Circolare numero 181 del 23-09-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Lavoratori Autonomi (FLA) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 luglio 2016 tra INPS e Federazione Lavoratori Autonomi (FLA) per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Sono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, le regole di pagamento all’associazione, il costo del servizio a carico della FLA e le clausole di responsabilità, durata e rinnovo. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare descrive la convenzione sottoscritta il 18 luglio 2016 tra INPS e Federazione Lavoratori Autonomi (FLA), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’intesa disciplina la trattenuta dei contributi associativi dalle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto e il successivo riversamento delle somme all’associazione, con specifiche regole procedurali, contabili e di responsabilità.
Ambito di applicazione
I destinatari della disciplina sono i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore della FLA mediante trattenuta sulla prestazione percepita.
Modalità di autorizzazione e documentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata da copia del documento d’identità.
Il codice identificativo della Federazione Lavoratori Autonomi è 8901.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti delle integrazioni salariali
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e effetti delle deleghe
Se sorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, provvede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e alla comunicazione all’associazione sindacale revocata.
Qualora venga presentata una nuova delega su una prestazione già coperta da delega a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
La FLA ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sulla NASpI;
- 0,50% sull’ASDI;
- 1% sulla DIS-COLL;
- 1% sulla CIG;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Riversamento delle somme e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’INPS mette inoltre a disposizione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Attraverso la medesima applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La FLA si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di specifica comunicazione e, dalla relativa comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri e controversie
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte dei creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione risultata soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale;
- il legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- la perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- l’adozione di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Dati della FLA e istruzioni procedurali e contabili
La sede legale della Federazione Lavoratori Autonomi è indicata in piazza San Babila n. 4/a, Milano.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla FLA, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25575, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35575, per l’accreditamento alla FLA dei contributi associativi;
- GPA11575, per la rilevazione del debito verso la FLA;
- GPA24042, per gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare alla FLA.
Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25575, GPA35575 e GPA11575.
Punti principali
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, di versare i contributi associativi alla FLA mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo della FLA è 8901.
Gestione delle trattenute nelle integrazioni salariali pagate direttamente dall’INPS
Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991. La documentazione, incluse revoche e nuove deleghe, deve essere conservata presso il datore di lavoro.
Contestazioni, revoche e rapporti tra più deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. La FLA deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega si estingue con il pagamento della prestazione. La revoca può essere presentata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali, con copia del documento d’identità; se l’INPS riceve la revoca dall’associato, la acquisisce e la comunica all’associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. La FLA ha comunicato le seguenti aliquote: 3% NASPI, 0,50% ASDI, 1% DIS-COLL, 1% CIG e 1% per gli altri trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).
Riversamento delle somme e costi del servizio
L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. La FLA deve corrispondere all’INPS € 0,80 per ogni delega a titolo di costo del servizio; la variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Obblighi, responsabilità e clausole di salvaguardia
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto tra associato e sindacato. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul rilascio valido della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. In controversie giudiziarie connesse ai rapporti associati-associazione, la FLA deve ristorare l’INPS delle spese sostenute.
Durata, rinnovo e facoltà di sospensione/recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede della FLA e istruzioni contabili
La sede legale della FLA è indicata in piazza San Babila n. 4/a, Milano. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25575 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35575 per l’accreditamento alla FLA, GPA11575 per il debito verso la FLA e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse seguono le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.
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