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Circolare

Circolare numero 180 del 22-09-2016

Con determinazione n. 167 del 17 dicembre 2015 è stata approvata la Convenzione tra INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante un finanziamento aggiuntivo – pari ad euro 40.000.000 – da destinare all’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e s.m.i. A seguito della stipula della citata convenzione, si provvede ad avviare un’attività di controllo a campione a carico delle sedi interessate sulla legittima fruizione del suddetto incentivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina dell’incentivo previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2013 per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani tra 18 e 29 anni, con focus sui requisiti soggettivi e oggettivi, sulle condizioni in capo al datore di lavoro e sulle regole di calcolo dell’incremento occupazionale. Vengono inoltre illustrate le procedure di controllo amministrativo e ispettivo demandate alle strutture territoriali INPS, i criteri di campionamento, la compilazione delle check list e gli adempimenti di invio alla Direzione Centrale Entrate. Infine, la circolare istituisce i codici prodotto per la valorizzazione dell’attività di verifica nelle sedi e fissa la data di rilevazione dal 1° aprile 2016.

Incentivo per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30 ex D.L. 76/2013 e relative modalità di controllo

Incentivo under 30 ex D.L. 76/2013 e controlli INPS

La circolare riepiloga la disciplina dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2013, nonché le modalità operative di controllo e di valorizzazione dell’attività svolta dalle sedi INPS. Il documento richiama anche l’ulteriore finanziamento a carico del Fondo sociale europeo per specifiche aree territoriali e periodi di fruizione.

Quadro normativo e finanziamento aggiuntivo

L’incentivo originario, introdotto dal D.L. 76/2013 e poi abrogato con salvezza degli effetti per le assunzioni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015, è destinato ai datori di lavoro che assumono giovani fino a 29 anni non compiuti con contratto a tempo indeterminato. La convenzione approvata con determinazione n. 167 del 17 dicembre 2015 tra INPS e Ministero del Lavoro ha consentito di integrare le risorse tramite cofinanziamento FSE sull’Asse B "Occupabilità". Tale ulteriore finanziamento riguarda i rapporti di lavoro svolti in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente agli incentivi autorizzati entro il 30 giugno 2015 e fruiti da marzo 2014 a novembre 2015.

Soggetti beneficiari e tipologie contrattuali ammesse

L’agevolazione spetta per:

  • assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time;
  • trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
  • rapporti subordinati a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato sia determinato;
  • apprendistato, considerato dalla normativa come rapporto a tempo indeterminato.

La circolare precisa che il beneficio non si applica ai lavoratori domestici. Per l’apprendistato opera inoltre un limite specifico: l’incentivo mensile non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista.

Requisiti del lavoratore e misura dell’incentivo

Il lavoratore deve avere un’età compresa tra 18 e 29 anni, intendendosi 30 anni non compiuti alla data di assunzione, e trovarsi in una delle condizioni di svantaggio previste dalla norma:

  • essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • essere privo di diploma.

I due requisiti di svantaggio sono alternativi. Il beneficio economico consiste in un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo di 650 euro mensili per lavoratore. La durata è pari a 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e a 12 mesi per le trasformazioni da tempo determinato.

Condizioni soggettive e oggettive in capo al datore di lavoro

La fruizione del beneficio è subordinata a una serie di condizioni in capo al datore di lavoro. In particolare:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • l’incremento va valutato sull’intero gruppo societario o assetto proprietario di riferimento, comprendendo eventuali società controllate o collegate;
  • l’incremento deve essere mantenuto per tutta la durata del beneficio;
  • il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e con quelli in materia di sicurezza sul lavoro;
  • devono essere applicati i contratti e gli accordi collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • devono essere rispettati gli altri obblighi di legge;
  • devono essere osservati i principi in tema di obbligo preesistente, diritto di precedenza, sospensioni per crisi o riorganizzazione, e assenza di rapporti di collegamento o controllo con il precedente datore di lavoro che abbia licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti.

Incremento occupazionale: criteri di verifica e casi particolari

L’incremento occupazionale netto viene verificato in ULA e deve risultare dalla comparazione tra la forza media dell’anno precedente e quella dell’anno successivo all’assunzione o alla decorrenza della trasformazione. La circolare sottolinea che è sufficiente qualsiasi scostamento positivo, anche inferiore all’unità.

L’incremento deve essere mantenuto mese per mese per tutta la vigenza del beneficio; se viene meno, il bonus si perde per il mese di calendario di riferimento. Un successivo ripristino consente di riprendere la fruizione dal mese del ripristino, senza recuperare i mesi persi.

L’agevolazione resta applicabile anche se l’incremento non si realizza per effetto di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Per le trasformazioni a tempo indeterminato, l’incremento può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure entro un mese mediante un’assunzione compensativa successiva; in tal caso, il periodo massimo di fruizione di 12 mesi decorre comunque dalla data della trasformazione.

Controlli amministrativi e ispettivi

La convenzione impone a INPS ulteriori verifiche, oltre ai controlli automatizzati già effettuati dalle procedure informatiche, mediante controlli amministrativi on desk e, in via residuale, controlli ispettivi sul posto. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la legittimità e la misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

I controlli devono essere sintetizzati in una check list conforme al fac-simile allegato. Le strutture territoriali competenti devono verificare, tra gli altri, i seguenti profili:

  • durata massima del beneficio;
  • assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale;
  • assenza di assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento/controllo con il precedente datore di lavoro;
  • sussistenza dello svantaggio del lavoratore;
  • osservanza dei contratti collettivi e delle norme di sicurezza;
  • rispetto del diritto di precedenza;
  • incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento;
  • corrispondenza tra comunicazioni obbligatorie e denunce contributive;
  • coincidenza tra datore di lavoro istante e titolare della denuncia contributiva;
  • corrispondenza dei dati anagrafici del lavoratore;
  • natura privata o privatistica del richiedente, con esclusione dei settori pubblici indicati.

Campionamento, esiti e adempimenti procedurali

Il controllo deve riguardare almeno il 5% dei lavoratori beneficiari, secondo il campionamento predisposto dall’Autorità di Gestione. Le verifiche si svolgono utilizzando la documentazione cartacea ed elettronica disponibile presso l’Istituto o altri enti, e solo in via residuale presso la sede legale del datore di lavoro o presso il luogo di instaurazione del rapporto.

Al termine della verifica, il funzionario incaricato compila e sottoscrive la check list, indicando l’esito di ogni controllo. Se emerge un’irregolarità, il datore di lavoro deve essere contestato con apposito format e invitato a sanare la violazione nei termini di legge, ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo.

Le check list e i verbali ispettivi devono essere inviati dalle Direzioni regionali alla Direzione Centrale Entrate esclusivamente tramite PEI, con l’oggetto indicato dalla circolare. Il termine per completare controlli e invii è fissato al 31 ottobre 2016. Un successivo messaggio avrebbe disciplinato l’eventuale apertura dell’inadempienza e la gestione dei crediti.

Valorizzazione dell’attività di controllo nelle sedi

Per la rilevazione dell’attività di verifica nelle sedi sono istituiti i codici modello:

  • 039060, "Aziende DM – benefici under 30 D.L. n. 76/2013 conv. Legge 9 agosto 2013, n. 99";
  • 039070, "Benefici GaGi".

Per entrambi i modelli sono previsti gli stati "Pervenuto 1", "Definito 1" e "Definito 2". La data di rilevazione decorre dal 1° aprile 2016. La circolare riporta inoltre i coefficienti di valorizzazione per la modalità manuale di rilevazione, richiamando il codice prodotto 02VA02, "Verifica amministrativa incentivi".

Punti principali

Ambito e finanziamento dell’incentivo

L’incentivo riguarda assunzioni a tempo indeterminato di giovani tra 18 e 29 anni non compiuti, nonché trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, nei limiti delle risorse previste dalla norma originaria. La convenzione tra INPS e Ministero del Lavoro ha previsto un ulteriore finanziamento tramite FSE, limitato ai rapporti svolti in specifiche Regioni e Province autonome. Tale ulteriore finanziamento riguarda gli incentivi autorizzati entro il 30 giugno 2015 e fruiti da marzo 2014 a novembre 2015.

Soggetti e rapporti di lavoro agevolabili

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che instaurano rapporti subordinati a tempo indeterminato, anche part-time, oppure trasformano rapporti a termine. È applicabile anche alle assunzioni in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro, alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e agli apprendistati, con il limite che per questi ultimi l’incentivo mensile non può superare la contribuzione dovuta per lo stesso apprendista. Restano esclusi i lavoratori domestici.

Requisiti del lavoratore e misura del beneficio

Il lavoratore deve avere tra 18 e 29 anni e trovarsi in una condizione di svantaggio alternativa: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure mancanza di diploma. L’incentivo consiste in un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a 650 euro mensili per lavoratore. La durata è di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le trasformazioni da tempo determinato.

Condizioni a carico del datore di lavoro

La fruizione richiede incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, da valutare sull’intero gruppo societario o assetto proprietario collegato. Il datore deve essere in regola con contributi, sicurezza sul lavoro, contrattazione collettiva e altri obblighi di legge. Devono inoltre essere rispettati i principi sul divieto di obblighi preesistenti, violazione di diritti di precedenza, sospensioni per crisi o riorganizzazione e rapporti con datori di lavoro collegati o controllati.

Regole sull’incremento occupazionale

L’incremento va verificato in termini di ULA e deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione del beneficio. Il venir meno dell’incremento comporta la perdita del beneficio per il mese interessato; il successivo ripristino consente la ripresa della fruizione solo dal mese del ripristino. La circolare precisa che l’agevolazione non si perde se il mancato incremento dipende da dimissioni, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Per le trasformazioni a tempo indeterminato, l’incremento può realizzarsi alla data di trasformazione o entro un mese con assunzione compensativa.

Controlli amministrativi e ispettivi

Per verificare la legittima fruizione dell’incentivo sono previsti controlli automatizzati, controlli on desk e, in via residuale, controlli sul posto. I controlli devono riguardare almeno il 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, selezionati secondo il campionamento definito dall’Autorità di Gestione. L’attività è documentata mediante una check list standardizzata e può comportare la contestazione dell’irregolarità al datore di lavoro, con intimazione a regolarizzare nei termini di legge e possibilità di ricorso amministrativo.

Esiti, invio documentazione e scadenze

Le Direzioni regionali devono inviare alla Direzione Centrale Entrate, via PEI, le check list compilate e firmate e i verbali ispettivi, con oggetto specifico indicato dalla circolare. Il termine per completare i controlli e trasmettere la documentazione è fissato al 31 ottobre 2016. Un successivo messaggio avrebbe fornito indicazioni per l’eventuale apertura dell’inadempienza e la gestione dei crediti.

Codici per la valorizzazione dell’attività di controllo

Per registrare l’attività di verifica nelle sedi vengono istituiti i codici modello 039060, relativo agli "Aziende DM – benefici under 30 D.L. n. 76/2013", e 039070, relativo ai "Benefici GaGi". Per entrambi sono previsti gli stati "Pervenuto 1", "Definito 1" e "Definito 2", con rilevazione a decorrere dal 1° aprile 2016. La circolare indica inoltre i coefficienti di valorizzazione per la modalità manuale di rilevazione.

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