Cassazione Civile, Ordinanza n. 19356/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma in una controversia di pubblico impiego. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha depositato un'istanza formale di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai ricorrenti ma non notificata alla controparte. La Corte rileva che tale atto, pur non producendo l'estinzione del processo per mancata notificazione alla parte controricorrente, manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, interesse che deve persistere fino alla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Precisa che la rinuncia non notificata non determina estinzione del processo ex art. 391, comma 4, c.p.c., ma è sufficiente a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità. Compensa integralmente le spese, ritenendo che la spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifichi la compensazione, e esclude il raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità deriva da carenza sopravvenuta di interesse, non da carenza originaria.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, per produrre l'estinzione del processo, deve essere accettata o comunque portata a conoscenza della controparte nei modi previsti; in mancanza, non estingue il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità discende da sopravvenuta carenza di interesse ad agire, perché manca la ratio sanzionatoria propria dell'istituto.
Cass. n. 25625/2020
L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione.
Massime di principio
- L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere per tutta la durata del giudizio; se viene meno per fatti sopravvenuti, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte non determina di per sé l'estinzione del processo, ma può costituire indice univoco della sopravvenuta desistenza dalla pretesa impugnatoria.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità dell'impugnazione dipende da una sopravvenuta perdita di interesse e non da un vizio originario dell'atto impugnatorio.
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