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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22221/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Napoli, dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute avanzata dal detenuto Tammaro Iavarazzo. In cassazione il difensore deduceva, richiamando l'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazioni di norme rilevanti (in particolare art. 147 cod. pen. e art. 47 ord. pen.) e vizi di motivazione relativamente alla valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione e alla mancata verifica dell'applicabilità degli istituti di tutela sanitaria previsti dalla normativa penitenziaria

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i profili di censura attinenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente spiegato se e come sussistessero le condizioni per applicare gli artt. 146 e 147 c.p. e l'art. 47-ter, comma 1-ter, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). L'ordinanza di merito risultava insufficiente: pur avendo richiamato le patologie del detenuto (grave ipovisione, glaucoma, subatrofia del nervo ottico, maculopatia atrofica) e la segnalazione dell'ente detentivo circa la necessità di assistenza continua, il giudice non ha chiarito come la tutela del diritto alla salute potesse dirsi assicurata senza aver prima verificato l'effettivo trasferimento del detenuto in una struttura detentiva idonea. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi indicati

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro formale di ammissibilità dei motivi di cassazione: il ricorso ha invocato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), vizi di motivazione e violazione di legge, ritenuti poi fondati dalla Corte in relazione all'insufficiente esposizione delle ragioni del rigetto

  • art. 146 cod. pen.

    Norma richiamata dal giudice di legittimità quale possibile criterio applicabile nella valutazione delle misure alternative o modi di esecuzione della pena in presenza di gravi condizioni di salute; la Corte ha ritenuto che il Tribunale dovesse verificare esplicitamente la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione

  • art. 147 cod. pen.

    Norma pertinente alla tutela del condannato per motivi di salute; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato se le condizioni del ricorrente non consentivano l'applicazione delle tutele previste dall'art. 147

  • art. 47 ordinamento penitenziario (L. 354/1975)

    Richiamato nelle censure del difensore; concerne garanzie e modalità di trattamento sanitario dei detenuti. La Corte ha ritenuto necessario che il giudice di merito valutasse e motivasse la conformità del trattamento carcerario alle esigenze di cura del detenuto

  • art. 47-ter, comma 1-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    Norma specifica sulle strutture cliniche detentive/trasferimenti per detenuti con gravi patologie: la Corte ha indicato che il Tribunale doveva verificare e motivare se sussistessero i presupposti per il trasferimento o per l'applicazione delle tutele previste da tale disposizione

Massime di principio

  • Il giudice che rigetta un'istanza di differimento o altra tutela sanitaria deve fornire motivazione congrua e specifica sulla compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la detenzione, indicando in modo chiaro le ragioni della valutazione
  • Deve essere verificata espressamente la sussistenza dei presupposti normativi (es. artt. 146 e 147 c.p., disposizioni dell'ordinamento penitenziario) prima di escludere misure alternative o trasferimenti per cure; l'omessa verifica o esplicitazione costituisce vizio di motivazione rilevante in cassazione
  • Se l'amministrazione penitenziaria segnala la necessità di assistenza o il trasferimento in idonea struttura, il giudice non può limitarsi ad affermare la compatibilità senza accertare concretamente che il trasferimento o le cure siano stati predisposti; in mancanza va spiegato come venga comunque garantito il diritto alla salute
  • In situazioni simili il rimedio praticabile è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame qualora manchi una motivazione adeguata; per il detenuto è utile allegare documentazione medica aggiornata e richieste formali di trasferimento in struttura idonea
  • Per l'Amministrazione penitenziaria, occorre fornire informazioni puntuali e tempestive sulle condizioni di cura e sugli eventuali trasferimenti: la mera affermazione generica di "compatibilità" può non essere sufficiente per giustificare il diniego di tutele sanitarie

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