Regolamento (UE) 2016/1616
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1616 della Commissione, dell'8 settembre 2016, recante deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al quadro dei pagamenti diretti della PAC per consentire agli Stati membri di rivedere, per il solo anno di domanda 2017, le misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore lattiero-caseario. La misura risponde alle difficoltà del settore, segnato da livelli produttivi elevati e conseguente pressione sui prezzi, e permette di mantenere il pagamento sulla base dei capi già ammessi nel 2016. Sono previste tempistiche stringenti per la decisione degli Stati membri e per la comunicazione alla Commissione.
Deroga temporanea al regolamento (UE) n. 1307/2013 per consentire agli Stati membri di rivedere le misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l’anno di domanda 2017
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri che hanno adottato misure di sostegno accoppiato facoltativo ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Incide sui pagamenti agli agricoltori aventi diritto per l’anno di domanda 2017, con riferimento ai capi per i quali il sostegno è stato riconosciuto nel 2016. La deroga opera nell’ambito della PAC e riguarda esclusivamente le misure del settore latte e prodotti lattiero-caseari; non disciplina altri settori agricoli. Gli Stati membri devono adottare la decisione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e comunicarla alla Commissione entro 14 giorni dalla sua adozione.
Revisione delle misure di sostegno accoppiato nel settore lattiero-caseario
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1616 della Commissione introduce una deroga mirata al regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La finalità è rispondere alle difficoltà congiunturali del comparto, caratterizzato da un livello di produzione relativamente elevato e da una conseguente flessione dei prezzi nel mercato dell’Unione, consentendo agli Stati membri di mantenere per il 2017 un meccanismo di sostegno fondato sui capi già ammessi nel 2016.
Contesto normativo e ratio della deroga
Ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori in determinati settori o per specifiche tipologie di agricoltura, per incentivare il mantenimento dei livelli produttivi. La Commissione considera opportuno applicare l’articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento e prevedere una deroga al titolo IV, capo 1, per consentire una revisione straordinaria delle misure del settore lattiero-caseario nell’anno di domanda 2017.
Ambito della revisione consentita
Per il solo anno di domanda 2017, gli Stati membri possono rivedere tutte le misure di sostegno accoppiato facoltativo adottate ai sensi dell’articolo 52 e destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La revisione comporta due effetti principali:
- il pagamento agli agricoltori aventi diritto per il 2017 avviene in base al numero di animali per i quali il sostegno era stato riconosciuto nel 2016, con riferimento agli agricoltori di cui agli articoli 9 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non si applicano le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure oggetto di revisione.
La decisione di revisione sostituisce quella eventualmente adottabile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Criteri di calcolo dell’importo unitario e del pagamento
Per ciascuna misura riveduta, l’importo unitario è determinato rapportando:
- l’importo fissato per il finanziamento della misura destinata al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, comunicato in conformità all’allegato I, punto 3), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- al numero totale di capi relativo a quella misura di sostegno accoppiato facoltativo.
Il numero totale di animali può corrispondere al numero totale per il quale il pagamento è stato accettato nel 2016 oppure, per gli agricoltori ammissibili nel 2017, al numero di animali di cui alla lettera precedente. Il pagamento annuo dovuto all’agricoltore è pari all’importo unitario così calcolato moltiplicato per il numero di animali per i quali aveva diritto al sostegno nel 2016.
Tempistiche e comunicazioni
La decisione degli Stati membri di rivedere le misure deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la decisione adottata entro 14 giorni dalla sua adozione, così da consentire il controllo della corretta applicazione delle norme e valutarne l’impatto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La rapidità dell’entrata in vigore risponde all’esigenza di consentire al settore lattiero-caseario di beneficiare quanto prima della deroga.
Disposizioni principali
Deroga e facoltà di revisione delle misure
Per l’anno di domanda 2017 gli Stati membri possono rivedere tutte le misure adottate ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La revisione consente di effettuare il pagamento agli agricoltori aventi diritto per il 2017 in base al numero di animali per i quali l’agricoltore aveva diritto al sostegno nel 2016 e di non applicare le altre condizioni di ammissibilità. La decisione di revisione sostituisce quella prevista dall’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Calcolo dell’importo unitario e del pagamento annuo
Per ciascuna misura riveduta, gli Stati membri calcolano l’importo unitario dividendo l’importo fissato per il finanziamento della misura destinata al settore latte e prodotti lattiero-caseari, comunicato ai sensi dell’allegato I, punto 3), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per il numero totale di capi relativi alla misura. Il numero totale di animali corrisponde al numero totale per il quale il pagamento è stato accettato nel 2016 oppure, per gli agricoltori ammissibili nel 2017, al numero di animali di cui alla lettera a). Il pagamento annuo all’agricoltore è pari all’importo unitario moltiplicato per il numero di animali per i quali aveva diritto al sostegno nel 2016.
Termine per la decisione degli Stati membri
La decisione di revisione deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la decisione di cui all’articolo 1 entro 14 giorni dalla data di adozione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1612
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1613
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1614
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1615
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1617
- Regolamento · 8 set 2016Regolamento (UE) 2016/1618
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →