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Ordinanza

Ordinanza n. 6439/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) della valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3 – DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025 – classi di concorso AS48 e AM48 – Regione Marche, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 72/100, in particolare con riferimento alla valutazione come errata della risposta fornita al quesito n. 33 (metodo Jigsaw) e al quesito n. 29 (competenze metacognitive); b) del verbale e/o degli atti della Commissione nazionale recanti la formulazione del quesito n. 33 e l’individuazione della risposta d) come unica risposta corretta, nonché la formulazione del quesito n. 29 e l’individuazione della risposta a) come unica risposta corretta, anch’essi non conosciuti; c) della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III, prot. n. 0002481 del 02.02.2026, recante rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; d) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n. 1687 del 21 gennaio 2026, con cui l’istanza di riesame è stata trasmessa al Ministero; d-bis) della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III, prot. n. 0005245 del 04.03.2026, recante rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione nazionale e i quadri di riferimento per la valutazione; f) nonché ove pubblicate, benché non risulti che ad oggi lo siano, delle graduatorie di merito e del relativo decreto di approvazione; g) nonché degli avvisi pubblicati dall'USR di interesse ai fini della convocazione per le prove orali, nella parte in cui non è ricompreso l'odierno istante; h) nonché degli elenchi degli ammessi alle prove orali e degli eventuali esiti nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente in quanto ingiustamente esclusi dopo la prima prova; i) nonché dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierna ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e gli elaborati dei candidati; l) nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione dei gravati provvedimenti, verbali e griglie di valutazione, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente ivi compreso ogni elenco degli ammessi alla prova orale ove non contempla la ricorrente; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame.

Giustizia amministrativa202603135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3, con attribuzione di 72/100 e mancato riconoscimento delle risposte ai quesiti n. 33 e n. 29, nonché rigetti delle istanze di riesame in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3 per le classi di concorso AS48 e AM48 nella Regione Marche, contestando in particolare la qualificazione come errate delle risposte al quesito n. 33, relativo al metodo Jigsaw, e al quesito n. 29, relativo alle competenze metacognitive. Ha inoltre contestato gli atti della Commissione nazionale concernenti la formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette, gli atti di formazione e valutazione, gli eventuali elenchi e graduatorie degli ammessi alla prova orale e i calendari delle prove orali, chiedendo l'annullamento degli atti e l'ammissione alla prova orale, eventualmente previo riesame. Dal testo dell'ordinanza non emerge una valutazione nel merito dei motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato la fondatezza delle censure relative ai quesiti e alla valutazione della prova. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito secondo l'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, fissando la prosecuzione della fase cautelare nel rispetto dei termini PNRR. Ha inoltre ritenuto necessaria la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR e ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso a tale amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata applicata dal TAR per la conversione del rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e per individuare la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR quale parte necessaria del giudizio.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica all'ammissione alla prova orale o, in subordine, al riesame; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e adottare le misure processuali necessarie a rispettare i relativi termini.
  • Nei giudizi rientranti nell'ambito dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria e deve essere chiamata in giudizio mediante notificazione.
  • La conversione del rito e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria possono essere disposte prima della decisione sulla domanda cautelare, con rinvio della relativa trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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