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Sentenza

Sentenza n. 1343/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, relativa al pagamento di una somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 81/2024. Nelle more della decisione, il Ministero ha corrisposto la somma dovuta in forza della sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la conseguente declaratoria, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero il rimborso delle spese, considerando che il pagamento era avvenuto in pendenza del giudizio. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, mentre la restante metà è stata liquidata in € 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; una volta intervenuto il pagamento integrale nelle more del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo derivante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento eseguito dall'amministrazione soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese in favore del ricorrente, che può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere compensate in parte e poste per la restante parte a carico dell'amministrazione, tenendo conto delle circostanze concrete, inclusa la mancata costituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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