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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/68

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente

Normativa europea32016R0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il funzionamento tecnico e operativo di TACHOnet, il sistema europeo di interconnessione dei registri delle carte del conducente. Definisce obblighi di connessione, specifiche dei messaggi, requisiti di sicurezza, livelli minimi di servizio e procedure per la verifica, modifica, emissione, sostituzione e monitoraggio dello stato delle carte. Introduce inoltre regole sulla traslitterazione dei dati, sulla conservazione limitata delle informazioni personali e sull’uso di statistiche anonime. L’obiettivo è garantire l’unicità delle carte, rafforzare i controlli e assicurare uno scambio uniforme di informazioni tra Stati membri.

Stabilisce le procedure comuni, le specifiche tecniche e le regole operative per interconnettere i registri elettronici nazionali delle carte del conducente tramite il sistema TACHOnet.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, in particolare, alle autorità competenti, alle autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che operano nel settore dei tachigrafi nel trasporto stradale. Riguarda il collegamento obbligatorio dei registri elettronici nazionali delle carte del conducente al sistema di messaggistica TACHOnet, le modalità di scambio dati tra Stati membri e l'accesso al sistema per i controlli di validità, stato e unicità delle carte. Il regolamento si applica dal 2 marzo 2018; restano esclusi gli usi non previsti dal sistema di messaggistica e, in particolare, i dati personali non possono essere impiegati per finalità statistiche salvo forma anonima.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014 e definisce il quadro tecnico e procedurale per l’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle carte del conducente tramite TACHOnet. La finalità è assicurare l’unicità delle carte, facilitare i controlli tra Stati membri e standardizzare i flussi informativi relativi al rilascio e allo stato delle carte tachigrafiche.

Ambito e finalità del sistema

Il sistema TACHOnet è concepito come infrastruttura di messaggistica per lo scambio elettronico di informazioni tra Stati membri in materia di carte del conducente e carte dell’officina. Il sistema centrale, gestito dalla Commissione, funge da nodo di instradamento dei messaggi, mentre i sistemi nazionali devono essere collegati in modo obbligatorio e interoperabile.

Definizioni rilevanti

Il regolamento introduce nozioni funzionali per l’operatività del sistema, tra cui:

  • interfaccia sincrona e asincrona per lo scambio dei messaggi;
  • ricerca generale e ricerca mirata;
  • autorità di rilascio della carta (CIA);
  • sistema centrale e sistema nazionale;
  • Stato membro richiedente e Stato membro destinatario;
  • carta tachigrafica, comprensiva della carta del conducente e della carta dell’officina.

Obbligo di connessione e architettura

Gli Stati membri devono collegare i propri registri elettronici nazionali al sistema TACHOnet. Il sistema centrale riceve, valida, elabora e inoltra i messaggi, attende le risposte degli Stati membri destinatari, le consolida e le restituisce al richiedente. I sistemi nazionali devono dotarsi di un’interfaccia idonea a inviare e ricevere messaggi e possono adottare software proprio o acquistato.

Gestione del sistema, portale MOVEHUB e contatti

La Commissione gestisce il sistema centrale e ne assicura funzionamento tecnico e manutenzione. È inoltre previsto un portale web protetto denominato MOVEHUB, che fornisce almeno statistiche sulla disponibilità per Stato membro, notifiche di manutenzione, relazioni aggregate, gestione dei contatti e schemi XSD. La gestione dei contatti resta in capo a ciascuno Stato membro per i propri dati, mentre i contatti degli altri Stati membri sono visibili ma non modificabili.

Funzioni operative del sistema

TACHOnet deve supportare quattro funzioni principali:

  • CIC (Check Issued Cards), per verificare se il richiedente possiede già una carta rilasciata da un altro Stato membro;
  • CCS (Check Card Status), per ottenere informazioni sullo stato di una carta specifica;
  • MCS (Modify Card Status), per notificare la variazione dello stato di una carta;
  • ICDL (Issued Card Driving License), per notificare che una carta del conducente è stata rilasciata sulla base di una patente estera. Sono inoltre ammessi messaggi complementari, come le notifiche di errore.

Stati della carta e loro utilizzo

L’appendice dell’allegato II elenca gli stati della carta, tra cui domanda, approvata, respinta, personalizzata, spedita, consegnata, confiscata, sospesa, ritirata, restituita, persa, rubata, funzionamento difettoso, scaduta, sostituita, rinnovata e in fase di sostituzione. Tali stati devono essere supportati dai sistemi nazionali quando usano le funzioni di TACHOnet, ma non sono da soli idonei a stabilire la validità per la guida. Se occorre verificare tale profilo, la risposta CCS deve contenere il campo espresso "Valida per la guida".

Specifiche tecniche dei messaggi

I messaggi devono essere conformi agli XSD definiti nel sistema centrale e scambiati in UTF-8, con capacità di gestire anche caratteri greci e cirillici. L’allegato III dettaglia i campi minimi obbligatori delle diverse tipologie di messaggio, incluse intestazione comune, identificatore tecnico UUID, identificatore del flusso di lavoro, mittente, destinatario, data e ora di invio, nonché i dati specifici per CIC, CCS, MCS e ICDL.

Traslitterazione e ricerca dei nomi

Per la codifica dei nomi nel registro nazionale deve essere utilizzato l’algoritmo NYSIIS implementato nel sistema centrale. Nelle ricerche CIC le chiavi NYSIIS costituiscono il meccanismo principale di ricerca; gli Stati membri possono comunque aggiungere un algoritmo proprio per risultati supplementari. Le notifiche ICDL, se registrate, devono essere memorizzate anche con le chiavi NYSIIS, che vanno usate nelle ricerche successive.

Sicurezza e protezione dei dati

Lo scambio dei messaggi deve avvenire mediante HTTPS e certificati PKI forniti dalla Commissione. I sistemi nazionali devono implementare certificati almeno con hash SHA-256 e chiavi pubbliche da 2 048 bit. Sul versante privacy, i dati statistici devono essere anonimi e non possono includere informazioni identificative di carta, conducente o patente; i dati personali nei registri non possono essere conservati oltre 6 mesi.

Livelli di servizio, disponibilità e capacità

Gli Stati membri devono mantenere i propri sistemi disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con disponibilità minima del 98%. I sistemi devono rispondere ad almeno il 98% delle richieste mensili, entro 10 secondi, con timeout globale non superiore a 20 secondi, e gestire fino a 6 messaggi al secondo. È inoltre stabilito che non possono inviare al sistema centrale più di 2 richieste al secondo. Il sistema centrale deve anch’esso garantire il 98% di disponibilità e notificare errori tramite messaggi di risposta o specifici messaggi di errore.

Manutenzione e statistiche

Gli Stati membri devono comunicare tramite l’applicazione web, almeno una settimana prima se tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione di routine. Il sistema centrale conserva per massimo sei mesi i dati non statistici e non di accesso; i dati statistici possono essere conservati a tempo indeterminato. Le statistiche riportano almeno Stato membro richiedente, Stato membro destinatario, tipo di messaggio, codice della risposta, data e ora e tempo di risposta.

Procedure operative per il rilascio delle carte

Quando un richiedente è titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato membro di domanda deve effettuare una ricerca generale CIC. Gli Stati membri che rilasciano una carta a un titolare di patente estera devono notificare immediatamente allo Stato membro di rilascio tramite ICDL. Se uno Stato membro registra le notifiche ICDL, deve usarle nelle verifiche successive; in taluni casi è tenuto a fare CIC generali almeno nel 30% delle domande, o nel 100% delle domande se non memorizza tali notifiche da almeno cinque anni, salvo le eccezioni indicate.

Carte ritirate, sospese, rubate, sostituite o rinnovate

Se una carta viene ritirata, sospesa o denunciata come rubata in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, l’autorità competente deve verificare lo stato effettivo con una richiesta CCS e notificare il cambiamento tramite MCS. In caso di sostituzione di una carta in uno Stato diverso da quello di rilascio, occorre prima verificare lo stato con CCS e poi inviare MCS allo Stato membro di rilascio. I rinnovi o le sostituzioni di carte rilasciate a titolari di patente estera devono essere notificati immediatamente tramite ICDL.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 marzo 2018. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e connessione obbligatoria a TACHOnet

Il regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet (articoli 1 e 3). Gli Stati membri devono connettere i registri di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014.

Definizioni operative

Sono introdotte definizioni specifiche per interfaccia sincrona e asincrona, ricerca generale e mirata, autorità di rilascio della carta (CIA), sistema centrale, sistema nazionale, Stato membro richiedente e destinatario, nonché per carta tachigrafica (articolo 2).

Specifiche tecniche e architettura del sistema

Il sistema TACHOnet deve rispettare le specifiche tecniche degli allegati I-VIII (articolo 4). Il sistema centrale instrada tutti i messaggi, riceve, valida, elabora e consolida le risposte, mentre i sistemi nazionali devono integrare un’interfaccia verso il sistema centrale e garantirne l’interoperabilità.

Funzioni di scambio dati

Il sistema deve gestire le funzioni CIC (verifica carte rilasciate), CCS (verifica stato carta), MCS (modifica stato carta) e ICDL (notifica di rilascio della carta sulla base della patente estera), oltre a eventuali messaggi aggiuntivi, come le notifiche di errore (allegato II).

Regole sui dati e sugli stati della carta

Quando i sistemi nazionali usano le funzioni previste, devono accettare gli stati della carta elencati nell’appendice dell’allegato II; se uno Stato membro usa una terminologia diversa nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale deve tradurla in un’espressione corrispondente. Gli stati della carta non servono per determinare la validità per la guida, che deve invece risultare espressamente nelle risposte CCS.

Requisiti dei messaggi XML e identificativi

I messaggi devono essere scambiati in UTF-8, con supporto per caratteri greci e cirillici, e conformarsi agli XSD definiti nel sistema centrale (allegato III). Sono previsti campi obbligatori come identificatore tecnico UUID, identificatore del flusso di lavoro, data/ora di invio, mittente e destinatario; alcuni dati sono facoltativi o destinati solo a test.

Traslitterazione e algoritmo NYSIIS

Per codificare i nomi dei conducenti nei registri nazionali deve essere usato l’algoritmo NYSIIS implementato nel sistema centrale; nelle ricerche CIC le chiavi NYSIIS sono il meccanismo principale. Gli Stati membri possono usare anche un algoritmo proprio per risultati aggiuntivi (allegato IV).

Sicurezza, cifratura e certificati

Lo scambio tra sistema centrale e sistemi nazionali deve avvenire via HTTPS; i sistemi nazionali devono usare certificati PKI forniti dalla Commissione e certificati con hash almeno SHA-256 e chiave pubblica di 2 048 bit (allegato V).

Livelli minimi di servizio e capacità operativa

I sistemi nazionali devono essere disponibili 24/7, accettare monitoraggio via HEARTBEAT, garantire una disponibilità del 98%, rispondere ad almeno il 98% delle richieste mensili, rispondere entro 10 secondi e non superare un timeout globale di 20 secondi; devono inoltre assorbire 6 messaggi al secondo e non inviare più di 2 richieste al secondo al sistema centrale (allegato VI).

Conservazione, statistiche e anonimizzazione

I dati usati a fini statistici devono essere anonimi; non possono essere utilizzati dati identificativi di carta, conducente o patente. I dati personali nei registri non possono essere conservati oltre 6 mesi, mentre le informazioni statistiche possono essere conservate senza limite temporale (allegato VII).

Procedure operative per rilascio, ritiro, sostituzione e rinnovo

L’allegato VIII disciplina quando usare CIC, CCS, MCS e ICDL: ad esempio, in caso di domanda di carta da parte di titolare di patente rilasciata in un altro Stato membro, in caso di carte ritirate/sospese/rubate e in caso di sostituzione o rinnovo di carte in Stati diversi da quello di rilascio. Sono previsti obblighi di notifica immediata e soglie minime di utilizzo della ricerca generale CIC (30% o 100% in taluni casi).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 2 marzo 2018 (articolo 6).

Come è indicizzato

Materietrasportitachigraficooperazione amministrativasicurezza informaticaprotezione dei dati

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