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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-270/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2023. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro – Direttiva 2005/36/CE – Diritto di esercitare la professione di insegnante di scuola materna – Professione regolamentata – Diritto di accesso alla professione in base ad un diploma emesso nello Stato membro d’origine – Qualifica professionale ottenuta in un paese terzo. — Causa C-270/21

Giurisprudenza europea62021CJ0270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una domanda pregiudiziale finlandese sul riconoscimento della qualifica di insegnante di scuola materna. Esclude che la professione sia "regolamentata" in Estonia, poiché la normativa lascia al datore di lavoro un potere discrezionale nella verifica delle competenze richieste. Stabilisce inoltre che un diploma ottenuto in Estonia in epoca sovietica, poi assimilato a un titolo estone post-indipendenza, non è un titolo di paese terzo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36. La controversia resta quindi fuori dall’ambito della direttiva e va esaminata alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE.

Riconoscimento delle qualifiche professionali di insegnante di scuola materna: nozione di professione regolamentata e irrilevanza, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36, di un titolo ottenuto in epoca sovietica ma assimilato da uno Stato membro a un titolo nazionale post-indipendenza.

La questione giuridica

Se una professione sia "regolamentata" ai sensi della direttiva 2005/36 quando la normativa nazionale prevede requisiti di idoneità ma lascia al datore di lavoro un potere discrezionale nella loro valutazione; se un certificato rilasciato nello Stato membro d’origine possa valere come attestato di competenza o titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quando l’esperienza rilevante è stata maturata in epoca sovietica; e se un diploma conseguito in una repubblica socialista sovietica e poi assimilato dallo Stato membro a un titolo nazionale debba essere trattato come titolo di paese terzo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, con conseguente necessità di ulteriore esperienza professionale triennale nello Stato membro d’origine.

Principio di diritto

Non è "professione regolamentata" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36 una professione per la quale il diritto nazionale fissa requisiti di qualificazione ma rimette ai datori di lavoro un margine discrezionale nella verifica del loro possesso, perché in tal caso manca un regime che riservi in modo effettivo l’accesso alla professione ai soli soggetti qualificati. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 3, non si applica a un titolo conseguito nel territorio di uno Stato membro quando quello Stato non era indipendente ma era una repubblica socialista sovietica, se tale titolo è stato poi assimilato dallo stesso Stato a un titolo nazionale: in tal caso il titolo va considerato rilasciato da uno Stato membro e non da un paese terzo. Di conseguenza, la direttiva 2005/36 non disciplina la domanda di riconoscimento e spetta alle autorità nazionali verificare la situazione alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 13, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 59, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Articoli 45 e 49 TFUE

Riconoscimento delle qualifiche di insegnante di scuola materna e applicabilità della direttiva 2005/36

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di riconoscimento di qualifiche professionali. La Corte è chiamata a chiarire se la professione di insegnante di scuola materna sia "regolamentata" in Estonia e come debbano essere trattati, ai fini della direttiva 2005/36/CE, un certificato professionale rilasciato in Estonia e un diploma ottenuto in epoca sovietica.

Fatti e procedimento principale

A aveva chiesto in Finlandia il riconoscimento della propria qualifica di insegnante di scuola materna sulla base di più documenti: un diploma del 1980 conseguito nella Repubblica socialista sovietica di Estonia, titoli successivi del 2006 e del 2013, nonché un certificato professionale estone del 2017. La Direzione dell’istruzione finlandese aveva respinto la domanda; il tribunale amministrativo di Helsinki aveva confermato il rigetto; A aveva quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte interpreta in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, sulla nozione di "professione regolamentata";
  • l’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, sull’assimilazione di titoli di formazione rilasciati in paesi terzi;
  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/36/CE, sulle condizioni del riconoscimento;
  • l’articolo 59, paragrafo 1, relativo alla banca dati delle professioni regolamentate;
  • gli articoli 45 e 49 TFUE, richiamati per l’eventuale esame residuo della situazione al di fuori della direttiva.

Prima questione: nozione di professione regolamentata

Il giudice nazionale chiedeva se la professione di insegnante di scuola materna fosse regolamentata in Estonia, pur essendovi requisiti di qualifica fissati da un regolamento ministeriale e pur essendo stata la professione inserita nella banca dati europea delle professioni regolamentate. La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente e ribadisce che una professione è regolamentata solo quando una normativa riserva effettivamente l’accesso e l’esercizio della professione a chi soddisfa determinate condizioni.

Nel caso di specie, la normativa estone attribuiva al datore di lavoro un potere discrezionale nella valutazione del possesso dei requisiti, in particolare delle competenze pedagogiche. Ciò impediva di distinguere con certezza, sul piano giuridico, tra chi possiede e chi non possiede le qualifiche richieste. La Corte sottolinea inoltre che la qualificazione data dallo Stato membro o l’inserimento nella banca dati della Commissione hanno solo valore indicativo e non sono decisive.

Seconda questione: certificato professionale e articolo 13, paragrafo 1

La seconda questione era formulata per l’ipotesi, non accolta, che la professione fosse regolamentata nello Stato membro d’origine. Di conseguenza, la Corte dichiara che non occorre rispondere a tale questione.

Terza questione: titolo conseguito in epoca sovietica e articolo 3, paragrafo 3

Il giudice del rinvio chiedeva se un diploma ottenuto nel 1980 in Estonia, quando essa era una repubblica socialista sovietica, dovesse essere trattato come titolo di formazione rilasciato in un paese terzo, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, che richiede, in aggiunta, tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo.

La Corte esclude questa ricostruzione: l’articolo 3, paragrafo 3, riguarda solo titoli effettivamente rilasciati da un paese terzo e riconosciuti da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2. Qui, invece, il diploma sovietico era stato successivamente assimilato dalla Repubblica di Estonia, con il regolamento governativo n. 120 del 2005, a un diploma estone rilasciato dopo il recupero dell’indipendenza. Pertanto, il titolo va considerato come rilasciato da uno Stato membro, non da un paese terzo.

Effetti della decisione

Poiché la domanda di riconoscimento non rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2005/36, la Corte indica che spetta alle autorità nazionali valutare la posizione di A alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE, secondo la giurisprudenza in materia di libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36 non qualifica come "professione regolamentata" una professione per la quale la normativa nazionale prevede requisiti di idoneità ma lascia ai datori di lavoro la discrezionalità di verificarne il rispetto;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 non si applica quando il titolo di formazione è stato conseguito nel territorio di uno Stato membro in epoca pre-indipendenza, se tale titolo è stato poi assimilato dallo stesso Stato a un titolo nazionale post-indipendenza.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera circolazione dei lavoratoriprofessioni regolamentateistruzione e insegnamentotitoli professionali extra-ue e titoli assimilati

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