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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23788/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, dopo la modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela, l'azione penale non poteva più proseguire in assenza di una querela valida da parte della persona offesa. Perciò la condanna è stata annullata senza rinvio per difetto di querela.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Rimini per il tentativo di impossessarsi di attrezzi custoditi in un'autovettura (artt.56, 624 e 625 c.1 n.2 e 7 c.p.). La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna. A seguito della modifica normativa (D.Lgs. 10/10/2022 n.150, art.2 c.1) il reato in questione è divenuto procedibile a querela di parte. Il ricorrente ha quindi denunciato che il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare l'assenza di querela valida: la querela prodotta era stata presentata da un soggetto (Paesani Fabio) che si era dichiarato fratello dell'intestatario del veicolo, senza risultare titolare di diritti sul veicolo né munito di procura speciale. Il ricorrente ha inoltre dedotto carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte suprema ha ritenuto il primo motivo (difetto di querela) decisivo e assorbente.

Norme richiamate

  • Codice penale, art.56

    Disciplina il tentativo: applicato perché il fatto è stato ritenuto tentativo di furto.

  • Codice penale, art.624

    Definisce il reato di furto; riferito al fatto materiale contestato (impossessamento di attrezzi dall'autoveicolo).

  • Codice penale, art.625 comma 1 n.2 e n.7

    Prevede le aggravanti del furto (es. commesso con effrazione, su cose mobili custodite in veicolo o in altro contesto specifico): con la riforma sono divenute procedibili a querela per le fattispecie indicate.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.2 comma 1

    introduzione della procedibilità a querela a partire dal 30/12/2022 per talune ipotesi di furto aggravato

    La novella ha trasformato la procedibilità di determinate aggravanti di furto in procedibilità a querela, incidendo sulla possibilità di procedere d'ufficio; la modifica opera anche in relazione a reati commessi anteriormente se la condizione di procedibilità non risulti esperita nei termini previsti.

  • Codice penale, art.120

    Individua il titolare del diritto di querela: la persona offesa è il soggetto il cui interesse è protetto dalla norma penale; solo tale soggetto (o chi legittimamente lo rappresenta) può validamente proporre querela.

  • Giurisprudenza citata (Cass. sez.3, n.27147 del 09/05/2023; Cass. sez.2, n.22641 del 21/04/2023; Cass. sez.2, n.55945 del 20/07/2018; S.U. n.40354 del 18/07/2013)

    decisioni richiamate nella motivazione della Corte

    Le pronunce sono utilizzate per affermare che il giudice deve accertare la sussistenza della condizione di procedibilità (anche per fatti anteriori alla riforma) e che la querela va proposta dalla persona titolare dell'interesse direttamente protetto; la querela presentata da terzi privi di legittimazione non è idonea a far decorrere l'azione.

Massime di principio

  • Quando la legge rende un reato procedibile a querela, l'assenza di una querela valida impedisce la prosecuzione dell'azione penale anche per fatti commessi anteriormente alla modifica, se la condizione di procedibilità non è stata adempiuta nei termini previsti.
  • La persona offesa titolare del diritto di querela è il soggetto il cui bene giuridico è direttamente leso; dichiarazioni o querela presentate da terzi (es. familiari) non sostituiscono la querela della persona offesa se tali terzi non risultano titolari di un diritto sul bene o muniti di procura speciale.
  • Il giudice ha il dovere, anche d'ufficio, di verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità imposte da intervenute modifiche normative; la mancata verifica può comportare l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.
  • La querela e le sue caratteristiche (chi la propone, eventuale procura, tempi) hanno natura sostanziale laddove incidono sulla punibilità: va quindi data attenzione alla legittimazione e alla tempestività della stessa.
  • Per evitare l'estinzione del procedimento dopo una riforma processuale, la parte offesa deve costituirsi tempestivamente e in modo valido (querela non revocata o costituzione di parte civile valida) oppure fornire procura specifica a chi agisca in sua vece.

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