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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/76

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/76 della Commissione, del 22 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da applicare a determinati ortofrutticoli, in funzione del codice NC e dell'origine del prodotto. Tali valori servono per la determinazione del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina dell'Unione sugli ortofrutticoli freschi. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC e alle origini di paesi terzi ivi indicati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM dei prodotti agricoli. È applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/76 della Commissione definisce i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli freschi, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà attuazione alla disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l'OCM unica dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici della nomenclatura combinata e da codici di origine di paesi terzi. I valori sono espressi in EUR per 100 kg e sono differenziati in base al prodotto e al paese di provenienza, includendo anche il codice "ZZ" per le "altre origini". L'allegato elenca, tra gli altri, prodotti classificati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Contenuto sostanziale della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con i valori per ciascuna combinazione di codice NC e origine, ad esempio per il codice 0702 00 00 sono previsti valori diversi per IL, MA, TN, TR e ZZ; analogamente, per altri codici sono fissati valori specifici per paesi come EG, CL, US e CN. Tali valori costituiscono il parametro tecnico per la determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali e agricoli.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, come precisato dall'articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando rileva inoltre che la fissazione avviene con frequenza giornaliera feriale, in funzione di dati aggiornati, per assicurare l'allineamento del prezzo di entrata alle condizioni di mercato.

Rilevanza operativa per gli operatori

Per gli importatori e per gli operatori doganali, il regolamento rileva in quanto determina il valore di riferimento da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata per le spedizioni rientranti nei codici indicati. La corretta individuazione del codice NC, del paese di origine e del valore forfettario applicabile è essenziale ai fini della corretta liquidazione dei dazi e degli altri oneri eventualmente connessi all'importazione.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del valore forfettario

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è uno strumento tecnico usato per determinare il prezzo di entrata degli ortofrutticoli importati.

Fissazione dei valori per codici NC e paesi terzi

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paese d'origine e per il codice "ZZ" corrispondente a "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento giornaliero dei valori

Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi all'importazione

Testo integrale

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