Regolamento (UE) 2016/75
Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli massimi di residui di fosetil previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, prorogando per alcuni prodotti, soprattutto della frutta a guscio, LMR provvisori che altrimenti sarebbero scaduti il 31 dicembre 2015. La Commissione motiva la modifica con l'esigenza di evitare distorsioni del mercato e con l'assenza, sulla base dei dati scientifici richiamati, di un rischio per i consumatori. L'atto modifica l'allegato III del regolamento quadro e si applica dal 1o gennaio 2016.
Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di fosetil in determinati prodotti alimentari e mangimi, in particolare per alcuni prodotti del gruppo della frutta a guscio.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di fosetil, intesi come somma di fosetil, acido fosfonico e loro sali espressi in fosetil, nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con intervento specifico sull'allegato III, parte A. La modifica riguarda in particolare numerosi prodotti vegetali e, tra questi, alcuni prodotti del gruppo della frutta a guscio per i quali vengono prorogati gli LMR provvisori; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2016. Restano fermi i rinvii al limite di determinazione per i prodotti per i quali l'allegato prevede il valore 2 mg/kg e la clausola di applicazione sino al 1o marzo 2019 per taluni frutti a guscio, salvo ulteriore modifica normativa.
Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione: livelli massimi di residui di fosetil
Il regolamento interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) del fosetil in numerosi prodotti alimentari e mangimi. La finalità dichiarata è evitare distorsioni significative del mercato, in particolare per alcuni prodotti della frutta a guscio, mantenendo nel contempo un livello di tutela dei consumatori ritenuto adeguato sulla base dei dati scientifici e della dichiarazione EFSA richiamata nei considerando.
Contesto e ragioni dell'intervento
La Commissione ricorda che i LMR del fosetil erano già fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 e che il regolamento (UE) n. 991/2014 aveva introdotto LMR provvisori per evitare perturbazioni del mercato negli scambi di alcuni prodotti. Tali LMR provvisori erano stati concepiti come transitori e, per alcuni prodotti, limitati fino al 31 dicembre 2015, con il ritorno al precedente LMR di 2 mg/kg. Tuttavia, le informazioni ricevute dagli operatori e i dati di monitoraggio hanno mostrato che, per taluni prodotti del gruppo della frutta a guscio, il periodo non era stato sufficiente e che persistevano residui di fosfonati oltre 2 mg/kg.
Presupposti scientifici e giuridici
La Commissione richiama le informazioni dei partner commerciali e la disponibilità di dati relativi a sperimentazioni controllate sui residui, finalizzati alla presentazione di una domanda di LMR ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. In base alla dichiarazione EFSA e tenendo conto dei fattori pertinenti, la modifica è considerata conforme all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento quadro. Il regolamento è adottato anche sulla base del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Modifica dell'allegato III e contenuto degli LMR
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. L'allegato sostituisce la colonna relativa al fosetil e riporta i valori di LMR per ampie categorie di prodotti, distinguendo tra prodotti vegetali e di origine animale. Tra i prodotti interessati figurano agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi, funghi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale.
In molte voci il valore indicato è 2 mg/kg, spesso con la notazione (*1), che segnala il limite inferiore di determinazione analitica. Per altri prodotti sono previsti valori specifici più elevati, come 75, 100, 130, 150, 400 e 1 500 mg/kg, a seconda della categoria. Per alcuni prodotti della frutta a guscio, quali mandorle dolci, anacardi, nocciole, noci del Queensland, pistacchi e noci comuni, l'allegato prevede un regime speciale con LMR provvisori applicabili fino al 1o marzo 2019; dopo tale data, in mancanza di ulteriore modifica normativa, l'LMR diventa 2 mg/kg.
Nota speciale sul barbaforte/rafano/cren
L'allegato contiene una precisazione particolare per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana): l'LMR applicabile nel gruppo delle spezie coincide con quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2016. Ciò è giustificato, nei considerando, dall'esigenza di certezza del diritto e dal fatto che il regime sostituisce la precedente scadenza del 31 dicembre 2015 per alcuni LMR provvisori. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. La modifica riguarda la colonna relativa al fosetil nella parte A dell'allegato III, con nuovi o confermati LMR per numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale.
Proroga di alcuni LMR provvisori per la frutta a guscio
Il regolamento proroga l'applicabilità di determinati LMR provvisori fissati dal regolamento (UE) n. 991/2014 per alcuni prodotti del gruppo della frutta a guscio. Per tali prodotti, gli LMR restano al livello previsto dal regolamento (UE) n. 991/2014 fino al 1o marzo 2019; dopo tale data gli LMR saranno di 2 mg/kg, salvo modifica da un successivo regolamento.
Basi scientifiche e assenza di rischio per i consumatori
La Commissione richiama la dichiarazione dell'EFSA e i dati di monitoraggio, dai quali risulta che gli LMR provvisori proposti tutelano sufficientemente i consumatori e che gli attuali dati scientifici non individuano un rischio per i consumatori. Su tale base, la modifica è ritenuta conforme all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito degli LMR fissati nell'allegato
L'allegato riporta numerosi LMR per categorie di prodotti vegetali e animali, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, frutta a bacca, ortaggi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e vari prodotti di origine animale. In diversi casi il valore è 2 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica; in altri casi sono previsti valori più elevati, ad esempio 75, 100, 130, 150, 400 o 1 500 mg/kg a seconda del prodotto.
Regola specifica per il barbaforte/rafano/cren
Per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) è prevista una nota secondo cui il livello massimo di residui applicabile nel gruppo delle spezie coincide con quello fissato per lo stesso prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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