Regolamento (UE) 2016/69
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/69 della Commissione, del 21 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato riporta, per ciascun prodotto e per determinate origini, il valore espresso in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola. I valori sono fissati per specifiche origini/codici paese terzo elencati nell'allegato e valgono per il giorno di pubblicazione e, in generale, per il calcolo giornaliero previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina prodotti diversi da quelli elencati né incide su altri aspetti doganali o fiscali non richiamati.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/69 della Commissione fissa, per una data applicazione giornaliera, i valori forfettari all'importazione necessari per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'OCM unica dei prodotti agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera basata su dati variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando rilevante chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e, in concreto, i codici NC indicati nell'allegato del regolamento qui analizzato. I valori sono associati a specifiche origini o paesi terzi, identificati tramite la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto operativo dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per ciascun prodotto/origine. Tra i codici menzionati figurano, a titolo esemplificativo, prodotti classificati sotto i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in funzione dell'origine (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, CL, US, CN e ZZ).
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato e stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli ivi elencati. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito tecnico dell'allegato
L'allegato contiene una tabella con i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC (tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90) e per determinate origini indicate dai codici paese terzo.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 gen 2016Regolamento (UE) 2016/68
- Regolamento · 21 gen 2016Regolamento (UE) 2016/75
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/61
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/62
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/84
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/93
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →