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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1613

Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici

Normativa europea32016R1613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un aiuto eccezionale e una tantum per fronteggiare la crisi del mercato lattiero e le difficoltà di altri settori zootecnici, in particolare bovino, suino, ovino e caprino. Gli Stati membri ricevono una dotazione finanziaria predeterminata e devono orientarla verso misure idonee a favorire la sostenibilità economica e la stabilizzazione dei mercati, con particolare attenzione alle aziende di piccola dimensione e ai metodi di produzione più sostenibili. È inoltre consentito un sostegno nazionale integrativo, nel rispetto di condizioni di oggettività, non discriminazione e assenza di distorsioni concorrenziali. Il regolamento impone specifici obblighi di comunicazione alla Commissione e fissa termini per l’erogazione e la rendicontazione degli aiuti.

Concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori di latte e agli allevatori di altri settori zootecnici colpiti da perturbazioni di mercato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che ricevono un importo complessivo di 350.000.000 EUR da destinare a produttori di latte e/o allevatori dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine. Gli aiuti devono essere assegnati secondo criteri oggettivi e non discriminatori, senza distorsioni della concorrenza, e possono riguardare solo attività considerate idonee a favorire la sostenibilità economica e la stabilizzazione del mercato. È prevista la possibilità di sostegno supplementare nazionale fino al 100% dell’importo corrispondente, alle medesime condizioni. Le spese sono ammissibili solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per alcuni Stati membri non aderenti all’euro, il tasso di cambio si determina alla data di entrata in vigore.

Aiuto eccezionale di adattamento per il settore lattiero e altri settori zootecnici

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 istituisce una misura straordinaria di sostegno finanziario per rispondere alle gravi perturbazioni del mercato del latte e alle difficoltà di taluni comparti zootecnici connessi. La misura si colloca nel quadro dell’OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama anche le regole di gestione finanziaria della PAC del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Contesto e finalità

I considerando descrivono una situazione di squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale, aggravata dalla proroga dell’embargo russo sulle importazioni agricole dell’Unione. Il calo dei prezzi del latte crudo nell’Unione, insieme alle difficoltà di altri settori zootecnici, rende insufficiente l’ordinaria strumentazione di mercato; per questo la Commissione introduce un aiuto eccezionale per sostenere redditività e liquidità degli allevatori, con particolare attenzione ai piccoli produttori e ai metodi di produzione più sostenibili.

Ambito soggettivo e finanziario

L’articolo 1 mette a disposizione degli Stati membri un importo complessivo di 350.000.000 EUR da destinare ai produttori di latte e/o agli allevatori dei settori bovino, suino, ovino e caprino. La ripartizione per Stato membro è fissata nell’allegato. Le misure devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non devono provocare distorsioni della concorrenza.

Tipologie di misure finanziabili

Il regolamento individua un catalogo di attività ammissibili, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure più adatte al contesto nazionale o regionale. Sono in particolare ammissibili interventi volti a:

  • ridurre la produzione, o comunque a evitare ulteriori incrementi produttivi, in aggiunta a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1612;
  • sostenere l’agricoltura su piccola scala;
  • promuovere metodi di produzione estensivi;
  • incentivare metodi rispettosi dell’ambiente e del clima;
  • realizzare progetti di cooperazione;
  • applicare regimi di qualità o progetti per la promozione della qualità e del valore aggiunto;
  • finanziare formazione sugli strumenti finanziari e sugli strumenti di gestione del rischio.

La finalità comune delle misure è favorire la sostenibilità economica delle aziende e contribuire alla stabilizzazione del mercato.

Trasferimento del beneficio e termini di spesa

Il regolamento tutela i destinatari finali imponendo che, se i pagamenti non sono effettuati direttamente ai produttori di latte o agli allevatori, il vantaggio economico dell’aiuto sia integralmente trasferito a questi ultimi. Ai fini dell’ammissibilità della spesa al finanziamento UE, i pagamenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017.

Conversione monetaria e cumulabilità

Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il tasso di cambio degli importi indicati nell’allegato si determina alla data di entrata in vigore del regolamento. Inoltre, le misure possono essere cumulate con altri strumenti della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR, consentendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’architettura del sostegno.

Sostegno supplementare nazionale

L’articolo 2 autorizza gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare fino al 100% dell’importo corrispondente dell’allegato. Anche tale sostegno deve rispettare le condizioni di oggettività, non discriminazione e assenza di distorsioni concorrenziali. Il pagamento del sostegno integrativo deve avvenire non oltre il 30 settembre 2017.

Obblighi di notifica alla Commissione

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, senza indugio e comunque entro il 30 novembre 2016, una serie di informazioni essenziali: descrizione concreta delle misure, criteri oggettivi utilizzati, motivazione dell’eventuale scelta di includere settori diversi dal latte, effetto previsto sulle condizioni di mercato, meccanismi di verifica, misure anti-distorsione e livello di sostegno supplementare concesso. Entro il 15 ottobre 2017 devono poi trasmettere i dati finali sugli importi versati, sul numero e tipo di beneficiari e sulla valutazione dell’efficacia delle misure.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, non richiede recepimento nazionale, ma impone agli Stati membri l’attivazione tempestiva delle misure e degli adempimenti previsti.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria e beneficiari

L’Unione mette a disposizione degli Stati membri 350.000.000 EUR per un sostegno eccezionale di adattamento destinato ai produttori di latte e/o agli allevatori dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine. Le risorse sono ripartite secondo l’allegato per ciascuno Stato membro.

Misure ammissibili e criteri di selezione

Gli Stati membri devono utilizzare gli importi per misure fondate su criteri oggettivi e non discriminatori, senza distorsioni della concorrenza. Le misure possono sostenere attività quali riduzione o mancato aumento della produzione, agricoltura su piccola scala, metodi estensivi, metodi rispettosi dell’ambiente e del clima, progetti di cooperazione, regimi di qualità e promozione del valore aggiunto, formazione su strumenti finanziari e di gestione del rischio.

Trasferimento del vantaggio economico ai destinatari finali

Quando i produttori di latte o gli allevatori non sono beneficiari diretti dei pagamenti, lo Stato membro deve garantire che l’intero vantaggio economico dell’aiuto sia trasferito a tali soggetti.

Termine di eleggibilità della spesa

Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2017.

Conversione valutaria per gli Stati non appartenenti all’eurozona

Per Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi dell’allegato coincide con la data di entrata in vigore del regolamento.

Cumulabilità con altri strumenti della PAC

Le misure previste possono essere cumulate con altri interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sostegno supplementare nazionale

Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare fino al 100% dell’importo corrispondente indicato in allegato, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione e senza distorsioni della concorrenza. Il sostegno supplementare deve essere versato entro il 30 settembre 2017.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro e non oltre il 30 novembre 2016 gli Stati membri devono comunicare la descrizione delle misure, i criteri oggettivi utilizzati, l’eventuale giustificazione per il ricorso a settori diversi dal latte, l’effetto previsto sulla stabilizzazione del mercato, le misure di verifica, le misure anti-distorsive e il livello di sostegno supplementare. Entro il 15 ottobre 2017 devono inoltre comunicare gli importi totali versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricolipolitica di sostegno al reddito agricolozootecnia

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