Regolamento (UE) 2016/61
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/61 della Commissione, del 20 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/61 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata previsto dalla normativa unionale. I valori sono stabiliti per specifici codici NC e per determinate origini, con l'indicazione di un valore anche per la categoria "altre origini" (codice ZZ). Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola. Opera nel territorio di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/61 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codici NC. I valori sono stabiliti per determinate origini dei paesi terzi, indicate mediante codici paese, e comprendono anche la voce "ZZ", corrispondente ad "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30 / 0805 20 50 / 0805 20 70 / 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati valori differenziati per origini specifiche, tra cui IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US e CN, oltre alla categoria ZZ.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta applicazione immediata ai fini doganali e del calcolo del prezzo di entrata per le importazioni interessate.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Determinazione dei valori forfettari nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, limoni/lime, uva da tavola, mele, arance e mele cotogne, con valori differenziati per origine e con il codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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