Corte di giustizia, Sentenza C-31/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 marzo 2023. — Eurocostruzioni Srl contro Regione Calabria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale. — Causa C-31/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime dei Fondi strutturali fondato sul rimborso delle spese impone una prova documentale rigorosa. Per il saldo del contributo, il beneficiario finale deve in linea di principio produrre fatture quietanzate, salvo impossibilità, nel qual caso sono ammessi solo documenti contabili equivalenti. La realizzazione dell’opera con mezzi propri non esonera da tali requisiti. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se il libretto delle misure e il registro di contabilità abbiano valore probatorio equivalente.
Ammissibilità, ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali, della prova delle spese per una costruzione realizzata con mezzi propri dal beneficiario finale e nozione di "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" ai sensi del regolamento n. 1685/2000
La questione giuridica
Se il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 richieda, per il saldo di un contributo per la costruzione di un immobile realizzato con mezzi propri dal beneficiario finale, la produzione necessariamente di fatture quietanzate; se la disposizione consenta deroghe ulteriori; e se un libretto delle misure e un registro di contabilità possano integrare "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" in alternativa alle fatture.
Principio di diritto
Il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 va interpretato nel senso che, per il pagamento del saldo di un contributo ai fondi strutturali, il beneficiario finale che abbia realizzato con mezzi propri la costruzione di un immobile non può provare le spese con documenti diversi da quelli espressamente previsti dalla disposizione; le fatture quietanzate restano la regola e i "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" sono una deroga di stretta interpretazione. Un libretto delle misure e un registro di contabilità possono rientrare in tale nozione solo se, alla luce del loro contenuto concreto e delle norme nazionali applicabili, sono idonei a dimostrare in modo fedele e preciso l’effettività delle spese sostenute e la loro corrispondenza a pagamenti effettivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
- Articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999
- Articolo 38, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1685/2000
- Punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000
- Regolamento (CE) n. 448/2004
- Regolamento (CE) n. 70/2001
Ammissibilità delle spese e prova documentale nei Fondi strutturali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito di una controversia tra Eurocostruzioni Srl e la Regione Calabria sul pagamento del saldo di un contributo per la costruzione e l’arredamento di un albergo e di impianti sportivi, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2000-2006. La Corte è chiamata a interpretare il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, che disciplina la prova delle spese ammissibili ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama in particolare il regolamento (CE) n. 1260/1999, che fissava le regole generali sui Fondi strutturali, e il regolamento (CE) n. 1685/2000, adottato per stabilire norme comuni di ammissibilità delle spese. Sono centrali:
- l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999, che consente alla Commissione di fissare norme comuni di ammissibilità;
- l’articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento, che subordina i pagamenti intermedi e del saldo a spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti;
- l’articolo 38, paragrafo 1, lettere c) e d), che pone a carico degli Stati membri la responsabilità primaria del controllo finanziario;
- il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, che prevede, in linea generale, fatture quietanzate e, solo se ciò non è possibile, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
Fatti e svolgimento del giudizio nazionale
Eurocostruzioni aveva realizzato l’opera con mezzi propri e aveva prodotto la documentazione prevista dal decreto di concessione, in particolare il libretto delle misure e il registro di contabilità, ottenendo il collaudo positivo. La Regione Calabria ha però negato il saldo del contributo, ritenendo necessarie fatture o documenti equivalenti ai sensi del regolamento europeo richiamato nel bando.
Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda della società; la Corte d’appello di Catanzaro aveva invece riformato la decisione, affermando che anche in caso di realizzazione diretta dell’opera era richiesta idonea documentazione contabile degli effettivi esborsi. Investita del ricorso per cassazione, la Corte suprema di cassazione ha sollevato tre questioni pregiudiziali sulla portata della prova documentale richiesta e sulla possibile equivalenza del libretto delle misure e del registro di contabilità.
Prima questione: obbligo di fatture quietanzate
La Corte respinge innanzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione Calabria. Nel merito, interpreta il testo della disposizione in modo letterale, sistematico e teleologico: l’espressione "in linea generale" si riferisce all’obbligo di provare le spese con fatture quietanzate, mentre la prova mediante documenti contabili equivalenti costituisce la deroga espressamente prevista. Ne consegue che non sono ammissibili ulteriori deroghe non previste dal testo.
La Corte sottolinea inoltre che il sistema dei Fondi strutturali, fondato sul rimborso delle spese, richiede spese realmente sostenute e debitamente giustificate. La circostanza che il beneficiario abbia costruito l’immobile con mezzi propri non lo esonera dai requisiti di prova previsti dal diritto dell’Unione.
Nozione di "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente"
La seconda e la terza questione sono esaminate congiuntamente. Poiché né il regolamento n. 1260/1999 né il regolamento n. 1685/2000 definiscono tale nozione, la Corte ne precisa la portata ricorrendo al significato abituale, al contesto e agli obiettivi della normativa.
La Corte afferma che tali documenti devono essere idonei, al pari delle fatture quietanzate, a provare l’effettività delle spese sostenute e a fornire un quadro fedele e preciso dei pagamenti effettuati dal beneficiario finale. Trattandosi di un’eccezione alla regola generale delle fatture, la nozione deve essere interpretata restrittivamente, in coerenza con la sana gestione finanziaria e con il principio del rimborso delle spese.
Verifica rimessa al giudice nazionale
Con riferimento al caso concreto, la Corte osserva che il sistema nazionale e regionale descritto dal giudice del rinvio prevedeva una preventiva quantificazione dei lavori tramite prezziario e una successiva verifica mediante libretto delle misure e registro di contabilità. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare in concreto:
- se la beneficiaria si trovasse effettivamente nell’impossibilità di produrre fatture quietanzate;
- se i documenti prodotti, per contenuto concreto e alla luce delle norme nazionali pertinenti, provino l’effettività delle spese sostenute e siano quindi equiparabili a documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
Se tali documenti si limitano invece a descrivere lo stato di avanzamento dei lavori sulla base di una quantificazione astratta e non correlata alle spese effettive, non possono essere considerati equivalenti alle fatture.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che:
- il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 non consente al beneficiario finale di provare le spese con documenti diversi da quelli espressamente menzionati;
- un libretto delle misure e un registro di contabilità possono essere qualificati come documenti contabili aventi forza probatoria equivalente solo se, in concreto, dimostrano l’effettività delle spese sostenute e forniscono un quadro fedele e preciso di esse.
La pronuncia conferma dunque un approccio rigoroso alla prova delle spese nei finanziamenti dei Fondi strutturali, escludendo che la realizzazione dell’opera con mezzi propri comporti un regime probatorio attenuato.
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