Circolare numero 178 del 21-09-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare commenta la sentenza n. 174/2016 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui riduceva la pensione ai superstiti nei casi di matrimonio contratto dopo i 70 anni con differenza d’età superiore a 20 anni. Da tale data la norma non si applica più, salvo il rispetto delle situazioni ormai irrevocabili. L’INPS fornisce indicazioni per le domande pendenti o nuove, per le pensioni già liquidate, per i trattamenti eliminati e per le modalità procedurali di ricalcolo e ricostituzione.
Illegittimità della riduzione della pensione ai superstiti nei matrimoni tardivi e istruzioni applicative
Pensione ai superstiti: illegittimità della riduzione nei matrimoni con forte differenza di età
La circolare dà attuazione alla sentenza n. 174 del 2016 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011. La norma prevedeva una riduzione percentuale della pensione ai superstiti nei casi di matrimonio contratto dal dante causa dopo i 70 anni e con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni. A seguito della pronuncia, la disposizione non trova più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con il limite delle situazioni ormai irrevocabili.
Fondamento costituzionale della decisione
La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il richiamo della circolare evidenzia che il diritto alla pensione di reversibilità non può essere compresso se non nel rispetto dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e solidarietà, considerati essenziali nel sistema previdenziale.
Domande di pensione ai superstiti pendenti o di nuova presentazione
Le domande presentate dai coniugi superstiti e non ancora definite, nonché le nuove domande, devono essere esaminate secondo i criteri dell’art. 22, comma 2, della L. 21 luglio 1965. In tali casi, la quota spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Non deve essere applicata alcuna riduzione derivante dal previgente art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011.
Pensioni già liquidate prima della sentenza
I trattamenti ai superstiti già liquidati con il criterio poi dichiarato illegittimo devono essere ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa. Gli arretrati decorrono, in via ordinaria, dal primo giorno del mese successivo al decesso; se però è intervenuta una sentenza passata in giudicato, la decorrenza degli arretrati va individuata dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato. I ricorsi amministrativi ancora pendenti devono essere riesaminati sulla base dei nuovi criteri, mentre per le cause giudiziarie in corso deve essere chiesta la cessazione della materia del contendere.
Pensioni ai superstiti eliminate e rideterminazioni su domanda
Per i trattamenti ai superstiti che siano stati eliminati e che fossero stati originariamente liquidati applicando la norma incostituzionale, la rideterminazione è effettuata su domanda degli aventi diritto, entro i limiti della prescrizione.
Aggiornamento delle procedure di calcolo
Le procedure informatiche e di calcolo risultano aggiornate. In prima liquidazione la riduzione non viene più applicata; per le posizioni in cui la riduzione era già operante, la procedura di ricostituzione ripristina l’importo lordo spettante nella sua interezza. Le pratiche interessate sono ricostituite a livello centrale.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
La sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 20 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011. La Corte ha ritenuto fondata la questione in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., affermando che eventuali limitazioni alla pensione di reversibilità devono rispettare uguaglianza, ragionevolezza e solidarietà. La disposizione cessa quindi di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, senza incidere sulle situazioni giuridiche ormai irrevocabili.
Domande di pensione ai superstiti giacenti e nuove domande
Le domande già presentate e non ancora definite, così come quelle di nuova presentazione, devono essere esaminate secondo l’art. 22, comma 2, della L. n. 21 luglio 1965. Per il solo coniuge superstite, la quota di pensione di reversibilità o indiretta è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, senza applicare la riduzione prevista dall’art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011.
Pensioni ai superstiti già liquidate
I trattamenti già liquidati con il criterio poi dichiarato illegittimo devono essere ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa. I ratei arretrati sono corrisposti dal primo giorno del mese successivo al decesso, salvo il caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato: in tal caso, gli arretrati decorrono dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti devono essere riesaminati e le controversie giudiziarie in corso devono essere definite con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pensioni ai superstiti eliminate
Per i trattamenti ai superstiti che risultino eliminati e che erano stati liquidati applicando la norma dichiarata incostituzionale, la rideterminazione avviene a domanda degli aventi diritto, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Indicazioni procedurali e operative
Le procedure di calcolo sono state aggiornate in coerenza con la pronuncia della Corte. In sede di prima liquidazione, la riduzione non deve più essere applicata. Per le pensioni per le quali la riduzione era già operante, la procedura di ricostituzione ripristina l’importo lordo spettante in misura intera. Le posizioni interessate sono comunque ricostituite centralmente.
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