Regolamento (UE) 2016/1617
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione, dell'8 settembre 2016, relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo anno di domanda 2016, una deroga eccezionale alle regole ordinarie sugli anticipi dei pagamenti agricoli previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono versare anticipi più elevati sia per i pagamenti diretti sia per talune misure di sviluppo rurale, e possono corrispondere gli anticipi dei pagamenti diretti dopo il completamento dei soli controlli amministrativi. La misura risponde alle difficoltà economiche del settore agricolo e ai ritardi amministrativi nella gestione delle domande, imponendo però obblighi di salvaguardia contro i pagamenti indebiti.
Deroga per l’anno di domanda 2016 ai limiti ordinari degli anticipi sui pagamenti diretti e su talune misure di sviluppo rurale, nonché alla tempistica dei controlli per il versamento degli anticipi dei pagamenti diretti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente all’anno di domanda 2016, con riferimento ai pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La deroga riguarda sia il livello massimo degli anticipi sia, per i pagamenti diretti, il momento in cui gli anticipi possono essere versati. Non introduce esclusioni espresse, ma opera solo per gli Stati membri che scelgono di avvalersene.
Deroga per gli anticipi dei pagamenti agricoli per l’anno di domanda 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 interviene in via eccezionale sul regime degli anticipi nel quadro della politica agricola comune. Il considerando evidenzia due ragioni principali: le difficoltà economiche in alcuni settori agricoli, in particolare quello lattiero-caseario, e i ritardi amministrativi riscontrati nell’avvio del nuovo quadro giuridico per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale.
Contesto normativo
La disciplina ordinaria è contenuta nell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base a tale disposizione, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali; inoltre, i pagamenti devono essere eseguiti dopo i controlli amministrativi e i controlli in loco, salvo specifiche regole per talune misure di sviluppo rurale.
Il regolamento del 2016, adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deroga temporaneamente a tali limiti per attenuare problemi di liquidità dei beneficiari e consentire una più rapida erogazione delle somme dovute.
Aumento del livello massimo degli anticipi
Per l’anno di domanda 2016 gli Stati membri possono, se lo ritengono opportuno, erogare:
- anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Si tratta quindi di un incremento significativo rispetto ai limiti ordinari previsti dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Versamento degli anticipi dei pagamenti diretti dopo i controlli amministrativi
Il regolamento consente inoltre, per i soli pagamenti diretti relativi all’anno di domanda 2016, di versare gli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tal modo viene derogata la regola generale che richiede anche il completamento dei controlli in loco.
Il considerando precisa che tale flessibilità deve comunque non pregiudicare la sana gestione finanziaria né un livello sufficiente di garanzia. Gli Stati membri che utilizzano la deroga devono quindi adottare tutte le misure necessarie per evitare pagamenti in eccesso e recuperare rapidamente ed efficacemente le somme indebitamente percepite.
Obblighi di controllo e responsabilità degli Stati membri
La deroga non elimina gli obblighi di controllo, ma ne modifica la scansione temporale. La responsabilità operativa e finanziaria resta in capo allo Stato membro che decida di avvalersene, con un obbligo specifico di verifica delle informazioni necessarie e di prevenzione dei recuperi tardivi o inefficaci.
Il regolamento collega inoltre l’utilizzo della deroga alla dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, che per l’esercizio finanziario 2017 deve attestare l’assenza di pagamenti in eccesso e l’avvenuto recupero delle somme indebitamente percepite.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti limitatamente all’anno di domanda 2016.
Disposizioni principali
Aumento degli anticipi per l’anno di domanda 2016
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Anticipi dei pagamenti diretti dopo i soli controlli amministrativi
In deroga all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2016 gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, senza attendere la conclusione dei controlli in loco.
Garanzie contro i pagamenti indebiti e dichiarazione di gestione
Gli Stati membri che applicano la deroga di cui all’articolo 2 devono includere nella dichiarazione di gestione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’esercizio finanziario 2017, la conferma che i pagamenti in eccesso sono stati evitati e che le somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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