    sent. n. 291 del 2013; citate anche n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015

    Orientamenti costituzionali hanno influenzato la disciplina della sospensione ed esecuzione delle misure di prevenzione, richiedendo tutele e verifiche circa la persistenza della pericolosità dopo periodi di detenzione.

  • art. 75 d.lgs. n.159/2011

    violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

    Norma che sanziona le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale; le condotte poste in essere durante o dopo la misura costituiscono elementi probatori della persistenza della pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    vizio di motivazione (illogicità manifesta)

    In materia di misure di prevenzione la Cassazione ammette il controllo di legittimità solo per motivazione inesistente o meramente apparente; non è sufficiente denunciare l'illogicità manifesta se la motivazione è completa e comprensibile.

Massime di principio

  • La sospensione della sorveglianza speciale per effetto della detenzione non comporta l'automatica cessazione della misura: al termine della detenzione il giudice deve verificare concretamente la persistenza dell'attualità della pericolosità.
  • Per mantenere o ripristinare la misura di prevenzione il giudice deve motivare in modo concreto e specifico, indicando elementi attuali e verificabili (anche non costituenti reato) che dimostrino la pericolosità; condotte successive alla detenzione e ripetute violazioni delle prescrizioni sono rilevanti e possono fondare la conferma della misura.
  • La mera riferibilità a precedenti penali anteriori alla detenzione non basta se non integrata da indici di attualità della pericolosità; tuttavia, recidive, nuove segnalazioni o revoche di misure alternative costituiscono indici significativi.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione in materia di misure di prevenzione è limitato: solo la motivazione assente o meramente apparente può dar luogo a censura fondata; non sono ammissibili censure generiche di illogicità se la motivazione è adeguata.
  • Il Tribunale, nella rivalutazione post-detenzione, deve acquisire informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalle autorità di pubblica sicurezza e motivare la decisione sulla persistenza o cessazione della pericolosità.

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