Regolamento (UE) 2016/72
Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2016 il quadro annuale delle possibilità di pesca dell’Unione, traducendo in TAC, contingenti, sforzi massimi e divieti le indicazioni scientifiche e gli impegni internazionali assunti dall’UE. Integra l’obbligo di sbarco della PCP, disciplina specie particolarmente sensibili come spigola, squali e razze, e contiene regole specifiche per la pesca ricreativa e per talune attività sperimentali pienamente documentate. Inoltre recepisce misure adottate in numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca e reca un intervento modificativo puntuale sul regolamento (UE) 2015/104 per alcune razze nella divisione CIEM VIId.
Stabilisce per il 2016 le possibilità di pesca, i TAC, le limitazioni di sforzo e le autorizzazioni per specifici stock ittici nelle acque dell’Unione e per i pescherecci dell’Unione in determinate acque non UE, modificando inoltre il regolamento (UE) 2015/104.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione; in alcuni casi si applica anche alla pesca ricreativa ove espressamente previsto. Copre le acque dell’Unione, determinate acque di paesi terzi e di organizzazioni regionali di gestione della pesca (tra cui ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e NAFO), nonché specifiche zone CIEM, COPACE, Skagerrak, Kattegat e altre aree geografiche definite negli allegati. La vigenza generale decorre dal 1° gennaio 2016; alcune misure si applicano dal 1° febbraio 2016, altre da date specifiche per singole zone o regimi (in particolare CCAMLR).
Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio
Il regolamento costituisce il tradizionale atto annuale di fissazione delle possibilità di pesca dell’Unione per il 2016, adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e in attuazione della politica comune della pesca. Il testo combina obiettivi di conservazione, recepimento dell’obbligo di sbarco, rispetto dei pareri scientifici e attuazione di misure internazionali adottate dalle ORGP competenti.
Ambito di applicazione e struttura del provvedimento
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e, per talune attività, in acque non UE, nonché alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione; la pesca ricreativa è inclusa solo quando il testo lo prevede espressamente. La disciplina è organizzata per titoli: disposizioni generali, possibilità di pesca per le navi UE, possibilità di pesca per le navi di paesi terzi, disposizioni per il 2015 mediante modifica del regolamento (UE) 2015/104 e disposizioni finali.
TAC, contingenti e ripartizione interna
L’architrave del regolamento è la fissazione dei TAC e la loro distribuzione negli allegati I e relativi suballegati, con numerosi limiti per specie, zona e Stato membro. Per taluni stock, il Consiglio lascia agli Stati membri la fissazione del TAC, ma solo entro i vincoli della PCP, con obbligo di trasmissione alla Commissione entro il 15 marzo 2016 dei dati scientifici e della giustificazione. Il sistema interagisce con la stabilità relativa, con gli scambi di contingenti, con le detrazioni del regime di controllo e con la flessibilità interannuale prevista dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Obbligo di sbarco e gestione dei rigetti
Il regolamento è costruito tenendo conto dell’obbligo di sbarco introdotto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. I considerando spiegano che, per gli stock soggetti a sbarco obbligatorio dal 1° gennaio 2016, i TAC devono compensare i precedenti rigetti; a tal fine il testo adotta una metodologia di adeguamento basata su pareri scientifici e sui dati dell’ICES/CIEM. In parallelo, l’articolo 7 lega la possibilità di catturare specie non soggette a sbarco all’esistenza di contingenti non esauriti, e richiama la disciplina delle specie non bersaglio mantenute entro limiti biologici di sicurezza.
Limitazioni di sforzo di pesca
Un blocco autonomo del regolamento riguarda lo sforzo di pesca: l’articolo 8 rinvia agli allegati IIA, IIB e IIC per il merluzzo bianco, la passera di mare, la sogliola, il nasello e lo scampo, mentre l’articolo 9 fissa per le attività di pesca in acque profonde un limite pari al 65 % dello sforzo medio annuo 2003 per le navi con permesso di pesca in acque profonde. Gli allegati IIA e IIC disciplinano nel dettaglio il regime dei giorni in mare, la gestione per periodi, la possibilità di conversione in chilowatt-giorni, i trasferimenti tra navi, gli incrementi per cessazione definitiva delle attività e i giorni aggiuntivi per programmi scientifici rafforzati.
Misure di protezione di specie sensibili
La spigola riceve un trattamento particolarmente rigoroso all’articolo 10: divieti stagionali e geografici, limiti mensili per tipo di attrezzo, restrizioni per la pesca ricreativa e obblighi di comunicazione mensile delle catture. L’articolo 12 introduce una chiusura temporanea del Porcupine Bank e un divieto stagionale per il cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona IV. L’articolo 13 contiene un lungo elenco di specie vietate o strettamente protette, in particolare numerosi squali, razze, mobulidi e pesci sega, imponendo per le catture accidentali il rilascio immediato e senza danni; regole speculari sono poi previste per le navi di paesi terzi nell’articolo 46.
Pesca pienamente documentata
Gli articoli 15-19 introducono una cornice di sperimentazione per la pesca pienamente documentata, pensata per verificare sistemi che consentano di sbarcare tutte le catture e imputarle al contingente, riducendo o eliminando i rigetti. Lo Stato membro può assegnare quantitativi supplementari entro limiti percentuali, ma solo se garantisce documentazione completa delle bordate, osservatori, CCTV o strumenti equivalenti, registrazione di tutte le catture anche sotto-taglia, cessazione delle attività a esaurimento del quantitativo e, se del caso, trasferimenti tra navi non partecipanti e partecipanti purché i rigetti non aumentino. In caso di violazione delle condizioni, l’assegnazione è revocata immediatamente e la nave è esclusa dalle prove per il resto del 2016.
Rapporti con le organizzazioni regionali di gestione della pesca
Gran parte del regolamento recepisce misure ORGP. Per ICCAT sono fissati TAC, capacità e autorizzazioni per il tonno rosso, il pesce spada, l’alalunga, il tonno obeso e altri grandi migratori, oltre a divieti per vari squali. Per CCAMLR il testo vieta la pesca diretta di numerose specie, disciplina la pesca sperimentale di Dissostichus spp., regola il krill antartico 2016/2017 e prevede una serie di limiti specifici per sottodivisione e SSRU. Per IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO e WCPFC il regolamento recepisce limiti di capacità, chiusure stagionali, vincoli sui FAD, obblighi di sbarco, divieti per squali e specie protette e, nel caso del Mare di Bering, un divieto assoluto di pesca del merluzzo dell’Alaska nelle acque d’altura.
Pesca di paesi terzi nelle acque dell’Unione
Il titolo III disciplina le possibilità di pesca per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Le navi norvegesi e delle Færøer possono pescare entro i TAC dell’allegato I e le autorizzazioni massime sono fissate negli allegati III e VIII. Le condizioni di sbarco, catture accessorie e divieti si applicano anche a tali navi, con un elenco molto esteso di specie vietate nell’articolo 46, sostanzialmente speculare a quello applicabile ai pescherecci dell’Unione.
Modifica del regolamento (UE) 2015/104 e decorrenza
L’articolo 47 sostituisce i TAC per le razze nella divisione CIEM VIId previsti dal regolamento (UE) 2015/104, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2015. L’articolo 49 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2016, salvo l’articolo 8 che si applica dal 1° febbraio 2016 e alcune misure CCAMLR che seguono le date specifiche indicate negli allegati. Il regolamento è dichiaratamente obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock, includendo TAC 2016 e, nei casi previsti, 2017, limiti di sforzo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 e specifiche finestre temporali per CCAMLR e IATTC. Gli articoli 2-4 definiscono i soggetti interessati, i concetti chiave (TAC, contingente, valutazione analitica, pesca ricreativa, acque internazionali) e le principali zone di pesca e convenzioni internazionali rilevanti.
TAC e ripartizione tra Stati membri
L’articolo 5 stabilisce che TAC, ripartizioni e condizioni correlate sono fissati nell’allegato I; i pescherecci UE possono operare anche in determinate acque di paesi terzi nei limiti previsti. L’articolo 6 prevede che, per alcuni stock, il TAC sia stabilito direttamente dallo Stato membro interessato entro il 15 marzo 2016 e nel rispetto della PCP, con obbligo di comunicazione alla Commissione dei dati di base e della motivazione. L’articolo 11 regola i rapporti tra ripartizioni, scambi, detrazioni, flessibilità interannuale e disciplina del regolamento (CE) n. 847/96.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e deroga ai contingenti
L’articolo 7 collega le catture non soggette all’obbligo di sbarco all’esistenza di un contingente non esaurito o di un contingente UE non ripartito; rinvia inoltre agli stock non bersaglio entro limiti biologici di sicurezza ai fini della deroga dall’imputazione ai contingenti. Il regolamento recepisce la logica dell’obbligo di sbarco introdotto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, includendo nei TAC gli effetti del passaggio da sbarchi a catture e le compensazioni per i rigetti pregressi.
Limitazioni dello sforzo di pesca
L’articolo 8 rinvia agli allegati IIA, IIB e IIC per i limiti di sforzo relativi a merluzzo bianco, passera di mare, sogliola, nasello e scampo in specifiche aree e periodi. L’articolo 9 disciplina l’ippoglosso nero nelle acque profonde e impone per il 2016 che lo sforzo delle navi con permesso di pesca in acque profonde non superi il 65 % dello sforzo medio annuo 2003, misurato in chilowatt-giorni, in talune condizioni. Gli allegati IIA e IIB prevedono sistemi di gestione per giorni in mare, autorizzazioni, trasferimenti e condizioni speciali, inclusi sistemi a chilowatt-giorni e incrementi per cessazioni definitive o osservazione scientifica rafforzata.
Misure specie-specifiche: spigola, cicerello, squali e razze
L’articolo 10 impone un divieto molto articolato sulla spigola in varie divisioni CIEM, con stop totale in alcuni periodi e limiti mensili o giornalieri in altri, oltre a specifiche regole per la pesca ricreativa (cattura e rilascio o un esemplare al giorno nei periodi consentiti). L’articolo 12 vieta la pesca nel Porcupine Bank per un periodo specifico e limita la pesca commerciale del cicerello in talune divisioni CIEM; l’articolo 13 introduce un ampio elenco di divieti per squali, razze, mobule, pesci sega e altre specie sensibili, imponendo il rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente. Disposizioni analoghe e più estese sono previste anche per le navi di paesi terzi all’articolo 46.
Pesca pienamente documentata e quantitativi supplementari
Gli articoli 15-19 autorizzano, per alcuni stock, l’assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Sono previste condizioni stringenti: documentazione completa delle bordate, uso di osservatori/CCTV o sistemi analoghi, imputazione di tutte le catture (anche sotto-taglia) al quantitativo individuale, cessazione dell’attività a esaurimento del quantitativo, possibilità di trasferimenti limitati tra navi e revoca immediata in caso di inosservanza. La Commissione può sottoporre la valutazione dei rigetti a esame scientifico.
Autorizzazioni per acque di paesi terzi e scambi di contingenti
L’articolo 20 fissa il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci UE nelle acque di paesi terzi e subordina gli scambi di contingenti al necessario trasferimento di autorizzazioni. L’articolo 21 disciplina i trasferimenti e gli scambi di contingenti nel contesto delle ORGP, con notifica allo Stato membro, approvazione della Commissione e riconoscimento degli effetti sull’allocazione interna senza alterare il principio di stabilità relativa.
Misure per le principali ORGP e specie migratorie
La sezione ICCAT contiene limiti di capacità e di autorizzazioni per il tonno rosso, regole sulla pesca ricreativa e divieti per specifiche specie di squali (articoli 22-24). La sezione CCAMLR (articoli 25-27) vieta la pesca diretta di talune specie, disciplina la pesca sperimentale di Dissostichus spp. e la pesca del krill antartico 2016/2017 con notifica preventiva entro il 1° maggio 2016. La sezione IOTC (articoli 28-30) fissa massimali di capacità per tonno tropicale, pesce spada e tonno bianco, limita i FAD a 550 dispositivi attivi e vieta il mantenimento a bordo di taluni squali. Le sezioni SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e Mare di Bering introducono rispettivamente limiti di capacità e di sforzo, periodi di chiusura, obblighi di sbarco totale, divieti su squali e mobulidi e il divieto di pesca del merluzzo dell’Alaska nelle acque d’altura del Mare di Bering.
Trasmissione dei dati, controllo e procedure comitologiche
L’articolo 14 impone l’uso dei codici stock dell’allegato I per la notifica delle catture ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 17 richiama la direttiva 95/46/CE per il trattamento dei dati personali raccolti nelle prove di pesca documentata. L’articolo 48 rinvia al comitato per la pesca e l’acquacoltura e al regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione, ad esempio per l’assegnazione di giorni aggiuntivi o il formato dei file elettronici.
Modifica del regolamento (UE) 2015/104 e decorrenza
L’articolo 47 modifica i TAC per le razze nella divisione CIEM VIId stabiliti dal regolamento (UE) 2015/104, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2015. L’articolo 49 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° gennaio 2016, con eccezione dell’articolo 8 dal 1° febbraio 2016 e con date specifiche per le misure CCAMLR; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 gen 2016Regolamento (UE) 2016/74
- Regolamento · 22 gen 2016Regolamento (UE) 2016/76
- Regolamento · 21 gen 2016Regolamento (UE) 2016/68
- Regolamento · 21 gen 2016Regolamento (UE) 2016/69
- Regolamento · 21 gen 2016Regolamento (UE) 2016/75
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/61
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →