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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31589/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto a misura cautelare per detenzione di circa 31,5 kg di cocaina, occultata nel rimorchio da lui condotto, contestata ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309/1990. Il Giudice per le indagini preliminari aveva concesso gli arresti domiciliari in Romania; il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva ripristinato gli arresti domiciliari in Fiuggi e, in mancanza di disponibilità del domicilio, la traduzione in carcere. Il ricorso per cassazione censurava tale ordinanza con quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al d.lgs. n. 36/2016, sostenendo che il riconoscimento reciproco delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare dovesse comprendere anche gli arresti domiciliari e che l'esclusione fondata sulla loro equiparazione alla custodia in carcere violasse il diritto unionale e i principi costituzionali; in subordine si prospettava questione di legittimità costituzionale o rinvio alle Sezioni Unite; 2) vizio di motivazione sul rilievo che il mandato di arresto europeo sarebbe l'unico strumento cooperativo utilizzabile per la circolazione transfrontaliera dei domiciliari, mentre il ricorrente sosteneva la distinta funzione del mutuo riconoscimento delle misure alternative; 3) violazione degli artt. 274, 275 e 284 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenendo apodittica l'inidoneità del domicilio in Romania; 4) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, perché l'ordinanza avrebbe applicato il regime più gravoso solo per la residenza estera dell'indagato, senza adeguata considerazione della concreta idoneità dei domiciliari già concessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, nelle more, era divenuta definitiva la condanna del ricorrente per il medesimo reato per cui la misura cautelare era stata applicata. Secondo la Corte, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva fa venir meno la funzione del vincolo custodiale e rende inammissibile l'impugnazione cautelare, poiché la definitività del titolo esecutivo apre una fase incompatibile con la verifica richiesta in sede cautelare. In ragione della anteriorità del ricorso rispetto al giudicato, la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per la provvisoria incolpazione di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come circostanza aggravante del reato in materia di stupefacenti contestato in fatto.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del riconoscimento reciproco alle misure cautelari domiciliari; la Corte non esamina il merito della questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Norma interpretata dal giudice di merito nel senso di limitare l'ambito alle misure cautelari non detentive; censura proposta dal ricorrente.

  • art. 4 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Norma richiamata nel ricorso per sostenere l'estensione del mutuo riconoscimento alle misure domiciliari; oggetto di doglianza difensiva.

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l'eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Indicata nel ricorso quale disciplina del mandato di arresto europeo, ritenuta dal giudice di merito paradigma cooperativo distinto e non sovrapponibile al mutuo riconoscimento delle misure alternative.

  • art. 15 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di trasgressione o revoca della misura, lo Stato di emissione riacquista la piena giurisdizione coercitiva e può procedere con mandato di arresto europeo di ritorno.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato per censurare la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato sia per la disciplina degli arresti domiciliari sia per contestare la valutazione della loro idoneità concreta.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione alla denunciata disparità di trattamento tra residenti in Italia e all'estero.

  • art. 11 Cost.

    Invocato a sostegno della necessità di interpretazione conforme alla fonte sovranazionale.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per denunciare la possibile incompatibilità della disciplina interna con il diritto unionale.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla proporzionalità della restrizione della libertà personale.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Richiamato nel motivo sulla necessità di individualizzazione e minima afflittività della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità; la Corte esclude la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per l'anteriorità del ricorso rispetto al giudicato.

Massime di principio

  • L'impugnazione cautelare diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga il giudicato di condanna a pena detentiva per il medesimo fatto, poiché viene meno la funzione della misura cautelare e la verifica richiesta sul vincolo custodiale.
  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari personali, la sopravvenuta definitività della condanna è ostativa alla prosecuzione del controllo cautelare anche se il ricorso era stato proposto prima del giudicato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente e il gravame era stato proposto anteriormente al giudicato, non opera automaticamente la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure relative alla compatibilità tra discipline interne e strumenti di cooperazione giudiziaria europea non vengono esaminate nel merito se, nelle more, sopraggiunge una causa che elimina l'interesse all'impugnazione.
  • La definitività della condanna rende incompatibile la funzione cautelare con una verifica di legittimità sulla misura personale, poiché la fase esecutiva del titolo prevale sulla persistente utilità della decisione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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