Cassazione Penale, Ordinanza n. 01176/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo inconferente rispetto all'oggetto della sentenza impugnata e il secondo motivo nuovo, perché non proposto nel giudizio di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Trapani per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto, con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo anche dai reati di tentata rapina e porto ingiustificato di armi, sostenendo di non averli commessi; con il secondo motivo ha invocato la violazione dell'art. 649 c.p.p., prospettando che fosse già stato condannato per il medesimo fatto di detenzione di stupefacenti commesso a Paceco il 21/03/2019, come da successiva sentenza allegata nella memoria difensiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo del tutto inconferente rispetto alla sentenza impugnata, riferita solo al reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, e ha rilevato che il secondo motivo non era stato devoluto in appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto della sentenza impugnata, cioè la detenzione di sostanze stupefacenti contestata e confermata in appello.
art. 649 c.p.p.
invocato dalla difesa in relazione al divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, ma il motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché non devoluto in appello.
art. 606 c.p.p.
non espressamente citato nel testo, ma il ricorso è trattato nei termini della sua inammissibilità per motivi inconferenti o nuovi; non viene comunque fatta una specifica applicazione testuale della norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure del tutto inconferenti rispetto al contenuto della sentenza impugnata, cioè riferite a fatti o reati estranei al decisum.
- Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi al mancato devolutum.
- Il divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p. richiede una previa deduzione rituale nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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