Regolamento (UE) 2016/1618
Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi, includendo nell’allegato I due nuovi agenti organici autorizzati, [S,S]-EDDS e acido eptagluconico (HGA), e modificando la voce relativa alla miscela NBPT/NPPT. Parallelamente, adegua l’allegato IV introducendo i metodi analitici necessari per la determinazione di [S,S]-EDDS e HGA e chiarendo la rubrica dei metodi 11. Le modifiche sono motivate dalla disponibilità di dati scientifici e di metodi di prova, nonché dall’esigenza di agevolare i controlli degli Stati membri.
Modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi adeguandone gli allegati I e IV, con inserimento di nuovi agenti chelanti/complessanti e relativi metodi di analisi.
Ambito di applicazione
Si applica ai concimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare alle categorie che impiegano agenti organici chelanti e complessanti e alla miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT). Riguarda i produttori, gli operatori del settore dei concimi e le autorità nazionali incaricate dei controlli analitici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le modifiche agli allegati I e IV relative al nuovo metodo per [S,S]-EDDS e alle nuove voci si applicano dal 1o luglio 2017.
Modifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi
Il regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione interviene sul quadro dei concimi CE per aggiornare gli allegati tecnici del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’intervento è motivato dalla presentazione di domande di inserimento per nuove sostanze e dalla disponibilità di metodi analitici idonei a supportare i controlli ufficiali; il regolamento richiama inoltre il parere favorevole del comitato competente istituito dal regolamento del 2003.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i concimi rientranti nel regolamento (CE) n. 2003/2003, con particolare incidenza sulle sostanze impiegate come agenti chelanti e complessanti e sulla miscela NBPT/NPPT utilizzata nel settore dei fertilizzanti. Le modifiche sono direttamente vincolanti in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento dell’Unione, ma alcune disposizioni tecniche operano solo dal 1o luglio 2017.
Nuove sostanze autorizzate nell’allegato I
Vengono inserite due nuove voci nell’elenco degli agenti organici autorizzati:
- lo [S,S]-acido etilendiammino succinico ([S,S]-EDDS), indicato con formula C10H16O8N2 e numero CAS 20846-91-7, nella sezione E.3.1;
- l’acido eptagluconico (HGA), indicato con formula C7H14O8 e numero CAS 23351-51-1, nella sezione E.3.2.
Il considerando chiarisce che lo [S,S]-EDDS è un agente chelante organico per microelementi, utile per correggere la carenza di ferro e la clorosi ferrica, con profilo ambientale e tossicologico ritenuto favorevole. L’HGA è descritto come agente complessante efficace, biodegradabile e stabile in un ampio intervallo di pH, già utilizzato da anni in Spagna senza riscontri negativi per ambiente o salute umana.
Modifica della disciplina sulla miscela NBPT/NPPT
La voce relativa alla miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) viene sostituita nell’allegato I, sezione F.2. Il regolamento precisa che il rapporto è di 3 a 1 e che la tolleranza per la parte di NPPT è del 20%. In base al considerando, la revisione consente ai produttori di scegliere tra la miscela di reazione e la semplice miscela delle due sostanze, poiché le ricerche recenti non evidenziano differenze significative nella riduzione delle emissioni di ammoniaca.
Metodi analitici nell’allegato IV
L’allegato IV è aggiornato per consentire il controllo analitico delle nuove sostanze. Nella sezione B, la rubrica "Metodi 11" passa da "Agenti chelanti" a "Agenti chelanti e complessanti", così da riflettere la natura dell’HGA.
Sono inoltre introdotti due metodi:
- Metodo 11.9: determinazione dello [S,S]-EDDS mediante EN 13368-3 parte 3, con tecnica di cromatografia a coppia ionica;
- Metodo 11.10: determinazione dell’HGA mediante EN 16847, con identificazione dell’acido eptagluconico mediante cromatografia.
Per entrambi i metodi è specificato che sono stati oggetto di prove interlaboratorio, elemento rilevante per la loro affidabilità ai fini dei controlli ufficiali.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’inserimento dello [S,S]-EDDS nell’allegato I e il corrispondente nuovo metodo analitico nell’allegato IV sono differiti al 1o luglio 2017, per consentire la conclusione della convalida e la pubblicazione del metodo da parte del Comitato europeo di normalizzazione. Il testo finale ribadisce la piena obbligatorietà e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di nuovi agenti chelanti e complessanti nell’allegato I
Sono aggiunti nell’elenco delle sostanze autorizzate: lo [S,S]-acido etilendiammino succinico ([S,S]-EDDS) nella sezione E.3.1 e l’acido eptagluconico (HGA) nella sezione E.3.2. Il regolamento rileva che tali sostanze soddisfano le prescrizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
Modifica della voce sulla miscela NBPT/NPPT
La voce 3 della tabella della sezione F.2 dell’allegato I è sostituita per disciplinare la miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) in rapporto 3:1, consentendo ai produttori di optare per la miscela di reazione o per la semplice miscela delle due sostanze. È indicata una tolleranza per la parte di NPPT del 20%.
Aggiornamento dei metodi di analisi nell’allegato IV
Nella sezione B, rubrica "Metodi 11", il sottotitolo "Agenti chelanti" è sostituito da "Agenti chelanti e complessanti". Sono inseriti il Metodo 11.9 per la determinazione dello [S,S]-EDDS, basato su EN 13368-3 parte 3, e il Metodo 11.10 per la determinazione dell’HGA, basato su EN 16847; entrambi risultano oggetto di prove interlaboratorio.
Finalità dei nuovi metodi analitici
L’introduzione dei metodi nell’allegato IV è funzionale a facilitare i controlli degli Stati membri ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e a garantire la verificabilità delle nuove sostanze autorizzate.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’allegato I, punto 1, e l’allegato II, punto 2, si applicano dal 1o luglio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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