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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46225/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cipolla ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Nel ricorso e nella memoria difensiva si deduce: (1) carenza motivazionale sulla ritenuta identificazione dell'imputato come uno degli aggressori e mancata considerazione delle argomentazioni difensive depositate; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'attribuzione a Cipolla di un ruolo attivo nell'aggressione e l'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis cod. pen., posto che l'azione poteva essere realizzata dai due soggetti agenti; (3) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che Cipolla non appartiene all'associazione per delinquere e che è sostanzialmente incensurato, per cui non sarebbero sussistenti i presupposti per la misura cautelare più afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e ha confermato i rilievi del Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale circa l'identificazione di Cipolla e il suo ruolo attivo nell'aggressione al fine di recuperare un credito legato al traffico di stupefacenti; ha considerato coerente la valutazione che, pur riconoscendo un ruolo gregario e il decorso del tempo, rendevano gli arresti domiciliari misura sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione relativo alla partecipazione e al concorso di persone nel reato

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato come titolo di imputazione

  • art. 81 comma secondo cod. pen.

    Richiamato per le maggiorazioni di pena connesse alla recidiva o alla pluralità di reati

  • art. 629 commi primo e secondo cod. pen.

    Delitti inerenti estorsione/violenza usati nella ricostruzione dei fatti (recupero violento di un credito)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto che, pur non essendo necessariamente capo dell'associazione, Cipolla fosse "intraneo" all'ambiente criminale e consapevole del metodo e delle finalità

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione

  • legge n. 865 del 1967, artt. 2, 4 e 7

    Norme richiamate nel capo di imputazione (probabile riferimento ad aspetti specifici contestuali ai reati oggetto del procedimento)

  • art. 572 e art. 585 cod. pen.

    Articoli collegati ai delitti descritti nei capi di imputazione (es. rapina, lesioni o reati connessi all'uso della violenza), contestati in relazione all'art. 576 n.1

  • art. 576 n.1 cod. pen.

    Richiamato nei capi di imputazione in relazione ad ulteriori specificazioni dei delitti contestati

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che instaura presunzioni legislative in materia di pericolosità per reati di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto che tali presunzioni fossero "parzialmente superabili" nel caso concreto, giustificando la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sugli stupefacenti citata per dimostrare precedenti penali del ricorrente in materia di droga, elemento usato per qualificare la sua 'intraneità' all'ambiente criminale

Massime di principio

  • L'identificazione di un indagato può fondarsi su elementi di esperienza e sulla combinazione di precedenti, comportamento e riscontri investigativi; la mancanza di prova individuale assoluta non esclude la fondatezza dell'identificazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
  • La partecipazione a fatti violenti finalizzati al recupero di crediti connessi allo spaccio può giustificare l'applicazione di aggravanti legate all'associazione di tipo mafioso se emerge consapevolezza del metodo e collegamento con ambienti criminali, anche per un ruolo apparentemente gregario
  • Le presunzioni di pericolosità previste dall'art. 275 c.p.p. possono essere parzialmente superate alla luce delle circostanze concrete (es. ruolo secondario, tempo trascorso), permettendo misure cautelari meno afflittive come gli arresti domiciliari quando ciò è ritenuto sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari
  • La carenza soggettiva di precedenti o la contestazione di non appartenere a un'associazione non esclude automaticamente l'applicabilità di misure o aggravanti se gli elementi fattuali indicano consapevolezza e partecipazione al metodo criminoso
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente le prospettive giuridiche prima dell'impugnazione

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