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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05187/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo: una committente contestava di dovere alla controparte il corrispettivo di euro 26.000 per lavori di cantiere indicati in una fattura del 2010, deducendo di avere già versato euro 22.000 in contanti senza ricevere fattura e di non dovere altre somme perché i relativi lavori non sarebbero stati eseguiti. Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la tempestività/ammissibilità di parte della documentazione prodotta dall’opponente e la prova testimoniale sui pagamenti; la Corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale all’udienza e dell’art. 6 CEDU, per avere i giudici di merito stralciato documenti prodotti tardivamente o non nelle forme telematiche richieste; (2) violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere ammesso in appello documenti formati dopo il primo grado relativi ad indagini della Guardia di Finanza, che secondo la ricorrente avrebbero avuto contenuto confessorio; (3) violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. per il mancato accoglimento della prova testimoniale diretta a dimostrare i pagamenti in contanti e per la ritenuta sufficienza della fattura a fondare il credito della controparte. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché non specificavano in modo circostanziato il contenuto dei documenti e non spiegavano come essi avrebbero potuto ribaltare l’esito del giudizio; il terzo perché proposto in modo generico, volto a una rivalutazione del merito e comunque infondato nella parte in cui contestava il potere discrezionale del giudice di merito di non derogare al limite legale della prova testimoniale, specie in difetto di principio di prova scritta e di adeguate ragioni giustificative della deroga.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il pagamento in contanti dedotto dall’opponente e corretta l’esclusione delle prove testimoniali e di parte della documentazione prodotta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché, poiché la decisione finale è risultata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. a favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    La produzione documentale all’udienza non ha potuto giustificare l’ammissibilità di documenti depositati senza rispettare le forme processuali applicabili agli atti endoprocessuali.

  • art. 6 CEDU

    La dedotta violazione del giusto processo è stata ritenuta non decisiva, perché non accompagnata da una dimostrazione concreta del pregiudizio subito e della possibile incidenza sul decisum.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili istanze istruttorie/documenti se non nei limiti previsti; il motivo di ricorso deve indicare specificamente il contenuto dei documenti e spiegare perché avrebbero potuto rovesciare l’esito del primo grado.

  • art. 2721 c.c.

    La deroga al limite di valore della prova testimoniale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio della deroga è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.

  • art. 2726 c.c.

    Le regole sulla prova testimoniale si applicano anche al pagamento; per provare pagamenti di denaro eccedenti il limite ordinario occorre una concreta valutazione delle ragioni che hanno impedito la predisposizione di prova scritta.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere specifici e decisivi; le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o non individuano il fatto decisivo sono inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione occorre indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze previste in tema di responsabilità aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale consente la condanna al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, come ipotesi tipizzata di abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazioni processuali o del giusto processo è inammissibile se non dimostra in modo concreto e specifico il pregiudizio decisivo che sarebbe derivato dalla dedotta irregolarità.
  • Chi contesta la mancata ammissione di documenti o di prove in appello deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e spiegare perché, se esaminati, essi avrebbero potuto rovesciare la decisione di primo grado.
  • La doglianza che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o una rivalutazione del merito non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • In tema di prova testimoniale del pagamento di somme di denaro, il superamento del limite di valore non comporta un diritto automatico alla deroga: la valutazione sulla ammissibilità resta discrezionale per il giudice di merito e deve essere censurata solo per effettivi vizi logici o giuridici.
  • Per provare un pagamento di rilevante importo occorre, di regola, un adeguato supporto documentale o comunque una ragione concreta che giustifichi la mancata formazione di prova scritta; in difetto, il giudice può legittimamente negare la testimonianza.
  • La conformità tra la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale può comportare le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come indice tipizzato di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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