Corte di giustizia, Sentenza C-695/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2023. — Recreatieprojecten Zeeland BV e a. contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni alla libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa di uno Stato membro che prevede un divieto generale per le sale da gioco di fare pubblicità – Deroga di pieno diritto a tale divieto per le sale da gioco munite di una licenza di esercizio rilasciata dalle autorità dello Stato membro di cui trattasi – Mancanza di una possibilità di deroga per le sale da gioco situate in un altro Stato membro. — Causa C-695/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con la libera prestazione dei servizi un regime belga che vieta in generale la pubblicità delle sale da gioco, ma consente una deroga automatica solo agli operatori autorizzati in Belgio. Poiché i gestori stabiliti nei Paesi Bassi non potevano in alcun modo ottenere una deroga per pubblicizzare le proprie sale in Belgio, la misura è stata qualificata come restrizione discriminatoria. La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 56 TFUE osta a tale normativa.
Libera prestazione di servizi e giochi d’azzardo: è incompatibile con l’articolo 56 TFUE una normativa nazionale che consente ai soli operatori stabiliti nello Stato membro di beneficiare di una deroga al divieto generale di pubblicità per le sale da gioco, senza prevedere una possibilità analoga per gli operatori stabiliti in altri Stati membri.
La questione giuridica
Se l’articolo 56, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per un numero limitato e controllato di sale da gioco autorizzate sul territorio dello Stato membro, prevede una deroga di pieno diritto al divieto generale di pubblicità, senza riconoscere ai gestori di sale da gioco stabilite in altri Stati membri la possibilità di ottenere la medesima deroga.
Principio di diritto
L’articolo 56 TFUE osta a una disciplina di uno Stato membro che, in materia di pubblicità delle sale da gioco, riservi ai soli operatori stabiliti sul proprio territorio e muniti di licenza una deroga al divieto generale, escludendo in assoluto i gestori stabiliti in altri Stati membri: una siffatta restrizione è discriminatoria e, salvo ricorrano le strette ipotesi di cui all’articolo 52 TFUE, non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale; comunque, nel caso esaminato, eccede quanto necessario, poiché esistono misure meno restrittive, come l’ammissione alla pubblicità condizionata all’esistenza di garanzie sostanzialmente equivalenti nello Stato membro di stabilimento.
Norme richiamate
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Legge belga sui giochi d’azzardo del 7 maggio 1999, articolo 4, paragrafi 1 e 2
- Legge belga sui giochi d’azzardo, articolo 15/3, paragrafo 1
Libera prestazione di servizi e pubblicità delle sale da gioco
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel in materia di giochi d’azzardo e pubblicità commerciale transfrontaliera. La Corte è stata chiamata a verificare se l’articolo 56 TFUE consenta a uno Stato membro di riservare ai soli operatori nazionali una deroga al divieto generale di pubblicizzare le sale da gioco.
Fatti e procedimento principale
Le società Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV e Supergame BV, stabilite nei Paesi Bassi, avevano pubblicizzato in Belgio le rispettive sale da gioco situate nei Paesi Bassi, nelle vicinanze della frontiera, mediante comunicazioni su supporti fisici. La Kansspelcommissie ha inflitto loro sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge belga sui giochi d’azzardo, che vieta la pubblicità per le sale da gioco non autorizzate dalla commissione.
Le ricorrenti hanno contestato tali sanzioni dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il regime belga viola la libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.
Normativa nazionale rilevante
La legge belga sui giochi d’azzardo prevede, all’articolo 4:
- un divieto di gestire una sala da gioco senza licenza previamente rilasciata dalla commissione per i giochi d’azzardo;
- un divieto di pubblicizzare una sala da gioco quando si tratti della gestione di una sala non autorizzata.
L’articolo 15/3, paragrafo 1, prevede inoltre che, in caso di violazione dell’articolo 4, la commissione infligga una sanzione amministrativa pecuniaria.
Dal contesto normativo e dal rinvio emergeva che il divieto generale di pubblicità era accompagnato da una deroga di pieno diritto per le sale da gioco situate in Belgio e munite di licenza, mentre nessuna possibilità analoga era prevista per le sale da gioco situate in altri Stati membri.
Questione pregiudiziale
Il giudice belga chiedeva in sostanza se l’articolo 56 TFUE osti a una normativa che:
- consente ai gestori di un numero limitato e controllato di sale da gioco situate nel territorio nazionale di beneficiare di una deroga al divieto generale di pubblicità;
- non prevede, invece, alcuna possibilità per i gestori di sale da gioco stabilite in altri Stati membri di ottenere una deroga equivalente.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 56 TFUE vieta restrizioni alla libera prestazione dei servizi anche quando si applichino indistintamente a prestatori nazionali e stranieri, se sono idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. La libertà di prestazione riguarda sia il prestatore sia il destinatario dei servizi.
In materia di giochi d’azzardo, la Corte ribadisce che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di valutazione, in assenza di armonizzazione, ma che ciascuna restrizione va esaminata separatamente e deve essere idonea e necessaria rispetto agli obiettivi perseguiti.
Nel caso di specie, il divieto belga di pubblicizzare sale da gioco prive di licenza nazionale ha, di fatto, l’effetto di vietare la pubblicità in Belgio di tutte le sale da gioco situate negli altri Stati membri. La Corte qualifica tale effetto come una restrizione alla libera prestazione dei servizi, richiamando la propria giurisprudenza sulla pubblicità dei giochi d’azzardo.
La Corte sottolinea poi che il regime nazionale riserva la possibilità di pubblicità soltanto alle sale situate in Belgio e autorizzate dalla commissione. Poiché l’impossibilità per gli operatori esteri di ottenere una deroga deriva essenzialmente dal fatto di essere stabiliti fuori dal territorio belga, la restrizione è ritenuta discriminatoria.
Una restrizione discriminatoria può essere giustificata solo da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica ai sensi dell’articolo 52 TFUE; non può invece essere giustificata dai motivi imperativi di interesse generale invocati di regola nei settori non discriminatori, come tutela dei consumatori, prevenzione della frode o dell’incitamento a spese eccessive e prevenzione di turbative dell’ordine sociale.
Anche ipotizzando che la tutela dei consumatori sia riconducibile alla sanità pubblica, la Corte osserva che la misura deve essere indispensabile e proporzionata. Nel caso esaminato, la riserva di pubblicità ai soli operatori nazionali eccede quanto necessario, poiché esistono misure meno restrittive, come l’ammissione alla pubblicità per sale da gioco stabilite in un altro Stato membro a condizione che la normativa di tale Stato offra garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle del diritto belga.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 56, primo comma, TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che conceda ai gestori di un numero limitato e controllato di sale da gioco situate nel territorio di tale Stato membro una deroga di pieno diritto al divieto di pubblicità generalmente applicabile, senza prevedere la possibilità per i gestori di sale da gioco situate in un altro Stato membro di ottenere una deroga allo stesso scopo.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, anche nel settore dei giochi d’azzardo, uno Stato membro non può strutturare il regime delle pubblicità in modo da favorire automaticamente gli operatori nazionali e precludere in assoluto l’accesso degli operatori stabiliti in altri Stati membri. La compatibilità con l’articolo 56 TFUE richiede che eventuali differenziazioni siano non discriminatorie e proporzionate, e che siano previste soluzioni equivalenti per gli operatori esteri quando ciò consenta di perseguire gli obiettivi di tutela invocati.
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