Regolamento (UE) 2016/74
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio modifica il regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti dell'Iran. In attuazione dell'aggiornamento deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 gennaio 2016, dispone la cancellazione di due entità dall'elenco contenuto nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012. Il provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Cancellazione di due entità dall'elenco delle misure restrittive contro l'Iran contenuto nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità già incluse nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012, relativo alle misure restrittive nei confronti dell'Iran. L'intervento riguarda specificamente Bank Sepah e Bank Sepah International, che vengono cancellate dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. L'effetto è diretto e immediato in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
Cancellazione di entità dall'elenco sanzionatorio contro l'Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran previsto dal regolamento (UE) n. 267/2012. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento intervenuto a livello ONU e adegua l'elenco unionale delle entità sottoposte a misure restrittive.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama l'adozione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012, che disciplina le sanzioni nei confronti dell'Iran. Si evidenzia inoltre che il 17 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due entità dall'elenco previsto dall'UNSCR 2231 (2015), allegato B, punto 6, lettere c) e d); per coerenza, tali entità devono essere rimosse anche dall'allegato VIII del regolamento unionale.
Modifica dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012
L'articolo 1 è la disposizione centrale e prevede la cancellazione, dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, delle entità indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato identifica espressamente:
- Bank Sepah;
- Bank Sepah International.
La misura ha natura meramente modificativa e non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma elimina due soggetti dall'ambito applicativo delle restrizioni previste dal regolamento base.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi con effetto immediato. È altresì ribadito il principio di obbligatorietà in tutti i suoi elementi e di diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Cancellazione dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive
L'articolo 1 dispone che le entità elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione siano cancellate dall'elenco contenuto nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012. L'allegato menziona Bank Sepah e Bank Sepah International.
Motivazione della modifica
Dai considerando emerge che il 17 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due entità dall'elenco di cui all'allegato B, punto 6, lettere c) e d), della risoluzione UNSCR 2231 (2015); il Consiglio dell'Unione europea adegua quindi di conseguenza l'elenco unionale.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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