Cassazione Penale, Sentenza n. 1838/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa o erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza e all'attualità della pericolosità sociale: il ricorrente denunciava che il decreto si fondava su precedenti già esaminati nel provvedimento originario del 2015 e non teneva conto del lungo periodo di detenzione (2015-2023) e del processo di riabilitazione; chiedeva l'annullamento o la revoca della sorveglianza speciale per carenza di elementi che comprovino la pericolosità attuale e per mancanza di motivazione analitica sulla sua attualità. Richiamava giurisprudenza secondo cui la pericolosità deve essere provata con indizi evidenti e univoci e non può basarsi su mere presunzioni o appartenenze storiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha svolto una valutazione concreta e motivata della persistenza della pericolosità sociale (in particolare ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011), considerando non solo i precedenti antecedenti alla detenzione ma anche atti successivi e recenti: segnalazioni per truffa, ripetute violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, revoca di misura alternativa e arresti in flagranza per inosservanza degli obblighi. Tale quadro è stato ritenuto idoneo a dimostrare la pericolosità attuale. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni in materia di misure di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge o per motivazione del tutto carente o meramente apparente). Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. a) e b.; art. 14, commi 2-bis e 2-ter
Definisce i presupposti della pericolosità sociale e disciplina la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la necessità di verifica giudiziale dell'attualità della pericolosità al termine della detenzione.
art. 14 d.lgs. n.159/2011 (commi 2-bis e 2-ter)
sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione; al termine della detenzione la verifica dell'attuale pericolosità da parte del Tribunale
Stabilisce che la misura è sospesa durante la detenzione e che, al termine, il Tribunale deve accertare concretamente la persistenza della pericolosità (anche d'ufficio e con assunzione di informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalla pubblica sicurezza).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiamate varie pronunce (es. Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018; Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016)
Principi ripetitivamente affermati: la pericolosità va accertata in concreto, non per presunzioni; la sospensione per detenzione non estingue l'obbligo di rivalutare l'attualità della pericolosità; il sindacato in Cassazione sulla motivazione è limitato e ammissibile solo per motivazione inesistente o meramente apparente.
Corte Costituzionale (richiamate sentenze)
sent. n. 291 del 2013; citate anche n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015
Orientamenti costituzionali hanno influenzato la disciplina della sospensione ed esecuzione delle misure di prevenzione, richiedendo tutele e verifiche circa la persistenza della pericolosità dopo periodi di detenzione.
art. 75 d.lgs. n.159/2011
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Norma che sanziona le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale; le condotte poste in essere durante o dopo la misura costituiscono elementi probatori della persistenza della pericolosità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizio di motivazione (illogicità manifesta)
In materia di misure di prevenzione la Cassazione ammette il controllo di legittimità solo per motivazione inesistente o meramente apparente; non è sufficiente denunciare l'illogicità manifesta se la motivazione è completa e comprensibile.
Massime di principio
- La sospensione della sorveglianza speciale per effetto della detenzione non comporta l'automatica cessazione della misura: al termine della detenzione il giudice deve verificare concretamente la persistenza dell'attualità della pericolosità.
- Per mantenere o ripristinare la misura di prevenzione il giudice deve motivare in modo concreto e specifico, indicando elementi attuali e verificabili (anche non costituenti reato) che dimostrino la pericolosità; condotte successive alla detenzione e ripetute violazioni delle prescrizioni sono rilevanti e possono fondare la conferma della misura.
- La mera riferibilità a precedenti penali anteriori alla detenzione non basta se non integrata da indici di attualità della pericolosità; tuttavia, recidive, nuove segnalazioni o revoche di misure alternative costituiscono indici significativi.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione in materia di misure di prevenzione è limitato: solo la motivazione assente o meramente apparente può dar luogo a censura fondata; non sono ammissibili censure generiche di illogicità se la motivazione è adeguata.
- Il Tribunale, nella rivalutazione post-detenzione, deve acquisire informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalle autorità di pubblica sicurezza e motivare la decisione sulla persistenza o cessazione della pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1743/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1744/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1749/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1753/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →