Cassazione Civile, Ordinanza n. 04246/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società resistente per ottenere il pagamento di canoni di locazione/affitto di ramo d'azienda; i giudici di merito hanno accolto la domanda e la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dai socie e dalla società debitrice, ritenendo non dimostrato il preteso pagamento eseguito nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi e non valorizzando, secondo i ricorrenti, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione. In cassazione i ricorrenti deducono un unico motivo di errore in iudicando, denunciando violazione degli artt. 166 c.p.c., 342 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: sostengono che la Corte d'appello, se avesse considerato le ordinanze del giudice dell'esecuzione e il dedotto giudicato formatosi sul pagamento effettuato dalla società in favore del creditore procedente, avrebbe dovuto ritenere azzerata la pretesa creditoria posta a fondamento dell'inadempimento. La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva, in primo luogo, che l'omessa notificazione del ricorso a una delle controparti originarie è irrilevante in presenza di un ricorso prima facie inammissibile. Nel merito processuale, ritiene che il ricorso non rispetti il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l'esposizione dei fatti è troppo lacunosa: non descrive con sufficiente precisione la domanda introduttiva, le difese nei gradi di merito, l'oggetto del pignoramento presso terzi e il contenuto dell'ordinanza di assegnazione invocata come giudicato/prova documentale. Inoltre, il ricorso proposto dal socio in proprio è dichiarato inammissibile anche perché la sentenza impugnata aveva già dichiarato inammissibile il suo appello personale e tale statuizione non è stata censurata. Le spese seguono la soccombenza e viene disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 342 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non esamina il motivo nel merito
art. 2909 c.c.
è invocato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia di giudicato dell'ordinanza di assegnazione, ma la Corte non valuta la doglianza per difetto di autosufficienza/esposizione dei fatti
art. 360 n. 3 c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è inidonea a consentire la comprensione della controversia e delle censure
art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
è il rito camerale in base al quale è stata fissata la trattazione
artt. 175 e 127 cod. proc.civ.
sono richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività processuali superflue in funzione della ragionevole durata del processo
art. 24 Cost.
evocato a sostegno dell'esigenza di un processo che assicuri effettiva tutela del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato in relazione ai principi del giusto processo
art. 6 CEDU
richiamato in relazione ai principi convenzionali del giusto processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara, sintetica e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione autonoma della controversia e la verifica della pertinenza delle censure, senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo.
- La mancanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere sanata dall'esame dei motivi o di altri atti processuali: se la narrazione dei fatti è oscura o lacunosa, il ricorso è inammissibile.
- In presenza di un ricorso prima facie inammissibile o infondato, l'omessa notificazione a una delle parti originarie può essere considerata irrilevante, perché sarebbe inutile disporre l'integrazione del contraddittorio e ciò contrasterebbe con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
- La pretesa efficacia di giudicato di un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere dedotta in cassazione con una ricostruzione puntuale del contenuto del provvedimento, del procedimento esecutivo e del loro collegamento con la decisione impugnata; in difetto, la censura non è scrutinabile.
- Il ricorso proposto in proprio dal soggetto la cui impugnazione di merito sia stata già dichiarata inammissibile richiede una specifica censura di tale statuizione, altrimenti la doglianza è inammissibile per mancata impugnazione della ratio decidendi autonoma.
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