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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1615

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32016R1615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga il regime temporaneo che consente ad alcune organizzazioni del settore lattiero-caseario di coordinare volontariamente la pianificazione della produzione. La modifica interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/559, estendendo di sei mesi il periodo di autorizzazione e adeguando di conseguenza i termini di comunicazione. La misura risponde alla persistente grave crisi di mercato nel settore del latte, con l’obiettivo di favorire un riequilibrio dell’offerta e garantire certezza del diritto.

Proroga di sei mesi del periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni sulla pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle loro associazioni e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’Unione europea. Riguarda gli accordi volontari misti e le decisioni comuni sulla pianificazione del volume della produzione di latte, nonché la proroga della loro validità. Restano salve le disposizioni degli articoli 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le condizioni materiali e geografiche e gli obblighi di comunicazione richiamati dal regolamento sono quelli già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/559.

Proroga degli accordi sulla pianificazione della produzione nel settore lattiero-caseario

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per estendere il periodo durante il quale alcune organizzazioni del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari possono stipulare accordi volontari e adottare decisioni comuni sulla pianificazione della produzione. La misura si inserisce nel quadro dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e risponde alla perdurante situazione di grave squilibrio del mercato, aggravata dal forte calo dei prezzi del latte e dall’assenza di un imminente riequilibrio dei volumi produttivi.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione richiama le misure eccezionali già adottate ai sensi dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sottolinea che, nonostante l’autorizzazione introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 e dal regolamento delegato (UE) 2016/558, finora non sono stati comunicati accordi misti né decisioni comuni. La ragione indicata è la necessità, per il settore, di tempo per organizzarsi nell’uso del nuovo strumento, in un contesto di grave squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale e di persistenza dell’embargo russo sulle importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell’Unione fino alla fine del 2017.

Ambito soggettivo e normativo

Il regolamento si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle loro associazioni e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Restano espressamente salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e dell’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il testo rinvia inoltre, per le condizioni materiali e geografiche e per gli obblighi di comunicazione, alle specifiche già contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/559.

Contenuto sostanziale della modifica

La modifica principale consiste nella sostituzione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. Viene autorizzata, per un ulteriore periodo di sei mesi, la conclusione di accordi misti volontari e l’adozione di decisioni comuni sulla pianificazione del volume della produzione di latte. In concreto:

  • il periodo autorizzato decorre dal 13 aprile 2016 oppure dal 13 ottobre 2016;
  • gli accordi/decisioni adottati in tali finestre temporali scadono il 12 ottobre 2016 oppure il 12 aprile 2017;
  • gli accordi o le decisioni adottati nel primo periodo possono essere prorogati fino al 12 aprile 2017, senza oltrepassare tale data.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

Il regolamento aggiorna anche l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. Le organizzazioni interessate devono trasmettere all’autorità competente, entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi, il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni. Inoltre, entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi, devono essere comunicati gli accordi e le decisioni attuati nel periodo considerato. Il sistema conferma quindi una logica di controllo ex post e di tracciabilità delle misure di coordinamento produttivo.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione della situazione di urgenza e della necessità di assicurare continuità e certezza del diritto. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dell’autorizzazione agli accordi e alle decisioni sulla produzione

Le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzate, in deroga alle regole ordinarie richiamate dal regolamento (UE) n. 1308/2013, a stipulare accordi misti volontari e adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume della produzione di latte per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016. La validità degli accordi/decisioni scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017. È inoltre consentita la proroga degli accordi o delle decisioni adottati nel periodo iniziato il 13 aprile 2016 fino al 12 aprile 2017.

Obblighi di comunicazione

Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo semestrale di cui all’articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate devono comunicare all’autorità competente il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni. Entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo semestrale devono essere comunicati gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatilatte e prodotti lattiero-caseariaiuti e misure di mercato

Testo integrale

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