Regolamento (UE) 2016/1612
Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto UE per incentivare, su base volontaria, la riduzione delle consegne di latte vaccino in risposta alla crisi di mercato del settore lattiero-caseario. Il sostegno è parametrato a 14 EUR/100 kg e opera entro un plafond complessivo di 150 milioni di EUR, con regole precise su ammissibilità, domanda, autorizzazioni, pagamento e controlli. Sono previsti più periodi di presentazione, un minimo riducibile di 1 500 kg, limiti massimi pari al 50% del quantitativo di riferimento e meccanismi di riduzione proporzionale se le richieste superano il budget disponibile. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Istituzione di un aiuto temporaneo dell’Unione per i produttori lattieri che riducono volontariamente le consegne di latte vaccino.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai produttori di latte dell’Unione europea che abbiano consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016 e che presentino domanda di aiuto per ridurre le consegne in uno dei periodi di riduzione previsti. Riguarda esclusivamente le consegne di latte vaccino, non le vendite dirette né il latte di altre specie, e si applica in tutti gli Stati membri; per Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito è disciplinato espressamente il fatto generatore del tasso di cambio. Il regime opera entro il tetto di bilancio complessivo di 150 milioni di EUR e con periodi e scadenze specifici fino al 2017.
Aiuto dell’Unione per la riduzione della produzione lattiera
Il regolamento istituisce, in risposta alla grave turbativa del mercato lattiero-caseario, un aiuto temporaneo dell’Unione destinato ai produttori di latte che assumano volontariamente l’impegno di ridurre le consegne di latte vaccino. La misura si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed è concepita per favorire un riequilibrio dell’offerta in una fase di persistente squilibrio tra domanda e produzione.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’esistenza di una crisi di mercato determinata dall’eccesso di offerta a livello mondiale, aggravata dall’embargo russo sulle importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell’Unione. I considerando evidenziano che, nonostante gli strumenti di intervento pubblico e di ammasso privato per burro e latte scremato in polvere, lo squilibrio è rimasto e che non erano previste riduzioni significative della produzione fino alla fine del 2017. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228, e sul regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 106, paragrafo 5.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’aiuto riguarda esclusivamente le consegne di latte vaccino a primi acquirenti. Sono beneficiari soltanto i produttori di latte che abbiano effettuato consegne nel luglio 2016, periodo preso come riferimento per verificare l’accesso al regime. Restano fuori dall’ambito le vendite dirette e il latte di altre specie, che i considerando qualificano come marginali rispetto alla struttura della produzione lattiera dell’Unione.
Struttura dell’aiuto e limiti finanziari
L’importo è fissato in 14 EUR per 100 kg di latte vaccino ridotto, calcolato sulla differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo di riferimento e quello del periodo di riduzione. Il sostegno complessivo è vincolato a un massimale finanziario corrispondente a 150 milioni di EUR. Per ciascun richiedente, la riduzione sovvenzionabile non può superare il 50% del quantitativo totale consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento. L’aiuto può cumularsi con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR.
Domanda di aiuto: requisiti e scadenze
Il regime opera su base volontaria tramite domanda. Il quantitativo minimo di riduzione richiesto è di 1.500 kg; se il dato è espresso in litri, si applica il coefficiente standard di conversione 1,03. Le domande vanno presentate allo Stato membro di stabilimento secondo il metodo da esso prescritto e devono pervenire entro quattro finestre temporali:
- 21 settembre 2016, ore 12:00 di Bruxelles, per il periodo ottobre-dicembre 2016;
- 12 ottobre 2016, ore 12:00, per il periodo novembre 2016-gennaio 2017;
- 9 novembre 2016, ore 12:00, per il periodo dicembre 2016-febbraio 2017;
- 7 dicembre 2016, ore 12:00, per il periodo gennaio-marzo 2017.
La domanda deve contenere i dati del richiedente, il quantitativo consegnato nel periodo di riferimento, quello previsto nel periodo di riduzione e il quantitativo per il quale si chiede l’aiuto, oltre ai documenti giustificativi. Le domande inferiori al minimo sono respinte; quelle che eccedono il 50% del periodo di riferimento sono automaticamente ricondotte a tale soglia. In linea generale è ammessa una sola domanda per richiedente, salvo che il soggetto che abbia presentato domanda per il primo periodo possa presentarla anche per il quarto.
Valutazione, notifica e autorizzazioni
Gli Stati membri devono verificare non solo l’ammissibilità formale ma anche la plausibilità delle domande; il regolamento fa esempio della non plausibilità di una domanda in cui il quantitativo da consegnare nel periodo di riduzione superi quello consegnato nel periodo di riferimento. Le domande ammissibili e plausibili devono essere comunicate alla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, entro le 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza di presentazione. Sulla base di tali notifiche, la Commissione informa gli Stati membri della misura in cui possono essere concesse autorizzazioni.
Se il totale richiesto supera il plafond disponibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che fissa un coefficiente di attribuzione applicabile a ciascuna domanda. In tale ipotesi, le domande relative ai periodi successivi sono respinte e non è più possibile presentare ulteriori domande. Le autorizzazioni sono rilasciate per i quantitativi risultanti dall’applicazione del coefficiente, ove necessario.
Domanda di pagamento e verifica dell’effettiva riduzione
L’aiuto è corrisposto solo dopo una domanda di pagamento da presentare entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione. Anche in questa fase lo Stato membro può consentire la presentazione tramite organizzazioni di produttori riconosciute o cooperative, purché il pagamento sia integralmente trasferito ai produttori che hanno effettivamente ridotto le consegne.
La domanda di pagamento deve indicare il quantitativo effettivamente consegnato nel periodo di riduzione e il quantitativo effettivo di riduzione per cui si richiede il pagamento, con i relativi documenti. Prima del pagamento, lo Stato membro deve verificare, ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che la riduzione sia realmente avvenuta alle condizioni previste. Il pagamento deve essere eseguito entro il 90° giorno successivo alla fine del periodo di riduzione, salvo apertura di un’indagine amministrativa.
Meccanismo di calcolo del pagamento
Il regolamento introduce un sistema di pagamento graduato, legato al grado effettivo di esecuzione rispetto al quantitativo autorizzato. Se la riduzione effettiva supera il quantitativo autorizzato, il pagamento resta limitato a quest’ultimo. Se la riduzione effettiva è pari o superiore all’80% del quantitativo autorizzato, l’importo è pienamente riconosciuto entro quel limite; se è compresa tra il 50% e l’80%, si applica un coefficiente di 0,8; se è compresa tra il 20% e il 50%, si applica un coefficiente di 0,5; al di sotto del 20% non spetta alcun aiuto.
Obblighi di comunicazione e chiusura del regime
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, in date prefissate dell’8 marzo, 5 aprile, 3 maggio e 7 giugno 2017 alle ore 16:00 di Bruxelles, le domande di pagamento relative ai quattro periodi di riduzione. Entro il 30 giugno 2017 devono inoltre comunicare il numero dei richiedenti ammissibili, il quantitativo totale effettivo di riduzione coperto dalle domande ricevute e l’importo complessivo dell’aiuto previsto in pagamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e misura di sostegno
L’articolo 1 istituisce un aiuto dell’Unione per i richiedenti ammissibili che riducano le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aiuto è fissato a 14 EUR/100 kg di latte vaccino, per la differenza tra quantitativo consegnato nel periodo di riferimento e quantitativo consegnato nel periodo di riduzione. Il sostegno totale non può superare un quantitativo corrispondente a 150.000.000 EUR.
Soggetti ammessi e limiti quantitativi
Sono ammessi solo i produttori di latte che hanno consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016. Per ciascun richiedente l’aiuto copre al massimo il 50% del quantitativo totale consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento.
Cumulo e conversione valutaria
L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Per i beneficiari stabiliti in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento.
Domande di aiuto: requisiti, termini e contenuto
L’aiuto è concesso su domanda. Il quantitativo minimo di riduzione per il quale può essere chiesto l’aiuto è 1.500 kg; se espresso in litri, si applica il coefficiente di conversione 1,03. Le domande vanno presentate allo Stato membro di stabilimento entro termini perentori diversi per ciascun periodo di riduzione: 21 settembre 2016, 12 ottobre 2016, 9 novembre 2016 e 7 dicembre 2016, sempre alle ore 12:00 di Bruxelles. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, i quantitativi di latte consegnati nel periodo di riferimento, quelli previsti nel periodo di riduzione e il quantitativo richiesto, oltre ai documenti probatori. Le domande inferiori a 1.500 kg sono respinte; quelle che superano il 50% del quantitativo di riferimento sono ridotte a tale soglia. È consentita una sola domanda, con la sola eccezione che chi ha presentato domanda per il primo periodo può presentarla anche per il quarto.
Gestione delle domande e coefficiente di attribuzione
Gli Stati membri devono verificare ammissibilità e plausibilità delle domande e notificare alla Commissione, entro le 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ricezione, tutte le domande ammissibili e plausibili. Se il totale richiesto supera il massimale di 150 milioni di EUR, la Commissione fissa con atto di esecuzione un coefficiente di attribuzione da applicare alle singole domande; in tal caso, le domande dei periodi successivi sono respinte e non possono più essere presentate.
Domande di pagamento e verifica dell’effettiva riduzione
L’aiuto è pagato sulla base di una domanda di pagamento da presentare entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione. La domanda deve indicare il quantitativo effettivamente consegnato nel periodo di riduzione e il quantitativo effettivo di riduzione richiesto, con relativi documenti. Gli Stati membri possono far presentare le domande tramite organizzazioni di produttori riconosciute o cooperative, a condizione che il pagamento sia integralmente trasferito ai produttori interessati. Il pagamento avviene solo dopo verifica, ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed entro il 90° giorno successivo alla fine del periodo di riduzione, salvo indagine amministrativa.
Calcolo dell’importo del pagamento
L’aiuto copre la riduzione effettiva, ma non oltre il quantitativo autorizzato. Se la riduzione effettiva supera il quantitativo autorizzato, il pagamento è limitato a quest’ultimo. Se la riduzione effettiva è almeno pari all’80% del quantitativo autorizzato, l’aiuto copre la riduzione effettiva entro il limite autorizzato; se è tra il 50% e l’80%, l’importo è moltiplicato per 0,8; se è tra il 20% e il 50%, per 0,5; sotto il 20% non è dovuto alcun aiuto.
Spese ammissibili e termine finale di pagamento
Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti sono ammissibili al sostegno UE solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2017.
Obblighi di notifica alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro specifiche date del 2017 e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, le domande di pagamento presentate per ciascun periodo di riduzione. Entro il 30 giugno 2017 devono inoltre comunicare il numero di richiedenti ammissibili, il quantitativo totale effettivo di riduzione coperto dalle domande pervenute e l’importo complessivo dell’aiuto dell’Unione previsto in pagamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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