Corte di giustizia, Sentenza C-268/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023. — Norra Stockholm Bygg AB contro Per Nycander AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Liceità del trattamento – Produzione di un documento contenente dati personali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile – Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) – Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari – Esecuzione delle azioni civili – Requisiti da rispettare – Presa in considerazione dell’interesse delle persone di cui trattasi – Ponderazione dei contrapposti interessi in gioco – Articolo 5 – Minimizzazione dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8 – Diritto alla protezione dei dati personali – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità. — Causa C-268/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’esibizione in un processo civile di un registro del personale con dati personali di terzi costituisce un trattamento soggetto al RGPD. Ha inoltre affermato che il giudice nazionale deve valutare gli interessi dei soggetti interessati e verificare necessità e proporzionalità della produzione documentale. In tale bilanciamento rilevano il diritto alla protezione dei dati, il diritto alla vita privata e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Produzione in un processo civile di un documento contenente dati personali: applicabilità del RGPD e obbligo del giudice di bilanciare gli interessi in gioco prima di ordinare l’esibizione.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del RGPD si applichi anche alle norme processuali nazionali sull’obbligo di produzione di documenti in un procedimento civile; e, in caso affermativo, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione gli interessi dei soggetti cui i dati si riferiscono e con quali criteri debba svolgere tale valutazione.
Principio di diritto
Il RGPD si applica alla produzione in giudizio, come mezzo di prova, di un documento contenente dati personali anche se tali dati erano stati raccolti per una finalità diversa, e il giudice nazionale può ordinare l’esibizione solo dopo aver verificato che la misura trovi base nel diritto nazionale, persegua uno degli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 1, RGPD ed sia necessaria e proporzionata. Nel compiere tale verifica, il giudice deve bilanciare gli interessi dei soggetti interessati, tenendo conto delle circostanze del caso, del tipo di procedimento e del principio di minimizzazione dei dati; ove possibile, deve adottare misure meno invasive, come la pseudonimizzazione o limitazioni d’accesso.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 5 RGPD
- Articolo 6 RGPD
- Articolo 23 RGPD
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8 e 47
- Articolo 16 TFUE
Produzione in giudizio di un registro del personale contenente dati personali
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta domstolen (Corte suprema svedese) in una controversia civile tra Norra Stockholm Bygg AB (Fastec) e Per Nycander AB, con l’intervento di Entral AB. La questione nasce dalla richiesta della controparte di ottenere l’esibizione del registro elettronico del personale impiegato in un cantiere edile, documento contenente dati personali raccolti originariamente per finalità fiscali.
Fatti e procedimento principale
La Fastec aveva realizzato un edificio per la Nycander e quest’ultima contestava, tra l’altro, il numero di ore di lavoro indicate dalla controparte. Nel giudizio per il pagamento del corrispettivo, la Nycander chiese che Entral, che deteneva il registro del personale, fosse obbligata a produrlo integralmente o, in subordine, con oscuramento dei numeri identificativi nazionali. I giudici di merito accolsero la richiesta senza oscuramento, e la Fastec ricorse in cassazione sostenendo che la divulgazione fosse incompatibile con il RGPD.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il RGPD, soprattutto gli articoli 2, 4, 5, 6 e 23;
- i considerando 1, 2, 4, 20, 26, 45 e 50 del regolamento;
- la Carta dei diritti fondamentali, articoli 7, 8 e 47;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio.
Sul piano nazionale sono rilevanti le disposizioni svedesi del capo 38 del rättegångsbalken sull’obbligo di produzione documentale e quelle della skatteförfarandelagen e del relativo regolamento, che impongono la tenuta del registro elettronico del personale per finalità di controllo fiscale.
Prima questione pregiudiziale: applicabilità dell’articolo 6 RGPD
La Corte afferma che la produzione in giudizio di un documento contenente dati personali integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, RGPD. Il regolamento si applica infatti anche alle attività delle autorità giurisdizionali, salvo le eccezioni espressamente previste.
Secondo la Corte, l’esibizione del registro del personale in un procedimento civile costituisce un trattamento effettuato per una finalità diversa da quella originaria di raccolta dei dati, qui connessa ai controlli fiscali. Di conseguenza, il trattamento è lecito solo se:
- ha una base nel diritto dell’Unione o dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3;
- soddisfa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, il requisito di essere una misura necessaria e proporzionata in una società democratica;
- mira a salvaguardare uno degli obiettivi indicati dall’articolo 23, paragrafo 1, RGPD.
La Corte osserva che l’obbligo processuale di esibizione previsto dal diritto svedese può costituire la base giuridica, ma spetta al giudice del rinvio verificare se tale disciplina risponda agli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e/o j), cioè la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, nonché l’esecuzione delle azioni civili, e se sia necessaria e proporzionata rispetto a tali obiettivi.
Seconda questione pregiudiziale: bilanciamento degli interessi e criteri di valutazione
La Corte chiarisce che, quando deve decidere se ordinare la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale non può limitarsi a considerare la rilevanza probatoria del documento e l’interesse della controparte a non divulgarlo. Deve invece prendere in considerazione anche gli interessi delle persone cui i dati si riferiscono, nel quadro dei principi del RGPD e dei diritti fondamentali della Carta.
In particolare, il giudice deve bilanciare:
- il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8 della Carta e dall’articolo 16 TFUE;
- il diritto al rispetto della vita privata, di cui all’articolo 7 della Carta;
- il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo, di cui all’articolo 47 della Carta.
La Corte sottolinea che il diritto alla protezione dei dati non è assoluto e deve essere conciliato con il diritto di difesa e con l’accesso alle prove necessarie. Tuttavia, il giudice deve verificare se l’obiettivo probatorio possa essere raggiunto con mezzi meno invasivi, come l’audizione di testimoni selezionati, e deve applicare il principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.
Misure di attenuazione e pseudonimizzazione
Se la produzione del documento è giustificata, il giudice deve valutare misure supplementari per ridurre l’impatto sulla protezione dei dati, tra cui:
- la pseudonimizzazione dei nomi degli interessati;
- la limitazione dell’accesso al fascicolo;
- l’ordine alle parti di non usare i dati per finalità diverse dalla prova nel processo.
La Corte precisa inoltre la differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione: i dati pseudonimizzati restano dati personali se possono essere ricollegati a una persona fisica mediante informazioni aggiuntive; solo i dati resi sufficientemente anonimi escono dall’ambito di applicazione della disciplina sulla protezione dei dati.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, RGPD si applica alla produzione, in un procedimento civile, di un registro del personale contenente dati personali raccolti principalmente per controlli fiscali;
- gli articoli 5 e 6 RGPD impongono al giudice nazionale di prendere in considerazione gli interessi delle persone interessate e di ponderarli secondo le circostanze del caso, il tipo di procedimento e il principio di proporzionalità, in particolare quello di minimizzazione dei dati.
Principio affermato
La sentenza afferma che l’esibizione giudiziale di documenti con dati personali non è sottratta al RGPD: il giudice civile deve sempre verificare base legale, finalità legittima, necessità e proporzionalità della misura, salvaguardando allo stesso tempo il diritto di difesa e la protezione dei dati dei terzi coinvolti.
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